Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Come funziona il processo penale italiano?

Il processo penale italiano è un procedimento giurisdizionale che si svolge dinnanzi a un giudice, con la partecipazione del pubblico ministero, dell’imputato e (talvolta) della parte civile.

Il processo penale ha lo scopo di accertare la responsabilità dell’imputato in relazione a un reato e di irrogare una pena in caso di condanna.

Quali sono le fasi principali del processo penale?

Il processo penale italiano si articola in tre fasi:

  • La fase delle indagini preliminari, che inizia con la notizia di reato e termina con il rinvio a giudizio dell’imputato.
  • La fase dibattimentale, che inizia con il dibattimento e termina con la sentenza di primo grado.
  • La fase di impugnazione, che inizia con l’appello e termina con la sentenza di Cassazione.

Quali sono i diritti della persona sottoposta a procedimento penale?

La persona sottoposta a procedimento penale ha una serie di diritti, che sono garantiti dalla Costituzione e dal Codice di procedura penale e dalla CEDU.

I principali diritti della persona sottoposta a procedimento penale sono:

  • Il diritto di difesa, che comprende il diritto di nominare un difensore, il diritto di essere informata dell’accusa, il diritto di essere interrogata, il diritto di presentare prove e il diritto di essere assistita da un interprete.
  • Il diritto di non autoaccusarsi, che è un diritto inviolabile.
  • Il diritto di un processo equo e imparziale, che comprende il diritto di essere giudicata da un giudice terzo e imparziale, il diritto di essere ascoltata e il diritto di essere assistita da un interprete.

Come nominare un difensore?

La persona sottoposta a procedimento penale può nominare un difensore di fiducia, in qualsiasi momento del processo.

Il difensore è un avvocato.

La persona sottoposta a procedimento penale può anche essere difesa da un difensore d’ufficio, se non ha la possibilità di nominare un difensore di fiducia se non ha soldi ha diritto al gratuito patrocinio.

Come impugnare una sentenza penale?

La sentenza penale può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

In maniera più dettagliata, ecco come funziona ciascuna fase del processo penale italiano:

Fase delle indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari inizia con la notizia di reato, che può essere presentata da chiunque abbia notizia di un reato.

La notizia di reato può essere presentata alla polizia, ai carabinieri, alla procura della Repubblica etc.

All’atto della presentazione della notizia di reato, la polizia o i carabinieri avviano le indagini, che hanno lo scopo di raccogliere elementi di prova in relazione al reato.

Le indagini preliminari possono essere svolte dalla polizia, dai carabinieri o dalla Guardia di finanza et similia.

Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’archiviazione del procedimento, il rinvio a giudizio dell’imputato o l’applicazione di una misura cautelare.

Fase dibattimentale

La fase dibattimentale inizia con il dibattimento, che si svolge innanzi a un giudice monocratico o collegiale oppure al giudice di pace.

Nel dibattimento, le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.

Al termine del dibattimento, il giudice pronuncia la sentenza, che può essere di assoluzione o di condanna.

Fase di impugnazione

La sentenza di primo grado può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

Conclusione

Il processo penale italiano è un procedimento complesso, che deve garantire i diritti della persona sottoposta a procedimento penale.

È importante conoscere le fasi del processo penale, i diritti della persona sottoposta a procedimento penale e le modalità di impugnazione delle sentenze penali.

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  • Reato: un comportamento che viola le leggi penali di uno Stato.
  • Imputazione: l’accusa di aver commesso un reato.
  • Indagini: le attività svolte dalle autorità per raccogliere prove in relazione a un reato.
  • Dibattimento: la fase del processo penale in cui le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.
  • Sentenza: la decisione del giudice in un processo penale.
  • Impugnazione: il ricorso presentato contro una sentenza penale.

Riforma Orlando: la procedura di archiviazione

La Riforma Orlando ha modificato la procedura di archiviazione nel senso di prevedere che sulla richiesta di archiviazione il GIP, se non accoglie de plano, deve fissare entro tre mesi l’udienza camerale e nei successivi tre decidere.

Il decreto di archiviazione è nullo se manca l’avviso alla p.o., se in caso di opposizione venga dichiarata inammissibile al di fuori dei casi consentiti o se è pronunciato prima del termine per l’opposizione. Mentre l’ordinanza è nulla se è violato il contraddittorio.

L’impugnazione del provvedimento di archiviazione deve avvenire entro quindici giorni, ed è ora un reclamo al tribunale monocratico che provvede con ordinanza non impugnabile a seguito di udienza non partecipata, ma le parti possono proporre memorie.

Riforma Orlando: la durata delle indagini preliminari e le decisioni del PM

La Riforma Orlando è intervenuta sulla durata delle indagini preliminari e le decisioni del PM, sancendo che entro tre mesi dalla scadenza di esse o del 415bis il Pubblico Ministero deve prendere le determinazioni inerenti l’azione penale, salvo poter chiedere una proroga di tre mesi alla procura generale (quindici mesi per criminalità e terrorismo).

Il mancato rispetto dei termini determina dovere di avocazione da parte del PG.

La geografia degli interventi della riforma Orlando

Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.

Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.

Nel penale sostanziale:

1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;

2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;

3.- sono aumentate le pene per alcuni reati: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e furto con strappo; rapina anche aggravata; estorsione aggravata;

4.- è modificata la disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti (del furto e della rapina).

Nel penale processuale:

1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;

2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;

3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;

4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;

5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;

6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;

7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;

8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;

9.- struttura normativizzata della motivazione;

10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;

11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;

12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;

13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.

archiviazione: il GIP non può dichiarare inammissibile l’opposizione de plano

Condivisibilmente la Cassazione, sez. VI Penale,  2 settembre 2014, n. 36641, ha sancito il principio corretto in base al quale in presenza di opposzione all’archiviazione il GIP non possa de plano dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione anticipando un giudizio sulle indagini suppletive proposte:

Ed infatti: “Secondo un condivisibile indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 34152 del 22/09/2006, dep. 12/10/2006, Rv. 235204; Sez. 6, n. 19808 del 13/02/2009, dep. 09/05/2009, Rv. 243852; Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 253349), deve ritenersi illegittimo il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari – investito dell’opposizione della persona offesa – ne dichiari l’inammissibilità ritenendo superflue o, comunque, inutili le investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già acquisiti, in quanto siffatta declaratoria comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibitogli “de plano” in costanza di opposizione. Infatti, ai fini della delibazione di ammissibilità, il giudice può valutare – oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità dell’opposizione – solamente la specificità e la pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonché il carattere suppletivo rispetto alle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che va affrontata in sede di udienza camerale….
… Nel caso in esame, invero, il G.i.p. ha escluso la necessità degli incombenti relativi alla fissazione dell’udienza camerale, muovendo dal presupposto della inammissibilità dell’opposizione, dichiarata sulla base di una generica valutazione di inconferenza e irrilevanza delle richieste istruttorie ivi indicate, a fronte delle già acquisite risultanze investigative. In tal modo è stato anticipato, tuttavia, proprio quel giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato che è al Giudice inibito “de plano” in costanza d’opposizione.
Nel decreto impugnato, inoltre, si esprime un vaglio delibativo, sia pur sommario, di insussistenza del fatto ipotizzato, senza considerare che il provvedimento assunto “de plano” nonostante l’opposizione della persona offesa è illegittimo qualora, invece di delibare sull’ammissibilità dell’opposizione nei termini sopra indicati, esso contenga una valutazione sul merito della richiesta del P.M. in ordine alla fondatezza dell’accusa (da ultimo, v. Sez. 3, n. 24536 del 20/03/2013, dep. 05/06/2013, Rv. 255457)“.

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