sul sequestro probatorio ai danni del giornalista professionista

La Cassazione penale, sesta sezione, è intervenuta con sentenza n. 31735 del 18 luglio 2014 sul tema del sequestro probatorio ai danni del giornalista professionista, statuendo i seguenti principi di diritto:

– la garanzia del segreto professionale assicurata dall’ordinamento al giornalista professionista non costituisce un privilegio personale di quest’ultimo, bensì un presidio ineludibile a tutela della libera attività di informazione, come ribadito anche dalla Corte di Strasburgo;
– è pertanto necessario, al fine di contemperare detta garanzia con le esigenze di accertamento dei fatti oggetto di un’indagine penale, il rispetto di un criterio di proporzionalità nell’attività di ricerca della prova;
– è indispensabile che l’ordine di esibizione, e l’eventuale successivo provvedimento di sequestro adottati nei confronti di un giornalista professionista, siano specificamente motivati non solo in ordine al collegamento esistente tra le notizie divulgate ed il tema di indagine, ma anche quanto all’assoluta necessità, per l’accertamento dei fatti, di apprendere la “res” specificamente individuata nel provvedimento.

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