sentenza Petruzzo e altri c. Italia (CEDU, 9 ottobre 2025)

Di seguito una sintesi chiara e completa in italiano della sentenza Petruzzo e altri c. Italia (CEDU, 9 ottobre 2025)

Oggetto del caso

La causa riguarda due gruppi di cittadini italiani che si sono visti confiscare terreni e fabbricati perché le autorità li avevano considerati frutto di lottizzazione abusiva.

Il primo gruppo comprendeva i proprietari originari dei terreni (97.000 m²), sui quali avevano costruito due edifici su meno di 300 m²; il secondo gruppo era composto dagli acquirenti di alcuni appartamenti costruiti su quei terreni.

La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo

La Corte ha deciso all’unanimità che: non vi è stata violazione dell’art. 7 CEDU (“nessuna pena senza legge”) per il primo gruppo di proprietari originari; vi è stata violazione dell’art. 7 CEDU per il secondo gruppo di acquirenti; vi è stata violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (diritto di proprietà) per tutti i ricorrenti.

Per il primo gruppo (proprietari originari)

La Corte ha ritenuto che: le norme italiane sulla lottizzazione abusiva erano sufficientemente chiare e prevedibili; i proprietari sapevano o avrebbero dovuto sapere che il terreno era soggetto a vincoli edilizi (“zone bianche”) e che la costruzione violava il piano urbanistico; la confisca è stata disposta dopo un accertamento dei fatti e una sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del reato, anche se estinto per prescrizione.
→ Pertanto nessuna violazione dell’art. 7.

 

Tuttavia, la Corte ha rilevato che la confisca di tutti i 97.000 m² era sproporzionata, poiché gli edifici abusivi occupavano meno di 300 m².
Violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 (proprietà) per eccesso e mancanza di proporzionalità.

 

Per il secondo gruppo (acquirenti degli appartamenti)

La Corte ha stabilito che gli acquirenti non erano stati parte del processo penale, né formalmente accusati.

La confisca dei loro beni era quindi una “pena” imposta senza processo, in violazione delle garanzie fondamentali.

Le autorità italiane non possono applicare una pena a chi non è stato giudicato in un procedimento penale che rispetti l’art. 6 CEDU (equo processo).
Violazione dell’art. 7 CEDU.

Inoltre gli acquirenti non avevano potuto partecipare alla procedura che ha portato alla confiscam e le decisioni interne erano influenzate dal precedente processo penale e non hanno garantito un giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela dei diritti dei singoli.
Violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 anche per loro.

 

Risarcimenti e restituzioni

La Corte ha condannato lo Stato italiano a Restituire i beni confiscati ai ricorrenti del primo gruppo e alla sig.ra Marsala (del secondo gruppo) e pagare  importi in danaro.

Principi affermati

La Corte ha ribadito che:

  1. la confisca urbanistica è una pena ai sensi dell’art. 7 CEDU;
  2. può essere legittima solo se deriva da un processo penale regolare;
  3. gli acquirenti in buona fede non possono subire la confisca senza essere stati parte del processo o senza accertamento della loro responsabilità;
  4. la proporzionalità tra l’interesse pubblico e la perdita di proprietà deve essere sempre motivata.

In sintesi, la CEDU ha riconosciuto che l’Italia ha violato i diritti fondamentali di proprietà e di giusto processo degli acquirenti e, in parte, dei proprietari originari, richiedendo la restituzione dei beni e un risarcimento.

 

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