Avvocato Esperto in Diritto Condominiale

Avvocato Esperto in Diritto Condominiale ad Avellino

L’ Avv. Fabiola De Stefano è particolarmente esperta in diritto condominiale.

In particolare si occupa della fase contenziosa e precontenziosa, ma anche della fase stragiudiziale, delle seguenti tematiche condominiali:

CONDOMINIO IN GENERALE, definizione e natura giuridica;

PARTI COMUNI ex Art. 1117 c.c., Cosa sono le parti comuni, Il suolo, Le fondazioni, I muri maestri, Le facciate, I tetti, i lastrici solari e le terrazze a livello, I sottotetti, Le scale, portoni d’ingresso, pilastri e le travi portanti, vestiboli, gli anditi e i portici, cortili, Beni comuni necessari, Portineria e altri locali comuni, Opere e manufatti destinati all’uso comune, Gli ascensori, Il decoro architettonico, I balconi, le verande e le finestre, Chi paga le spese per la riparazione dei balconi, Diritti dei condomini sulle cose comuni e indivisibilità, Le innovazioni, Le aree destinate a parcheggio, Il posto auto in condominio;

RIPARTIZIONE DELLE SPESE, ripartizione delle spese in base all’accordo delle parti, criterio legale di ripartizione delle spese, tabelle millesimali, tabelle millesimali contrattuali, tabelle millesimali c.d. giudiziali, tabelle millesimali c.d. assembleari, approvazione delle tabelle millesimali e casi concreti, natura delle obbligazioni condominiali, fondo cassa (o fondo speciale), debiti contratti dal condominio;

ORGANI DEL CONDOMINIO, l’amministratore di condominio, revoca dell’amministratore di condominio, attribuzioni dell’amministratore di condominio e la natura del suo rapporto con il condominio, rappresentanza dell’amministratore, provvedimenti dell’amministratore, prorogatio dei poteri dell’amministratore, amministratore di condominio e la privacy, obbligo di formazione per gli amministratori di condominio, assemblea condominiale, consiglio dei condomini, ruolo del singolo condomino, condominio e la privacy, Telecamere in condominio;

CONDOMINIO ED AUTORITÀ’ GIUDIZIARIA, liti attive e passive, decreto ingiuntivo contro il condomino moroso, dissenso rispetto alle liti, impugnazione delle delibere condominiali, mediazione in condominio;

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, regolamento condominiale, procedura per l’approvazione del regolamento condominiale, revisione del regolamento condominiale, multa condominiale, etc.

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    Il pagamento dei lavori condominiali spetta al venditore dell’appartamento

    E’ obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio è chi era condomino al momento della delibera assembleare ha disposto l’esecuzione dei lavori.

    Il fatto che poi abbia venduto l’unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti i lavori può solo impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma sicuramente  non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento.

    così deciso dalla Cassazione civile con Ordinanza n. 15547 del 22 giugno 2017

    la legittimazione ad agire per la veduta appartiene ai singoli condomini

    In materia condominiale la “legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condomini.
    In assenza di ogni altra allegazione quanto alla possibilità di coesistenza di vedute di singoli condomini e di vedute quali, ad esempio, quelle delle finestre delle scale del condominio, il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singola appartamento e, pertanto, non del Condominio, ma del singolo condomino-proprietario”…
    Cassazione Civile sent.n. 1549/2016

    Amministratore Condominiale ad Altavilla Irpina | Amministrazione Condomini

     

    L’avv. Fabiola De Stefano svolge la funzione di amministratore condominiale di immobili siti nel Comune di Altavilla Irpina; l’amministratore è l’organo esecutivo del condominio, ne amministra e gestisce i beni comuni e dà esecuzione alle delibere dell’assemblea; la nomina di un amministratore è obbligatoria quando siano superati gli otto condomini, ha durata di un anno ed è rinnovabile.

    Se hai bisogno di un amministratore condominiale ad Altavilla Irpina contatta il n. 3400677673  o l’email fds@studiolegaledesia.com o usa il modulo dei contatti del sito

    la delibera assembleare è prova del credito

    …deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che ques’ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri…

    Cass.civ., sez. VI, 27/3/2014, n. 7265

    l’appartenenza del sottotetto condominiale dipende dalla sua funzione

    …il sottotetto rientra nel novero dei beni di cui all’art. 1117 cod. civ. quando è destinato all’uso comune, mentre costituisce pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano nel caso in cui assolva la funzione di isolare e proteggere (le unità immobiliari private) dal caldo, dal freddo e dall’umidità…

    Cass.civ., sez. II, 17 Dicembre 2013, n. 28141

    nesso di causalità per danni da cose in custodia: onere della prova

    ad avviso della Cassazione deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che, in una causa diretta ad ottenere il risarcimento danni per una caduta asseritamente provocata dalla presenza di materiale di risulta precipitato dal soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale, esclude la sussistenza di nesso causale solo perché non vi erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell’apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com’è noto una regola di giudizio.

    Corte di Cassazione Civile sentenza n. 9140/2013

     

    danno da mancato rilascio dell’immobile locato: il maggior danno si prova anche presuntivamente!

    …Va infatti posto in rilievo, in linea di principio, che la responsabilità del conduttore a norma dell’art. 1591 c.c., per ritardata restituzione dell’immobile locato ha natura contrattuale con la conseguenza che il locatore, in applicazione del principio dettato dall’art. 1218 c.c. deve provare il danno derivatogli dalla ritardata restituzione con l’ulteriore effetto che per il c.d.maggior danno è il locatore a dovere fornire la prova della lesione del suo patrimonio, consistente nel non avere potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato o nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo più vantaggioso o nella perdita di altre analoghe situazioni vantaggiose.
    Questa prova deve avere il carattere della rigorosità sia in ordine alla sua sussistenza che al suo concreto ammontare sul presupposto che l’obbligo risarcitorio non sorge anteriormente in base al valore locativo presumibilmente riconoscibile dall’astratta configurabilità dell’ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell’immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzo, onde fare emergere il verificarsi di una lesione patrimoniale effettiva e reale nel patrimonio del locatore, dimostrabile attraverso la prova di ben precise proposte di locazione o di acquisto ovvero di altre concrete offerte di utilizzazione. Tuttavia, se non è sufficiente che il locatore si limiti a dedurre che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente e non corrisposto, per cui ha ottenuto la risoluzione del contratto stipulato con il conduttore (v. per quanto valga Cass. n. 10485/01 e puntuale Cass. n. 13294/02), la richiesta del maggior danno da parte del locatore medesimo per la mancata disponibilità del bene può essere provata secondo le regole ordinarie e, quindi, anche con presunzioni, avendo presente che la carenza di specifiche proposte di locazione relative a quell’immobile è obiettivamente giustificabile i proprio alla luce della persistente occupazione del bene da parte del conduttore, successivamente alla scadenza del rapporto (Cass. n. 1372/12)…

    Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-10-2012, n. 18499

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