Cannabis Light e Decreto Sicurezza: dubbi di costituzionalità approdano davanti alla Corte costituzionale
a cura di Danilo Iacobacci, penalista Cassazionista esperto in reati in materia di stupefacenti
Negli ultimi mesi il quadro normativo italiano in materia di cannabis light è stato profondamente scosso dagli eventi giurisprudenziali e politici che hanno messo in discussione la disciplina introdotta dal c.d. Decreto Sicurezza (D.L. 48/2025, conv. L. 80/2025). In particolare, è emersa una questione di legittimità costituzionale riguardo all’articolo 18 del decreto, che ha generato un acceso dibattito tra operatori del diritto, categoria dei produttori agricoli, e istituzioni.
1. Cos’è cambiato con il decreto Sicurezza
Il Decreto Sicurezza ha introdotto, all’art. 18, un divieto penalmente rilevante e generalizzato per l’intera filiera delle infiorescenze di canapa: sono vietati – sotto pena – l’importazione, la lavorazione, la detenzione, la distribuzione, il commercio, il trasporto e la vendita al pubblico di infiorescenze di canapa e dei loro derivati (estratti, oli, resine), anche se conformi ai limiti di THC previsti dalla legge.
Questa norma ha di fatto colpito significativamente il settore della cannabis light, ossia prodotti derivati da piante di Cannabis sativa L. con basso contenuto di THC, coltivabili legalmente e distinti dagli stupefacenti secondo la legge n. 242/2016 e la disciplina precedente.
2. La decisione del Tribunale di Brindisi: la Consulta deve pronunciarsi
Il GIP del Tribunale di Brindisi, nel corso di un procedimento penale relativo a un carico di cannabis light con contenuto di THC conforme ai limiti legali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 e ha rimesso la materia alla Corte costituzionale.
Secondo il giudice, il divieto generale sarebbe potenzialmente in contrasto con principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, tra cui:
- il principio di legalità e di tassatività della norma penale, laddove la norma criminalizza condotte senza un chiaro e diretto riferimento ad un’offesa reale a beni giuridici tutelati;
- il principio di offensività del diritto penale, considerato che la sola presenza di infiorescenze di canapa non necessariamente corrisponde a un pericolo concreto per la salute pubblica;
- possibili profili di irragionevolezza formale, poiché l’art. 18 è stato inserito in un decreto “omnibus” sulla sicurezza, adottato al di fuori delle ipotesi costituzionali di necessità e urgenza previste dall’art. 77 della Costituzione.
Il giudice ha dunque sospeso il procedimento penale e ha chiesto alla Consulta di verificare se una normativa così ampia e repressiva possa essere compatibile con la Carta.
3. Profili sostanziali critici: “punire l’inoffensivo?”
Un nodo centrale della critica giurisdizionale riguarda l’equiparazione automatica delle infiorescenze di canapa a prodotto illecito – indipendentemente dalla presenza di THC o dal potenziale di effetto psicotropo. In altri termini, secondo questa lettura la norma assimilerebbe penalmente tutte le infiorescenze, anche se conformi ai limiti di legge, il che contrasterebbe con il principio secondo cui il diritto penale dovrebbe intervenire solo in presenza di un’offesa reale a interessi meritevoli di tutela penale (principio di offensività).
Già in diverse pronunce di merito giudici italiani avevano disposto dissequestri e archiviazioni quando le analisi di laboratorio avevano dimostrato l’assenza di un’effettiva efficacia drogante del prodotto sequestrato.
4. Connessioni con il diritto europeo
Parallelamente alla questione costituzionale, emerge un profilo di rilevanza europea: il Consiglio di Stato ha sollevato davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale sulla compatibilità dei divieti italiani sulle infiorescenze di cannabis con principi come la libera circolazione delle merci e la politica agricola comune dell’UE.
Secondo la giurisprudenza contesta, l’attuale sistema italiano potrebbe imporre restrizioni non giustificate alle importazioni ed esportazioni di prodotti conformi alla disciplina europea, incidendo su un mercato legittimo e regolato a livello comunitario.
Le questioni europee si intrecciano così con quelle costituzionali, mettendo sotto controllo sia l’adeguatezza della disciplina interna, sia la sua coerenza rispetto agli obblighi derivanti dal diritto UE
5. Impatto sul settore e prospettive future
L’invio dell’art. 18 alla Consulta apre una fase cruciale di controllo di legittimità costituzionale su una delle norme più controverse del recente decreto Sicurezza. Per la filiera della cannabis light, ciò significa potenzialmente un ritorno a un quadro normativo più equilibrato, nel quale certezza del diritto, evidenze scientifiche e proporzionalità delle scelte legislative possano prevalere su misure restrittive generalizzate.
Nel frattempo, associazioni di categoria e operatori chiedono moratorie operative su sequestri e confische automatiche, oltre all’apertura di tavoli tecnici e linee guida condivise per uniformare l’applicazione delle norme e superare le incertezze applicative attuali.
Conclusione
La questione di costituzionalità sollevata sul divieto di cannabis light sancito dal decreto Sicurezza rappresenta un banco di prova significativo per il diritto penale italiano, bilanciando esigenze di ordine pubblico, tutela della salute e rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali. La pronuncia della Consulta – insieme al giudizio della Corte di giustizia UE – potrebbe ridefinire profondamente i confini della disciplina della canapa industriale in Italia.