Inammissibilità del riconoscimento del “terzo genere” e Incostituzionalità dell’autorizzazione del tribunale per i trattamenti medico-chirurgici

Con la storica sentenza n. 143 del 2024 la CORTE COSTITUZIONALE italiana ha:

1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;

2) dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, con la ordinanza di remissione.

Cosa significa? Che conseguenze ci sono?

La sentenza n. 143 del 2024 della Corte Costituzionale italiana ha affrontato due questioni principali sollevate dal Tribunale di Bolzano riguardanti la rettificazione di sesso e il riconoscimento di identità di genere non binarie.

1. Inammissibilità del riconoscimento del “terzo genere”:

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla mancata previsione di un genere “altro” oltre a quello maschile e femminile.

La Corte ha argomentato che l’introduzione di un terzo genere avrebbe un impatto sistemico e richiederebbe un intervento legislativo complessivo.

La Corte ha sottolineato che la questione deve essere affrontata dal legislatore, evidenziando comunque la crescente sensibilità verso le identità non binarie e la necessità di un dibattito pubblico e legislativo su questo tema.

2. Incostituzionalità dell’autorizzazione del tribunale per i trattamenti medico-chirurgici:

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che richiedeva l’autorizzazione del tribunale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.

Ha ritenuto che questa prescrizione fosse irragionevole, in quanto l’evoluzione giurisprudenziale ha escluso la necessità di un intervento chirurgico come condizione per la rettificazione anagrafica.

La sentenza semplifica significativamente l’accesso ai trattamenti, eliminando l’obbligo dell’autorizzazione giudiziale, riducendo così tempi e costi per i richiedenti e alleggerendo il carico di lavoro dei tribunali.

In sintesi, la sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale rappresenta un passo avanti nella semplificazione delle procedure per la rettificazione di sesso, ma solleva ancora la necessità di un intervento legislativo per il riconoscimento delle identità non binarie.

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De Stefano & Iacobacci Avvocati: Eccellenza nella Tutela dei Diritti LGBT in Italia – Recensione di Silvia L.

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Avvocati De Stefano & Iacobacci ancora un successo giudiziario nel cambio sesso anagrafico senza intervento chirurgico

Avvocati De Stefano & Iacobacci ancora un successo giudiziario nel cambio del sesso anagrafico senza intervento chirurgico

Il Tribunale di Avellino ha confermato la pionieristica giurisprudenza in materia di cambio del sesso anagrafico anche senza intervento chirurgico.

A pochi mesi di distanza dalla prima analoga pronuncia, il Tribunale irpino, con sentenza del 23 settembre scorso, ha consentito ad un giovane avellinese, assistito anche stavolta dallo studio legale De Stefano & Iacobacci, di poter ottenere di essere considerato a tutti gli effetti come una donna anche dallo Stato italiano.

I difensori del ragazzo, gli avvocati Fabiola De Stefano e Danilo Iacobacci, sono riusciti anche stavolta a convincere il Tribunale civile avellinese (presieduto da Maria Iandiorio e con giudice relatore Federica Rossi) che il ventenne irpino a partire dalla prima infanzia avesse assunto modalità comportamentali tipicamente femminili, ritrovandosi non nel suo genere anagrafico ma in quello femminile e vivendo in disforia di genere.

Il Tribunale ha consentito così, da oggi, al ragazzo di ottenere la rettificazione degli atti di stato civile, ordinando all’ufficiale di stato civile del comune di nascita, di procedere in conformità; d’ora in avanti il giovane avrà documenti al femminile e potrà vivere e sperimentarsi secondo il genere percepito.

 

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/campania/avellino-cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-il-tribunale-da-ragione-a-giovane-avellinese_55171024-202202k.shtml?fbclid=IwAR0GtfC9Ul-8K5NTIU0jOx5cguF1gJcsQoc_L-dk-DTLgHuLblkc0mpAcpY

https://www.avellinotoday.it/cronaca/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-confermata-prima-pronuncia.html

https://www.avellinotoday.it/cronaca/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-sara-finalmente-puo-considerarsi-donna-anche-formalmente.html https://fb.watch/fM5tiaCH4f/

https://www.ottopagine.it/av/cronaca/305076/avellino-tribunale-riconosce-cambio-di-sesso-a-20enne-anche-senza-operazione.shtml

https://www.open.online/2022/09/24/avellino-cambio-sesso-documenti-20enne-sentenza-tribunale/

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/09/24/news/tribunale_avellino_riconosce_cambio_sesso_anagrafico-367087031/

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-ci-sono-due-cose-che-non-si-chiedono-ragazza-trans-suo-325721.htm

https://www.irpinianews.it/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-il-tribunale-di-avellino-da-ragione-a-giovane-avellinese/

https://www.ilmattino.it/avellino/avellino_cambio_sesso_senza_intervento_chirurgico-6948348.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa la dichiarazione dell’ Avv. Fabiola De Stefano dello studio De Stefano & Iacobacci :

La sentenza del Tribunale di Avellino è da definire come “storica” e segue un precedente di altra nostra assistita, emesso in estate dallo stesso Tribunale, ed ha accolto le nostre tesi circa la possibilità di mutare il sesso anagrafico senza mutare il sesso anatomico.

Il Tribunale di Avellino ha assecondato per la seconda volta le nostre richieste di ordinare all’Ufficio Anagrafe comunale di considerare come “donna” colei che per lo Stato italiano era fino ad un attimo prima considerata “uomo”, e ciò consentendole di prendere il nome a lei gradito, quello di Sara, al posto del nome maschile che le era stato dato alla nascita.

La storicità della pronuncia avellinese è nel fatto che Sara, per diventare anche per lo Stato italiano una donna con quel nome, non ha dovuto sottoporsi all’intervento chirurgico che anche anatomicamente avrebbe trasformato il suo corpo secondo i canoni anatomici femminili.

L’intervento Sara lo farà se lo vorrà, come scelta e non come obbligo dello Stato, il quale ha già compreso, rispettando il diritto alla salute di Sara, che lei è da considerare anche formalmente ciò che già si sente: ossia una donna”

Avv_Fabiola_De_Stefano_DeStefano&IacobacciAvvocati

https://youtu.be/xbxytiam8Mk

Avvocato esperto per modifica del sesso e del nome | Avvocato specializzato Fabiola De Stefano

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L’Avvocato Fabiola De Stefano è tra i più noti legali in Italia per i procedimenti che riguardano il mutamento del sesso ed il mutamento anagrafico del nome a prescindere dall’intervento chirurgico.

De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale si occupa da tempo in tutta Italia di incardinare procedimenti per la modifica del sesso o del nome; al fine di modificare in sede giudiziale il sesso e il nome per chi abbia interesse o necessità di farlo.

Presupposto del diritto è la legge 164 del 1982 che poggia sulla circostanza del cambiamento dei caratteri sessuali della persona interessata.

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Il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico quando l’operazione serve allo stabile equilibrio psicofisico ma non è obbligatorio intervenire chirurgicamente. E’ infatti possibile avviare il percorso di modifica anagrafica del nome e del sesso anche a prescindere dalla operazione chirurgica.

La Cassazione ha recentemente ribadito che non v’è nessuna preclusione temporale per avviare il percorso sia in termini burocratici che anatomici.

De Stefano & Iacobacci Avvocati è lo studio legale che ha generato le pionieristiche sentenze del Tribunale di Avellino in materia, clicca qui o qui o qui

Se necessiti di consulenza in materia o vuoi avviare il percorso giudiziale puoi contattarci per un parere, noi ci siamo.

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