la garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. e le infiltrazioni d’acqua

ad avviso di Cass.civ., Sez. II, 11 giugno 2013, n. 14650:

…Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalità dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile…L’incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell’art. 1669 c.c. può consistere, in particolare, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” od il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo

Pertanto, la Cassazione si è spinta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze d’impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi.

benefici legge 104 Avellino

La Legge 104/92 tutela i diritti dei soggetti diversamente abili e dei loro familiari; essa si occupa, in particolare, dell’Assistenza, dell’Integrazione sociale e dei diritti dei diversamente abili.  “Diversamente abili” sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Taluni dei benefici legislativi riguardano tutti i portatori di handicap mentre altri sono riconosciuti in relazione alla gravità dell’handicap; in sintesi i benefici ottenibili sono: agevolazioni lavorative, agevolazioni per i genitori, agevolazioni fiscali.

Per dubbi o consigli su come procedere nella richiesta volta all’ottenimento dei benefici contattateci a info@studiolegaledesia.com

dovere di informazione in materia di feto malformato

Non v’ha dubbio che il primo bersaglio dell’inadempimento del medico è il diritto dei genitori di essere informati, al fine, indipendentemente dall’eventuale maturazione delle condizioni che abilitano la donna a chiedere l’interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso, materialmente, all’arrivo di un figlio menomato… nascendo perciò la legittimità della richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla nascita, e dunque del danno biologico e del danno economico… quindi la richiesta dei corrispondenti pregiudizi deve ritenersi consustanzialmente insita nella domanda di risarcimento dei danni derivati dalla nascita, quali il danno biologico in tutte le sue forme e il danno economico, che di quell’inadempimento sia conseguenza immediata e diretta in termini di causalità adeguata.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 22 marzo 2013 n. 7269

responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo da amianto

…il giudice del gravame ha anzitutto rilevato come gli esperti intervenuti nel confronto scientifico che ha caratterizzato il dibattito processuale abbiano collegato alla esposizione ad amianto, e quindi all’inalazione delle relative fibre, l’insorgenza dell’asbestosi ed abbiano evidenziato come, ad ogni ulteriore inalazione, abbia fatto seguito un aggravarsi della malattia, ritenuta “firmata” dall’amianto e determinata dalla mancata attuazione degli interventi necessari ad evitare la diffusione, all’interno dello stabilimento e nell’ambiente esterno circostante, delle polveri e delle fibre di amianto.

Lo stesso giudice, ancora rifacendosi alle valutazioni scientifiche provenienti dagli esperti, nel comparare tale patologia con il mesotelioma pleurico, ha sostenuto che l’asbestosi è una malattia “dose-correlata”, nel senso che il suo sviluppo e la sua gravità aumentano in relazione alla durata di esposizione all’inalazione delle fibre, per cui la quantità di asbesto che viene inalata nei polmoni e la sua pericolosità sono legati alla durata dell’esposizione. L’asbestosi è quindi considerata una malattia caratterizzata da una stretta correlazione fra “dose” di asbesto inalata e “risposta” dell’organismo. E’ stata poi evidenziata dagli stessi esperti la stretta correlazione tra asbestosi e mesioteloma pleurico ed è stata riconosciuta la predisposizione dei soggetti sottoposti ad inalazioni di amianto o portatori di asbestosi a contrarre il mesiotelioma pleurico con una probabilità di circa 13- 15 volte maggiore rispetto ad altri soggetti; è stato anche riconosciuto che detta neoplasia è caratterizzata da una latenza temporale molto elevata (20-40 anni) e da un decorso breve (1-2 anni).

E’, dunque, sulla base delle considerazioni di natura scientifica svolte dagli esperti intervenuti nel dibattito processuale che i giudici del merito sono pervenuti all’affermazione della responsabilità dell’imputato….
….Deve, dunque, riconoscersi che è proprio in adesione alle puntuali valutazioni scientifiche articolate nel corso degli esami dibattimentali che la corte territoriale ha sostenuto che la condotta dell’imputato – che ben poco aveva fatto rispetto alla portata del problema ed ai gravi rischi che incombevano sui lavoratori, a lungo lasciati esposti alle polveri di amianto, anche dopo la diagnosi della malattia (il livello di negligenza manifestato in proposito dall’azienda è facilmente desumibile dalla lettura della sentenza di primo grado) – ha avuto una precisa efficacia causale rispetto agli eventi oggetto d’esame, avendo provocato l’insorgenza della malattia o il suo aggravarsi, con un’accelerazione dei tempi di latenza della patologia….
Cass. pen., Sez. IV, ud. 19-04-2012 dep. 30-11-2012, n. 46428

linee guida e buone pratiche escludono la responsabilità penale del medico per colpa lieve

l’art. 3 I co. della legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede: L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

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