Avv. Danilo Iacobacci | Penalista Cassazionista | Tra i maggiori esperti di ricorsi per cassazione in materia penale

Danilo Iacobacci, penalista cassazionista, è tra i maggiori esperti di ricorsi per cassazione in materia penale: avvocato Danilo Iacobacci

Lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci è uno studio legale che opera nel campo del diritto penale da circa 20 anni. Lo studio è specializzato nella difesa di persone accusate di reati di ogni genere, dai reati minori ai reati più gravi.

Lo Studio Legale è guidato dall’Avv. Danilo Iacobacci, un penalista cassazionista con una lunga esperienza nel settore. L’Avv. Iacobacci è iscritto all’Albo Speciale dei Cassazionisti e vanta una lunga carriera come avvocato penalista.

Nel corso della sua carriera, l’Avv. Iacobacci ha ottenuto numerosi successi nel campo del diritto penale. Ha infatti ottenuto l’annullamento di numerose condanne in Cassazione, ottenendo così la scarcerazione dei suoi clienti.

L’Avv. Iacobacci è un avvocato penalista altamente qualificato e competente. È un avvocato che conosce a fondo il diritto penale e che è in grado di difendere i suoi clienti con successo.

Se sei stato accusato di un reato, l’Avv. Iacobacci può aiutarti a difenderti e a ottenere il miglior risultato possibile. L’Avv. Iacobacci è un avvocato penalista che ti fornirà una difesa efficace e che ti aiuterà a ottenere la tua libertà.

I ricorsi per cassazione

Il ricorso per cassazione è un rimedio giuridico che può essere utilizzato per impugnare una sentenza di condanna emessa da un tribunale od una corte di merito. Il ricorso per cassazione può essere presentato solo se la sentenza di condanna è stata emessa in violazione di legge o in difetto di motivazione.

Particolare esperienza è sorta anche con riferimento ai ricorsi per Cassazione in materia cautelare e di ordinanze cautelari di ogni tipo, soprattutto di custodie cautelari in carcere o agli arresti domiciliari.

L’Avv. Iacobacci è un esperto di ricorsi per cassazione. Ha infatti ottenuto l’annullamento di numerose condanne in Cassazione, ottenendo così la scarcerazione dei suoi clienti.

Se sei stato condannato per un reato e pensi che la sentenza di condanna sia stata emessa in violazione di legge o con una motivazione non convincente, l’Avv. Iacobacci può aiutarti a presentare un ricorso per cassazione.

L’Avv. Iacobacci è un avvocato penalista che ti fornirà una difesa efficace e che ti aiuterà a ottenere la tua libertà.

Diversi sono i reati in cui lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci è specializzato.

Lo Studio Legale è specializzato nella difesa di persone accusate di reati di ogni genere, tra cui:

  • Reati contro la persona
  • Reati contro il patrimonio
  • Reati contro la pubblica amministrazione
  • Reati contro la famiglia
  • Reati contro la sicurezza pubblica
  • Reati contro la fede pubblica
  • Reati contro l’ordine pubblico
  • Reati in materia di stupefacenti
  • Reati in materia di associazione a delinquere anche di stampo mafioso

Se sei stato accusato di un reato, se vuoi proporre un ricorso per cassazione in materia penale o necessiti di un semplice parere od una consulenza

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Cos’è l’Art. 41-bis previsto dall’ordinamento penitenziario?

Cos’è l’Art. 41-bis previsto dall’ordinamento penitenziario?

di De Stefano & Iacobacci Avvocati

La norma si intitola Situazioni di emergenza perché in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

Inoltre, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309″, o comunque nei confronti dei detenuti per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente.

In questo caso il provvedimento è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze.

Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni.

La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto.

Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.

I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.

La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti prevede:

l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente;

i colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente, solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari; (La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 giugno 2013, n. 143, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari».);

la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno;

l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.

La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 2018, n. 186, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «e cuocere cibi». Analogamente la Corte costituzionale, con la sentenza del 22 maggio 2020, n. 97, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all’interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali.

Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime di 41-bs, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo; decide in camera di consiglio sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica  che procede o del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore che procede, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi dell’art. 41-bsi, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano restrizioni appositamente previste (le disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

Se hai dubbi sul punto o necessiti di una consulenza legale in materia penitenziaria o di assistenza legale, contattaci!

La detenzione domiciliare a detenuto per reati ostativi – Avvocato esperto

Con decreto n. 62 del 2022 il Magistrato di Sorveglianza di Napoli accoglie l’istanza dell’avv. Iacobacci volta a far ottenenere la detenzione domiciliare per pena di tre anni per ragione di malattia mentale a detenuto per reati ostativi.

Se hai necessità di una consulenza da parte di un Avvocato esperto in misure alternative e benefici penitenziari per reati ostativi, contattaci.

Illegittimo visto di censura della corrispondenza intrattenuta con i difensori di detenuti al 41-bis

Con SENTENZA N. 18 dell’ANNO 2022, LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

la Corte Costituzionale con la sentenza n. 76/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354

la Corte Costituzionale con la sentenza n. 76/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, cioè le Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, limitatamente alle parole “Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis”, aprendo così di fatto le porte al beneficio a tale categoria.

Diritto dell’Esecuzione penale e Sorveglianza | Avvocato Avellino

L’avvocato Iacobacci presta assistenza ai soggetti la cui sentenza penale è passata in giudicato, non solo attraverso incidenti di esecuzione, revisione e ricorsi straordinari (anche innanzi alla CEDU) ma anche attraverso la vera e propria esecuzione penale sino al Tribunale di Sorveglianza.

L'assistenza è prestata sia innanzi al il giudice dell'esecuzione (organo giudiziario che ha emesso il provvedimento) sia innanzi alla la magistratura di sorveglianza (per misure alternative alla detenzione custodiale o sanzioni sostitutive).
L’Avv. Danilo Iacobacci è un Penalista esperto in tutte le questioni penali dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Se sei un soggetto la cui sentenza penale è passata in giudicato o se sei il familiare o l’amico di un detenuto puoi contattarci per un parere legale o rivolgerti direttamente al penalista Danilo Iacobacci.

La disponibilità concreta del braccialetto elettronico non può determinare la scelta della misura cautelare

Ad avviso della Prima Sezione penale della Corte di cassazione,  30/09/2015 n.  39529 , la prescrizione relativa all’adozione del c.d. “braccialetto elettronico” non attiene al giudizio di adeguatezza della misura, ma alla verifica della capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà di movimento; ne discende che, se ritenuta dal giudice la idoneità della misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, è illegittimo il provvedimento che subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico, dovendo il detenuto, in caso di indisponibilità del “braccialetto”, essere controllato con i mezzi tradizionali.

non può partecipare al giudizio di rinvio il giudice dell’esecuzione che si è espresso ex art. 671 c.p.p.

Corte costituzionale sent. 183 del 3 luglio 2013:

1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice;

2) dichiara, in applicazione dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dei medesimi articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell’art. 671 dello stesso codice.

i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza non possono essere disattesi dal DAP

le decisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri diritti e secondo la procedura contenziosa di cui all’art. 14 ter ord. pen., devono ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria o di altre autorità

Corte cost., 7 giugno 2013, n. 135

liberazione anticipata: condotte anche successive al semestre detentivo possono assumere rilevanza negativa ma con congrua motivazione

…Questa Corte suprema di cassazione ha fissato i principi di diritto, ormai consolidati, secondo i quali in tema di liberazione anticipata, la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non deve essere intesa in senso rigido, giacchè l’accertamento della rispondenza al trattamento rieducativo, anche se legislativamente legato a siffatta cadenza temporale, implica un giudizio sulla disponibilità del soggetto i cui sintomi devono necessariamente ricavarsi da un esame complessivo della personalità secondo i principi sanciti dall’articolo 13 dell’Ordinamento Penitenziario, sicchè condotte anche successive, non comprese nel semestre o nei semestri scrutinati, possono assumere rilevanza negativa – alla stregua dei criteri della gravi-là. del comportamento e della contiguità o prossimità temporale – quali “indici della mancanza di reale disponibilità al trattamento per l’intero arco di tempo” (v. per tutte Sez. 1, n. 6615 M 11/12/1996 dep. 27/02/1997, P.M. in proc. Tollais, Rv. 206971 e, da ultimo, Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011 – dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677); ma, in tal caso, incombe al giudice di merito il dovere di indicare puntualmente i motivi in base ai quali detta condotta viene a proiettare i propri effetti oltre il periodo semestrale in cui si è realizzata (Sez. 1, n. 777 del 06/02/1996 – dep. 12/03/1996, Galeandro, Rv. 203990), con valutazione approfondita in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva (Sez. 1, n. 5819 del 22/10/1999 – dep. 04/01/2000, Signoriello, Rv. 215119). Orbene, nella specie, il Tribunale di sorveglianza non ha dato conto di siffatta doverosa disamina, in quanto dal provvedimento impugnato neppure è dato desumere il titolo del reato o dei reati, commessi dal condannato dopo i semestri in valutazione, nè l’epoca della commissione. Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Napoli, il quale si uniformerà ai principi di diritto richiamati che questa Corte suprema di cassazione enuncia ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2.

Cass. pen., Sez. I, 5.2.2013, n. 5738

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