De Stefano & Iacobacci Avvocati: Eccellenza nella Tutela dei Diritti LGBT in Italia – Recensione di Silvia L.

De Stefano & Iacobacci Avvocati: Eccellenza nella Tutela dei Diritti LGBT in Italia – Recensione di Silvia L.

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno studio legale che si è guadagnato una reputazione di eccellenza nella tutela dei diritti LGBT in Italia.

Con una vasta esperienza in cause che riguardano la materia di cambio del sesso e del nome, nonché la tutela dei diritti delle persone LGBTQ+, lo studio si è affermato come uno dei più noti e rispettati nel settore legale italiano.

De Stefano & Iacobacci Avvocati sono stati protagonisti di numerosi casi di successo, lottando con determinazione e impegno per garantire i diritti delle persone transgender e di tutte le persone appartenenti alla comunità LGBT.

La sensibilità e l’attenzione con cui affrontano ogni caso, unendo la loro competenza legale a un approccio empatico e umano, sono alcuni degli elementi chiave che li distinguono da altri studi legali.

I partner dello studio, avvocato Fabiola De Stefano e avvocato Danilo Iacobacci, sono considerati tra i principali avvocati esperti in diritti LGBT in Italia. La loro dedizione alla causa ha portato a una serie di importanti vittorie giuridiche e cambiamenti significativi nella legislazione per la tutela dei diritti delle persone LGBTQ+.

Non solo De Stefano & Iacobacci Avvocati si sono distinti nella difesa dei diritti LGBT, ma hanno anche promosso attivamente l’educazione e la sensibilizzazione sulla questione all’interno della società italiana.

Attraverso workshop, seminari e partecipazioni a conferenze, lo studio ha contribuito a gettare luce su questioni spesso trascurate e a combattere contro stereotipi e pregiudizi.

La loro missione è quella di garantire che ogni individuo, indipendentemente dalla sua identità di genere o orientamento sessuale, abbia accesso alla giustizia e ai diritti fondamentali.

Quindi, se cercate un team legale che sia non solo altamente qualificato e professionale, ma che si preoccupi sinceramente del benessere delle persone che rappresenta, De Stefano & Iacobacci Avvocati sono la scelta ideale.

Insieme, possiamo sostenere coloro che si battono per i diritti umani fondamentali e contribuire a costruire una società italiana più inclusiva, equa e rispettosa.

Avvocati De Stefano & Iacobacci ancora un successo giudiziario nel cambio sesso anagrafico senza intervento chirurgico

Avvocati De Stefano & Iacobacci ancora un successo giudiziario nel cambio del sesso anagrafico senza intervento chirurgico

Il Tribunale di Avellino ha confermato la pionieristica giurisprudenza in materia di cambio del sesso anagrafico anche senza intervento chirurgico.

A pochi mesi di distanza dalla prima analoga pronuncia, il Tribunale irpino, con sentenza del 23 settembre scorso, ha consentito ad un giovane avellinese, assistito anche stavolta dallo studio legale De Stefano & Iacobacci, di poter ottenere di essere considerato a tutti gli effetti come una donna anche dallo Stato italiano.

I difensori del ragazzo, gli avvocati Fabiola De Stefano e Danilo Iacobacci, sono riusciti anche stavolta a convincere il Tribunale civile avellinese (presieduto da Maria Iandiorio e con giudice relatore Federica Rossi) che il ventenne irpino a partire dalla prima infanzia avesse assunto modalità comportamentali tipicamente femminili, ritrovandosi non nel suo genere anagrafico ma in quello femminile e vivendo in disforia di genere.

Il Tribunale ha consentito così, da oggi, al ragazzo di ottenere la rettificazione degli atti di stato civile, ordinando all’ufficiale di stato civile del comune di nascita, di procedere in conformità; d’ora in avanti il giovane avrà documenti al femminile e potrà vivere e sperimentarsi secondo il genere percepito.

 

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/campania/avellino-cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-il-tribunale-da-ragione-a-giovane-avellinese_55171024-202202k.shtml?fbclid=IwAR0GtfC9Ul-8K5NTIU0jOx5cguF1gJcsQoc_L-dk-DTLgHuLblkc0mpAcpY

https://www.avellinotoday.it/cronaca/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-confermata-prima-pronuncia.html

https://www.avellinotoday.it/cronaca/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-sara-finalmente-puo-considerarsi-donna-anche-formalmente.html https://fb.watch/fM5tiaCH4f/

https://www.ottopagine.it/av/cronaca/305076/avellino-tribunale-riconosce-cambio-di-sesso-a-20enne-anche-senza-operazione.shtml

https://www.open.online/2022/09/24/avellino-cambio-sesso-documenti-20enne-sentenza-tribunale/

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/09/24/news/tribunale_avellino_riconosce_cambio_sesso_anagrafico-367087031/

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-ci-sono-due-cose-che-non-si-chiedono-ragazza-trans-suo-325721.htm

https://www.irpinianews.it/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-il-tribunale-di-avellino-da-ragione-a-giovane-avellinese/

https://www.ilmattino.it/avellino/avellino_cambio_sesso_senza_intervento_chirurgico-6948348.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa la dichiarazione dell’ Avv. Fabiola De Stefano dello studio De Stefano & Iacobacci :

La sentenza del Tribunale di Avellino è da definire come “storica” e segue un precedente di altra nostra assistita, emesso in estate dallo stesso Tribunale, ed ha accolto le nostre tesi circa la possibilità di mutare il sesso anagrafico senza mutare il sesso anatomico.

Il Tribunale di Avellino ha assecondato per la seconda volta le nostre richieste di ordinare all’Ufficio Anagrafe comunale di considerare come “donna” colei che per lo Stato italiano era fino ad un attimo prima considerata “uomo”, e ciò consentendole di prendere il nome a lei gradito, quello di Sara, al posto del nome maschile che le era stato dato alla nascita.

La storicità della pronuncia avellinese è nel fatto che Sara, per diventare anche per lo Stato italiano una donna con quel nome, non ha dovuto sottoporsi all’intervento chirurgico che anche anatomicamente avrebbe trasformato il suo corpo secondo i canoni anatomici femminili.

L’intervento Sara lo farà se lo vorrà, come scelta e non come obbligo dello Stato, il quale ha già compreso, rispettando il diritto alla salute di Sara, che lei è da considerare anche formalmente ciò che già si sente: ossia una donna”

Avv_Fabiola_De_Stefano_DeStefano&IacobacciAvvocati

https://youtu.be/xbxytiam8Mk

La domanda di rettifica del sesso e del nome può trovare accoglimento anche in assenza di intervento chirurgico

L’Avvocato Fabiola De Stefano è riuscita per l’ennesima volta a fare ottenere ad una persona sua assistita il provvedimento giudiziario – emesso dal Tribunale di Avellino – che consente il mutamento del sesso e del nome anche in assenza di intervento chirurgico.

Infatti, il TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO, PRIMA SEZIONE CIVILE (Presidente Sossio Pellecchia Relatrice Maria Iandiorio), a seguito della camera di consiglio tenutasi in data 15.6.2022, ha ritenuto che la domanda incardinata dall’avv. Fabiola De Stefano per la sua cliente potesse essere accolta, ed in particolare che la domanda di rettifica potesse trovare accoglimento anche in assenza di un già completato intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l’accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.

Abbiamo confermato i nostri risultati ancora una volta!

Se necessiti di un avvocato esperto in mutamento del sesso e del nome, contattaci!

 

La giurisprudenza italiana e sovranazionale favorisce ed agevola il mutamento del sesso anagrafico

La giurisprudenza, italiana e sovranazionale, favorisce ed agevola il mutamento del sesso anagrafico

di De Stefano & Iacobacci Avvocati

La Legge 164/82 prevede che il Tribunale disponga la rettificazione dell’attribuzione del sesso ed ordini all’ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione del relativo registro.

All’art. 3 della Legge 164/82 è previsto che il Tribunale autorizzi il trattamento chirurgico solo “quando risulti necessario” essendo lo spirito della legge quello di favorire la qualità della vita e il benessere psicofisico delle persone transessuali, garantendo loro il pieno diritto alla identità sessuale.

Dal combinato disposto dell’art. 3 della succitata legge e della Giurisprudenza Costituzionale e di merito risulta che di volta in volta va valutata la condizione psicofisica dell’interessato e, ove risulti necessario, il suo adeguamento chirurgico.

La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 161 del 1985 ha affermato una nozione di identità sessuale che tiene conto non soltanto dei caratteri esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale dal quale deriva una “concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti”.

Dunque emerge la necessità di tenere in massimo conto l’elemento psicosessuale, in relazione al quale il Giudice è chiamato, nel caso concreto, a verificare lo stato delle avvenute modificazioni dei caratteri sessuali e, in rapporto a ciò, la necessità o la possibilità eventuale di realizzare l’intervento medico- chirurgico totale.

La rettificazione degli atti di stato civile può quindi essere autorizzata nei casi in cui il soggetto transessuale abbia raggiunto quello stato di benessere in relazione alla affermazione della propria identità sessuale cui fa appunto riferimento la Consulta.

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Nessuna preclusione temporale al mutamento del sesso

Nessuna preclusione temporale al mutamento del sesso.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30125 del 2017, ad avviso della quale la previsione temporale contenuta nella L. n. 164 del 1982, art. 6, comma 1, non determina alcuna limitazione alla proposizione della domanda giudiziale di rettificazione dell’attribuzione di sesso da parte del soggetto che si sia sottoposto ad intervento medico chirurgico di adeguamento del sesso prima dell’entrata in vigore di tale legge.

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