Intercettazioni & digitale forense (SkyECC / Ordine Europeo d’Indagine) | Avvocato penalista esperto

Intercettazioni & digitale forense (SkyECC / Ordine Europeo d’Indagine)

Avv. Danilo Iacobacci (penalista esperto in prove digitali)

Intercettazioni criptate e scambi di dati esteri: cosa sapere

Nei processi complessi, le comunicazioni cifrate e i trasferimenti di dati dall’estero (OEI) sono frequenti. In una decisione recente, la Cassazione ha confermato l’utilizzabilità delle captazioni SkyECC acquisite via cooperazione giudiziaria, richiamando la centralità della motivazione logica del giudice di merito e del contesto probatorio in cui le conversazioni s’inseriscono.

Temi ricorrenti

  • Conversazioni tra terzi & linguaggio criptico: contano coerenza e lettura d’insieme; in legittimità si guarda alla razionalità del percorso argomentativo.
  • Origine estera dei dati: rilievo dell’Ordine europeo d’indagine e della documentazione allegata.

Un caso-guida in poche righe

La Suprema Corte ha ritenuto sufficiente la cornice motivazionale che spiegava perché quelle conversazioni, pur sintetiche o criptiche, fossero significative nel quadro accusatorio.

Come lavoriamo 

  • Analisi chiara degli atti disponibili.
  • Inquadramento della provenienza dei dati e delle verifiche documentali.
  • Indicazione del percorso processuale più adatto al caso.

FAQ

Le chat cifrate “valgono” sempre?
Dipende dal contesto e dalla motivazione: i giudici valutano coerenza e riscontri complessivi.

I dati esteri sono automaticamente utilizzabili?
Occorre che l’acquisizione segua canali formali idonei (es. OEI) e che gli atti diano conto del quadro.

Contatti

Hai ricevuto atti con chat cifrate o dossier esteri? Parliamone in modo riservato.

Avv. Danilo Iacobacci (penalista esperto in prove digitali)

Associazione per narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) | Avvocato penalista esperto

Avvocato penalista esperto in Associazione per narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990)

Avv. Danilo Iacobacci – Penalista cassazionista e CEDU – Difesa in procedimenti complessi su stupefacenti e reati associativi, in ogni fase: merito, Appello, Cassazione, ricorsi straordinari e Corte EDU.

Di cosa parliamo quando parliamo di “associazione” ex art. 74

Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede l’accertamento di un vincolo stabile tra più persone, orientato all’approvvigionamento e alla cessione di droga.

Nei giudizi recenti la Corte di Cassazione ha confermato che la ricostruzione dei ruoli e delle responsabilità deve poggiare su elementi coerenti e individualmente riferibili ai singoli imputati, distinguendo tra partecipazione, funzioni di vertice e reati-fine. In una decisione di riferimento, ad esempio, la Cassazione ha annullato con rinvio la qualifica apicale (capo/promotore) per alcuni imputati e ha rigettato altri ricorsi, confermando partecipazioni e capi connessi.

Temi che spesso fanno la differenza nel processo

  • Ruoli apicali (capo, promotore, organizzatore).
    Non è sufficiente “essersi occupati di affari”: il ruolo di vertice richiede parametri precisi e una motivazione puntuale. La Suprema Corte ha ricordato che la qualifica apicale esige un vaglio rigoroso, tanto da disporre rinvii quando l’argomentazione non è all’altezza.
  • Natura “armata” del gruppo.
    Il tema non si esaurisce nel possesso individuale di un’arma: ciò che rileva è la disponibilità funzionale al sodalizio, valutata nel contesto degli atti e delle conversazioni richiamate dai giudici.
  • Numero dei partecipi.
    La Corte considera come e quanto la struttura sia percepita dai singoli, non un semplice dato aritmetico, evitando generalizzazioni.
  • Intercettazioni e comunicazioni “criptiche”.
    Il linguaggio allusivo o specialistico viene valutato nel suo complesso, con controlli sulla coerenza logica del quadro. In sede di legittimità la verifica è centrata sulla razionalità della motivazione dei giudici di merito.
  • Reati-fine e art. 73 come “reato a più condotte tipiche”.
    Acquisto, trasporto, detenzione, cessione e offerta possono integrare episodi distinti quando realmente separati per tempi, funzioni e contesto; la Cassazione ha ribadito questo approccio, che incide anche sui conteggi sanzionatori.

Un caso-guida recente (in poche righe)

In una pronuncia della I Sezione penale, la Cassazione ha:

  • annullato con rinvio la qualifica di capi/promotori per quattro imputati e, per un altro, su uno specifico capo associativo;
  • rigettato gli altri ricorsi, confermando responsabilità per partecipazione e alcuni reati-fine;
  • valorizzato una motivazione articolata sulla natura armata alla luce di conversazioni e riscontri;
  • ricordato i criteri con cui leggere il linguaggio criptico e i profili di pluralità delle condotte ex art. 73;
  • in un caso, ha preso posizione anche su recidiva specifica e conseguente determinazione della pena.

Facci studiare il Tuo Caso, avrai una fotografia di come i massimi giudici ragionano oggi su temi che possono toccare la vita delle persone.

Come lavoriamo 

  • Ascolto del caso e ricostruzione chiara dei fatti.
  • Valutazione dei profili giuridici più sensibili (ruoli, contestazioni, atti tecnici).
  • Scelta del percorso processuale adeguato (merito, impugnazioni, eventuali profili convenzionali).
  • Assistenza continuativa fino agli esiti definitivi, inclusa la dimensione sovranazionale (CEDU) quando rilevante.

Domande frequenti

Se nell’accusa compaiono armi, è automatico che l’associazione sia “armata”?
No: i giudici valutano funzione e disponibilità delle armi rispetto al gruppo, non il semplice possesso individuale.

Come vengono inquadrati i ruoli di vertice?
La qualifica apicale richiede criteri stringenti e una motivazione adeguata; in mancanza, la giurisprudenza ha disposto rinvii per nuova valutazione.

Perché vedo tanti “capi” di art. 73 nello stesso processo?
Perché l’art. 73 comprende più condotte: se sono davvero distinte per tempi e funzioni, possono essere considerate episodi separati.

Le conversazioni “in codice” contano?
Sì, ma contano per come risultano nel quadro complessivo e per la coerenza della motivazione dei giudici.

Perché scegliere l’Avv. Danilo Iacobacci

  • Esperienza nei processi complessi su stupefacenti e strutture associative.
  • Presenza in Appello e Cassazione, con ricorsi straordinari e, quando serve, tutela a Strasburgo.
  • Approccio riservato: le soluzioni si condividono solo con il cliente, in modo completo e trasparente.

Hai bisogno di un confronto riservato sul tuo caso?
Contatta lo Studio dell’Avv. Danilo Iacobacci: riceverai un’analisi professionale, chiara e rispettosa della tua situazione.

Recidiva, attenuanti generiche, dosimetria – FAQ

Recidiva, attenuanti generiche, dosimetria – FAQ

La recidiva si applica in automatico?
No: i giudici motivano sulla sua incidenza concreta nel caso.

Le attenuanti generiche (art. 62-bis) vengono concesse sempre?
No: dipendono da una valutazione complessiva della persona e dei fatti.

Si può rideterminare la pena in appello?
Sì, quando l’assetto dei fatti o delle circostanze lo giustifica; in un caso recente è stata confermata una rideterminazione con indicazione puntuale dei criteri.

Art. 73: reati-fine e condotte plurime – FAQ

Art. 73: reati-fine e condotte plurime – FAQ

Perché lo stesso articolo può essere contestato in più capi?
Perché l’art. 73 comprende più condotte e, se davvero distinte per tempo e funzione, possono diventare episodi autonomi.

Che cosa valutano i giudici per dire che gli episodi sono separati?
Differenza ontologica, cronologica, psicologica e funzionale tra le azioni.

Questo influisce sulla pena?
Sì, perché più episodi possono incidere sul calcolo complessivo.

Intercettazioni & digitale forense (SkyECC / OEI) – FAQ

Intercettazioni & digitale forense (SkyECC / OEI) – FAQ

Le chat cifrate possono essere usate in giudizio?
Dipende dal quadro complessivo e dalla motivazione che ne spiega il significato probatorio.

Che cos’è l’Ordine Europeo d’Indagine (OEI)?
È lo strumento di cooperazione con cui uno Stato UE chiede ad un altro l’acquisizione di prove secondo forme ufficiali.

Serve una verifica sulla provenienza dei dati esteri?
Sì, i giudici considerano la documentazione e la coerenza del materiale acquisito con il resto degli atti.

Se le conversazioni sono tra terzi o “in codice”, contano lo stesso?
Possono contare se la lettura complessiva è logica e supportata da altri elementi.

Associazione per narcotraffico (art. 74) – FAQ 

Associazione per narcotraffico (art. 74) – FAQ 

Che cosa significa essere accusati di “associazione finalizzata al traffico di stupefacenti”?
Che l’accusa ritiene esista un progetto stabile tra più persone per gestire approvvigionamento e cessioni di droga, con ruoli coordinati.

La qualifica di “capo” o “promotore” è automatica se si hanno compiti importanti?
No: richiede criteri rigorosi e una motivazione puntuale sui fatti che dimostrano una funzione di vertice.

Quando si parla di “associazione armata”?
Quando la disponibilità delle armi è funzionale al gruppo e riconoscibile come tale, non per il solo possesso individuale.

Come vengono considerate le conversazioni “in codice”?
Contano per come si inseriscono nel quadro complessivo e per la coerenza logica della motivazione.

Che differenza c’è tra partecipazione e condotte episodiche?
La partecipazione implica un apporto stabile orientato agli scopi comuni; non è sufficiente la mera occasionalità.

Condominio: valide anche le delibere prese da solo due partecipanti – novità dalla Cassazione

Condominio: adesso sono valide le assemblee e le decisioni prese anche da soli due partecipanti

(A cura dell’ Avv. Fabiola De Stefano – Studio Legale De Stefano & Iacobacci, Avellino)

Una recente sentenza conferma un principio che potrebbe sorprendere molti amministratori e condomini: anche un’assemblea condominiale composta da due presenti (o “soli due”) può approvare delibere valide, se risultano rispettati i quorum richiesti e le formalità previste dal Codice Civile.

Cosa prevede la pronuncia

  • La Corte di Cassazione ha stabilito che non è necessario un numero elevato di partecipanti per dare validità a un’assemblea: ciò che conta è il rispetto delle maggioranze e dei criteri legali.

  • Anche in presenza di soli due condomini (o solo due interessati all’ordine del giorno), se sono rispettate le quote millesimali e le modalità di convocazione, le delibere possono avere piena efficacia.

Le regole da rispettare

Perché una delibera presa in assemblea con pochi partecipanti sia valida, è fondamentale che:

  1. La convocazione sia stata regolare, con l’avviso nei termini e modalità previsti dal Codice Civile (art. 66 disp. att. c.c.).

  2. Siano rispettate le maggioranze richieste, in base al contenuto dell’ordine del giorno (artt. 1136, 1137, 1138 c.c.).

  3. Il quorum costitutivo e deliberativo sia raggiunto, anche se con un numero limitato di partecipanti, purché abbiano la rappresentanza millesimale necessaria.

  4. Non vi siano vizi formali che possano rendere annullabile la delibera.

Implicazioni pratiche per i condomini e l’amministratore

  • Maggiore responsabilità: anche pochi condomini possono prendere decisioni importanti; chi non è presente deve prestare attenzione alle convocazioni.

  • Difesa delle delibere: chi contesta una deliberazione dovrà dimostrare che sono mancati i requisiti formali o le maggioranze richieste.

  • Ruolo dell’amministratore: deve vigilare che l’assemblea sia convocata correttamente e che il verbale rispecchi fedelmente voti e partecipazioni, anche in situazioni “estrema-minime”.

In sintesi

  • La Cassazione ammette che un’assemblea con soli due partecipanti possa deliberare validamente.

  • Ciò è possibile solo se tutte le formalità legali sono state rispettate (convocazione, quorum, maggioranze).

  • Le delibere non sono validate per mero numero, ma per legittimità procedurale.

Assistenza legale in materia condominiale

Se sei condomino o amministratore e vuoi verificare la validità delle delibere assunte o contestare decisioni prese con pochi partecipanti, lo Studio Legale  dell’Avv. Fabiola De Stefano offre consulenze su:

  • Impugnazione di delibere condominiali

  • Controllo della regolarità della convocazione e delle maggioranze

  • Consulenza preventiva in assemblee “a rischio”

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Disabilità e assegnazione casa familiare: Cassazione stabilisce che non basta il diritto astratto

Disabilità e diritto di famiglia: Cassazione stabilisce limiti all’assegnazione della casa

(A cura dell’ Avv. Fabiola De Stefano – Studio Legale De Stefano & Iacobacci, Avellino)

Recentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23443 del 18 agosto 2025, ha fissato un principio essenziale nell’ambito del diritto di famiglia: l’assegnazione della casa familiare al genitore convivente con figlio maggiorenne disabile non è automatica, ma condizionata alla sussistenza di una convivenza stabile e attuale, concretamente verificabile.

Qual è la novità introdotta

  • La causa prendeva spunto da un caso in cui il figlio con disabilità grave era ricoverato in strutture residenziali già dal 2018. Nonostante ciò, la madre aveva ottenuto l’assegnazione dell’abitazione, giustificando che la casa fosse “luogo affettivo” e che, un giorno, la figlia potesse tornarvi.

  • La Cassazione ha accolto il ricorso del padre: in assenza di una convivenza attuale e reale, non può sussistere il diritto all’assegnazione. Non basta il mero ricordo del legame affettivo, né la speranza di un ritorno futuro incerto.

  • Il presupposto “indefettibile” è che la persona disabile e il genitore convivano nel momento dell’assegnazione e che il genitore fornisca cura, assistenza quotidiana e sostegno pratico.

Perché questa pronuncia è rilevante

Questo orientamento rappresenta un equilibrio tra due esigenze fondamentali:

  1. Tutela della persona con disabilità: il diritto alla casa familiare è riconosciuto anche per i figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 337-septies c.c.

  2. Realismo giuridico: non si può trasformare quel diritto in un beneficio automatico, scollegato dalla vita concreta. È infatti indispensabile che per l’assegnazione vi sia un legame attuale con l’abitazione.

La Cassazione richiama il principio secondo cui la tutela non può basarsi su ipotesi futuribili, ma deve essere ancorata al contesto reale e attuale.

Implicazioni pratiche per genitori e figure di tutela

  • Chi chiede l’assegnazione deve provare la convivenza attuale con il figlio disabile, non un progetto o un possibile ritorno.

  • Chi resiste all’assegnazione può contestare l’istanza se manca la convivenza o se questa è cessata.

  • È essenziale raccogliere prove documentali: residenza effettiva, contratti, atti di cura e assistenza quotidiana, relazioni mediche che dimostrino il legame con l’abitazione.

  • Il giudice, nel nuovo esame, dovrà verificare concretamente se il legame è presente e stabile, non semplicemente ipotizzato.

In sintesi

  • L’assegnazione automatica della casa non è più possibile se manca convivenza.

  • È indispensabile che il genitore e il figlio disabile vivano insieme concretamente al momento della decisione.

  • Chi chiede il riconoscimento deve produrre elementi oggettivi di convivenza e assistenza.

📞 Assistenza legale per casi di disabilità e assegnazione casa

Se stai valutando o hai ricevuto una richiesta di assegnazione della casa familiare in presenza di figlio con disabilità, lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci può assisterti:

  • Analisi della situazione concreta e della convivenza attuale

  • Preparazione della domanda o della difesa in giudizio

  • Raccolta documentale e gestione della strategia processuale

Contatta l’Avv. Fabiola De Stefano per una consulenza dedicata.


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Spese straordinarie per i figli: la Cassazione dice stop al 50/50 fisso se i redditi dei genitori sono sbilanciati

Spese straordinarie per i figli: la Cassazione dice stop al 50/50 fisso se i redditi dei genitori sono sbilanciati 

Spese straordinarie per i figli: la Cassazione abbandona il 50/50 fisso

(A cura dell’ Avv. Fabiola De Stefano – Studio Legale De Stefano & Iacobacci, Avellino)

Con l’ordinanza n. 18954/2025, la Corte di Cassazione ha introdotto un principio destinato a incidere profondamente sull’equilibrio economico tra genitori separati o divorziati: le spese straordinarie per i figli non devono più essere ripartite in modo automatico al 50%, ma in proporzione alle reali capacità economiche di ciascun genitore.

Cosa cambia con la nuova interpretazione

Il principio già previsto dall’art. 337-ter c.c. per il mantenimento ordinario si estende ora anche alle spese straordinarie, come quelle:

  • mediche non coperte dal SSN,
  • scolastiche e universitarie,
  • sportive agonistiche,
  • attività formative o artistiche particolari.

La Cassazione afferma che il giudice deve valutare concretamente la situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori, stabilendo quote diverse quando vi è una significativa disparità economica.
Ad esempio, il Tribunale di Imperia ha già applicato un riparto 70 % – 30 %, proprio per tutelare il genitore con reddito minore.

Perché questa decisione è importante

Questo orientamento rende il sistema più equo e aderente alla realtà:

  • valorizza il principio di proporzionalità,
  • tutela il genitore economicamente più debole,
  • evita che il principio di bigenitorialità si traduca in un’irragionevole “uguaglianza matematica”,
  • e soprattutto mette al centro l’interesse del minore, assicurando che le spese straordinarie siano realmente sostenibili per entrambi.

Quando puoi chiedere la modifica delle percentuali

Può essere utile presentare un’istanza di revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di separazione o divorzio se:

  1. Il reddito dei genitori è mutato (perdita del lavoro, nuove fonti di reddito, pensionamento, ecc.);
  2. Una parte ha sostenuto spese straordinarie rilevanti che non riesce più a gestire;
  3. Le spese straordinarie non sono state concordate preventivamente e il genitore non ha potuto contribuire in modo proporzionato;
  4. La disparità economica è marcata e il 50/50 comporta un onere eccessivo per uno dei due.

Lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci assiste genitori in tutta la provincia di Avellino nella richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento e nella definizione delle spese straordinarie in sede giudiziale o stragiudiziale.

In sintesi

✅ Il 50/50 non è più la regola assoluta.
✅ Le spese straordinarie devono essere ripartite in proporzione ai redditi.
✅ Il giudice può stabilire percentuali diverse (60/40, 70/30, ecc.).
✅ È possibile chiedere la revisione delle condizioni di mantenimento.

📞 Assistenza legale per genitori ad Avellino

Se ritieni che la ripartizione delle spese non sia equa o vuoi aggiornare le condizioni economiche della separazione, puoi contattare lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci di Avellino.
L’Avv. Fabiola De Stefano, esperta in diritto di famiglia e minorile, offre consulenza mirata per la revisione degli accordi e la tutela dei tuoi diritti.

📍 Studio Legale De Stefano & Iacobacci – Avellino
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Recensioni dei clienti


⭐⭐⭐⭐⭐

Giuseppe R.

“L’Avvocato Iacobacci mi ha seguito in un ricorso per Cassazione penale con una competenza e una precisione straordinarie. Ha individuato errori nella sentenza d’appello che nessun altro aveva notato. Grazie al suo lavoro, la condanna è stata annullata.”


⭐⭐⭐⭐⭐

Maria L.

“Professionista di altissimo livello. Mi ha assistita in un procedimento delicato davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, spiegandomi passo dopo passo ogni fase. Serietà, chiarezza e grande umanità.”


⭐⭐⭐⭐⭐

Antonio D.

“Eccellenza assoluta in materia penale. L’Avv. Iacobacci è riuscito a ottenere la revocazione di una sentenza definitiva grazie a un’analisi impeccabile. Ha una visione del diritto che va oltre i confini nazionali.”


⭐⭐⭐⭐⭐

Lucia P.

“Mi sono rivolta allo studio per un caso di maltrattamenti in famiglia. L’Avvocato Iacobacci ha mostrato empatia e determinazione. Mi ha fatto sentire protetta e seguita. Consigliatissimo.”


⭐⭐⭐⭐⭐

Francesco M.

“Avevo perso ogni speranza dopo due gradi di giudizio. L’Avv. Iacobacci ha presentato un ricorso straordinario in Cassazione che ha ribaltato completamente la situazione. Professionalità e dedizione rare.”


⭐⭐⭐⭐⭐

Caterina G.

“Persona colta, puntuale e di grande sensibilità. Ha seguito il mio caso tributario anche sotto il profilo penale, valorizzando principi CEDU che hanno fatto la differenza in giudizio.”


⭐⭐⭐⭐⭐

Raffaele S.

“Un avvocato che unisce la tecnica giuridica più alta all’attenzione umana. Mi ha aiutato in un processo complesso di bancarotta, dimostrando un rigore e una capacità strategica impressionanti.”


⭐⭐⭐⭐⭐

Elena T.

“Conosce perfettamente la giurisprudenza europea e la applica con intelligenza ai casi italiani. Ha curato per me un ricorso alla Corte EDU in modo impeccabile. Mi sono sentita seguita da un vero fuoriclasse.”


⭐⭐⭐⭐⭐

Michele B.

“Ho conosciuto l’Avv. Iacobacci per un ricorso contro una misura cautelare ingiusta. Ha affrontato il caso con una lucidità e una competenza che solo i veri penalisti cassazionisti possiedono.”


⭐⭐⭐⭐⭐

Valentina C.

“Finalmente un avvocato che ascolta, studia e agisce con metodo. Mi ha difesa in un procedimento complesso e ha saputo tradurre in fatti i principi di giustizia. Umiltà e bravura eccezionali.”


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