omissione di atti di ufficio e accesso ai documenti amministrativi

Ricorda il collegio che in tema di omissione di atti di ufficio, con particolare riferimento alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 25, dalla lettura dell’art. 328 c.p., comma 2, si ricava che la facoltà  di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto, che abbia interesse al compimento dell’atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo ad una situazione soggettiva, sulla quale il provvedimento è destinato direttamente ad incidere
Cass. pen., sez. VI, 15 giugno 2011, n. 24022.

post 2011

l’isolamento notturno

l’isolamento notturno, quale istituto generalizzato collegato alla pena dell’ergastolo con finalità segregante, non è più previsto dall’ordinamento giuridico, giacchè gli artt. 22, 23 e 25 cod. pen. devono ritenersi implicitamente modificati in parte qua a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma secondo, della L. 26 luglio 1975, n. 354, ove si prevede che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in “camere dotate di uno o più posti”; e che esso, comunque ispirato a una logica sanzionatoria, non può atteggiarsi a oggetto di una pretesa del detenuto che preferisca l’alloggiamento in camera individuale,

v. Cass.pen., sez. I, 1.6.2011, n. 22072

post 2011

diciture quali copia d’autore o fac-simile

La Suprema corte con una sentenza del 14 giugno 2011 ha chiarito che la apposizione di diciture quali copia d’autore o fac-simile su prodotti industriali recanti marchi contraffatti, non fa venire meno la integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, trattandosi di ipotesi delittuosa che tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi, e che integra una figura di reato di pericolo, per il cui perfezionamento è necessaria soltanto l’attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione.

post 2011

atti del giudice ricusato

la decisione che definisce il procedimento assunta in violazione del divieto dell’art. 37 c.p.p. dal giudice nei cui confronti sia stata proposta istanza di ricusazione è affetta da nullità  assoluta ex art. 178, comma 1, lett. a) c.p.p. solo se la ricusazione viene accolta; conserva, invece, validità  nei casi in cui la ricusazione è rigettata o dichiarata inammissibile, v. Cass.pen. S.U. n. 23122, de 9 giugno 2011

l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale

con sentenza depositata il 10 giugno 2011 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

In parte motiva si legge che “contrasta con il principio di ragionevolezza la scelta normativa di escludere, nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen., il potere del giudice di valutare ed apprezzare la condotta tenuta dal colpevole nel periodo successivo alla commissione del reato. La disposizione impugnata, infatti, precludendo al giudice di fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla condotta successiva al reato, privilegia uno dei parametri indicati dal secondo comma dell’art. 133 cod. pen. – la precedente attività delittuosa del reo – come sintomatico della capacità a delinquere rispetto agli altri e in particolare rispetto alla condotta successiva alla commissione del reato, benché questa possa essere in concreto ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell’attuale capacità criminale del reo e della sua complessiva personalità. … Com’è noto, secondo la giurisprudenza della Corte, le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa … Escludere che possa assumere rilevanza, ai fini delle attenuanti generiche, una condotta, successiva al reato, indicativa di una positiva evoluzione in atto della personalità del condannato significa anche porsi in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost. Infatti l’obiettivo della rieducazione del condannato, posto da questa norma costituzionale, non può essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e l’accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime l’oggetto della rieducazione. … Posti questi princìpi, si deve concludere che con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i “recidivi reiterati”, autori di determinati reati, senza la possibilità di tenere conto del loro comportamento successivo alla commissione del reato, anche quando è particolarmente meritevole ed espressivo di un processo di rieducazione intrapreso, o addirittura già concluso, la norma in esame, in violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., privilegiando un profilo general-preventivo, elude la funzione rieducativa della pena

post 2011

omessa vigilanza albergatore

Cass. pen., sez. IV, n. 22334, dep. 6 giugno 2011: si configura una posizione di garanzia in capo al datore di lavoro/albergatore dovendosi egli fare carico dell’omessa vigilanza sul rispetto e l’attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza antincendi, ivi compresa l’organizzazione della presenza suddivisa in turni di personale inquadrato nella squadra di emergenza; ne deriva la responsabilità per il reato di omicidio colposo in capo all’albergatore per la morte di persone collegata all’incendio.

deducibilità della nullità a regime intermedio

il termine ultimo di deducibilità della nullità  a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che del codifensore, ritualmente citati Cass. sez. un pen., n. 22242 del 27 gennaio 2011 (dep. 1 giugno 2011)

post 2011

risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l’articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell’altrui reputazione, l’applicazione dell’esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell’autore dell’articolo, della verità  reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità  dell’esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia, Cass. civ. n. 11004 del 19 maggio 2011

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il superamento dei limiti tabellari dell’art. 73

il superamento dei limiti tabellari dell’art. 73, comma primo bis, lett. a), Dpr n. 309 del 1990 non determina un onere della prova a carico dell’imputato; il giudice deve valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione dello stupefacente (Cass. pen. n. 21870 del primo giugno 2011)

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