SENTENZA N. 5 del 2024 – Il Giudice può superare l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando

Con SENTENZA N. 5 dell’ANNO 2024 la CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

Così è stato deciso il 23 novembre 2023, con sentenza depositata in  il 18 gennaio 2024 (pres. BARBERA e relatore la dott.ssa SAN GIORGIO).

Avvocato esperto in Cancellazione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

Se hai necessità di un Avvocato esperto in Cancellazione delle iscrizioni delle “sofferenze” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia sei nel posto giusto.

La segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia può essere fatta solo dopo che la banca ha valutato la complessiva situazione finanziaria del soggetto, e non può essere fatta per il semplice ritardo nel pagamento del debito oppure per il volontario inadempimento.

L’iscrizione può essere fatta solo dopo l’effettiva verifica da parte della BANCA della esistenza di una situazione patrimoniale del debitore deficitaria GRAVISSIMA e non di una transitoria difficoltà economica o mera insolvenza.

Deve trattarsi insomma di uno stato di difficoltà non temporaneo verificato previa analisi di tutti i possibili indici di tale difficoltà.

Come si fa ad ottenere la Cancellazione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia ?

Per la Cancellazione è necessaria una delle seguenti circostanze:

  • viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
  • il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi;
  • il credito viene ceduto a terzi;
  • l’intermediario ha preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell’intero credito oppure rinunciato ad attivare o proseguire azioni di recupero;
  • il credito è interamente prescritto;
  • il credito è stato oggetto di esdebitazione.

Come chiedere la Cancellazione ? 

In uno dei tre modi: -richiesta scritta BdI; -ricorso all’ABF; -ricorso ex art 700 al Tribunale.

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La colpa medica secondo le Sezioni Unite che interpretano Gelli-Bianco

All’udienza del 21.12.2017 Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (in attesa di motivazione) hanno delineato la c.d. colpa medica secondo le interpretando la legge Gelli-Bianco.

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:

1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

Se necessiti di un parere in materia di colpa medica o se sei coinvolto in un processo penale in particolare nei Tribunali di Avellino o Benevento puoi chiederci un parere

sulla la funzione primaria del libretto nel contratto di deposito bancario

…A norma dell’art. 1835, secondo comma, c.c., le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. La disposizione indica la funzione primaria del libretto, che è quella di documentare in origine il contratto di deposito, e, quindi, i singoli atti di esecuzione nello svolgimento del rapporto, attribuendo un particolare valore alle “annotazioni” sul medesimo riportate, allorché eseguite dall’”impiegato della banca che appare addetto al servizio”. 

L’efficacia probatoria privilegiata è dunque legata alla fattispecie normativa descritta: in particolare, si richiede che le annotazioni siano firmate da tale soggetto e la portata originale della disposizione sta proprio nel riferimento all’impiegato, il quale deve quindi essere, o anche meramente apparire (e secondo taluno si tratterà allora di rappresentanza tacita) addetto al servizio di sportello, il quale solo allora vincola la banca al quelle risultanze. La disciplina legale è cioè correlata al dato di fatto della provenienza delle annotazioni dall’impiegato che con le modalità usuali e normali riceve i depositi ingenerando nel pubblico la legittima opinione che egli sia investito del relativo necessario potere; onere di provare la sussistenza delle condizioni ambientali previste dalla norma è a carico del depositante.
Si è così affermato che il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell’efficacia probatoria privilegiata sino a querela di falso di cui all’art. 2700 cod. civ., è assistito dallo speciale regime delineato dall’art. 1835, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi richiesti, esso fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni (Cass., sez. I, 16 aprile 1996, n. 3585; tale piena efficacia probatoria tra banca e depositante delle annotazioni sul libretto firmate dall’impiegato che appare addetto al servizio è disciplina dettata a tutela dell’affidamento dei clienti per Cass., sez. I, 16 dicembre 1991, n. 13547).
L’espressione “piena prova”, contenuta anche in altre disposizioni (cfr. es. art. 2700, 2702, 2712, 2713, 2720, 2733 c.c.), indica che, con riguardo alle somme annotate sul libretto, la prova legale è in sé raggiunta, reputando la legge idoneo un certo fatto determinato al fine dell’assolvimento dell’onere probatorio, in quanto il dato fenomenico a quelle condizioni è in grado di prevalere sul dato reale; questa peculiare efficacia si sovrappone, in virtù del suo carattere di specialità, a quella attribuita in via generale alla scrittura privata.
Ma la disciplina legale trova applicazione unicamente sul presupposto che il documento presenti i requisiti minimi che corrispondono alla individuazione dello stesso in conformità al modello tipico: si deve, invero, ritenere esistente la suindicata rilevanza probatoria, in considerazione delle ragioni giustificatrici della previsione di essa, solo ove tali condizioni minime siano rispettate…

così Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2014, n. 9277

impossibile installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori senza l’accordo con le rappresentanze sindacali

la Cassazione (sent. n. 17027 del 17 aprile 2014) conferma che è impossibile installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori senza l’accordo con le rappresentanze sindacali, infatti:
…l’art. 4, L. 300/1970 prescrive che gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori, possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna…

 

il regime previsto dal T.U. sull’impiego pubblico ed il diritto europeo

La Corte di Giustizia ha dichiarato il regime previsto dal T.U. sull’impiego pubblico, per le ipotesi di utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, contrastante con l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999, e ciò nella misura in cui l’obbligo abbia come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento U.E.

v. Corte di giustizia dell’Unione europea, Ordinanza 12/12/2013, n. C-50/13, Papalia c. Comune Aosta

Colpa Medica Avellino – Responsabilità Medico Avellino – Negligenza medica – Civile Penale

La responsabilità per colpa medica consegue ad un comportamento illecito quando vi sia un rapporto fra fatto illecito ed evento, ed è caratterizzata oltre che dalle conseguenze penali anche da un aspetto risarcitorio civilistico. Generalmente la responsabilità medica – civile e penale – ha natura contrattuale, extracontrattuale o da c.d. contatto sociale.

Se sei un medico indagato/imputato in un giudizio penale oppure convenuto in un giudizio civile per colpa medica, oppure se sei un paziente danneggiato da una negligenza medica, puoi rivolgerti agli Avvocati De Stefano e Iacobacci – anche solo per un parere sulle coseguenze civili e penali – contattando il n. 3284280070 od inviando una email a info@studiolegaledesia.com oppure utilizzando i social o l’apposito form online

Avellino | Sportello Antiviolenza ed Antistalking | Centro Antiviolenza | Gratuito Patrocinio per vittime di violenza

Sportello antiviolenza ad Avellino | Sportello Antistalking ad Avellino | De Stefano & Iacobacci Avvocati

Da moltissimi anni De Stefano & Iacobacci Avvocati ha attivato lo Sportello Antiviolenza e lo Sportello Antistalking.

Per accedere allo Sportello antiviolenza ed allo Sportello antistalking è possibile concordare un appuntamento presso lo studio legale De Stefano & Iacobacci che si trova ad Avellino città in via Santissima Trinità n. 36, a pochi metri dalla centralissima Piazza della Libertà e vicino al terminal dei mezzi pubblici.

Se preferisci interagire con un avvocato donna è a tua disposizione l’ Avvocato Fabiola De Stefano. Per concordare un appuntamento basta telefonare lo 0825456386 oppure inviare una email a info@studiolegaledesia.com oppure contattare direttamente l’Avvocato Fabiola De Stefano o l’ Avv. Danilo Iacobacci ai loro recapiti.

In alternativa è possibile utilizzare il modulo dei contatti o qualsiasi altro canale di contatto ivi indicato.

Per le vittime di violenza la legge vigente prevede il gratuito patrocinio in molti casi.

La violenza di genere è ormai un fenomeno dilagante, riguarda ogni fascia sociale e culturale; spesso la violenza, fisica o morale, proviene da partner o ex partner od addirittura da amici e vicini di casa. La violenza di genere è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un problema di salute pubblica che incide gravemente sul benessere fisico e psicologico di tutti coloro che ne sono vittima.

Ed è per tentare di aiutare chiunque si trovi in difficoltà che gli Avvocati De Stefano e Iacobacci mettono gratuitamente a disposizione uno specifico Sportello antiviolenza ed antistalking, al fine di utilizzare le leggi vigenti a tutela delle persone vittime di ogni genere di violenza fisica e morale – familiare o esterna che sia – ed al fine di porre rimedio immediato allo stato di stress, ansia ed al senso di abbandono che assale la vittima quando, in ragione delle violenza che subisce, si sente sola. Lo sportello si occupa, quindi, anche dei casi di stalking.

Se hai bisogno di aiuto contattaci, noi ci siamo, anche col gratuito patrocinio.

Sono a tua disposizione anche lo sportello del consumatore e quello dei disabili

la garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. e le infiltrazioni d’acqua

ad avviso di Cass.civ., Sez. II, 11 giugno 2013, n. 14650:

…Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalità dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile…L’incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell’art. 1669 c.c. può consistere, in particolare, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” od il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo

Pertanto, la Cassazione si è spinta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze d’impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi.

benefici legge 104 Avellino

La Legge 104/92 tutela i diritti dei soggetti diversamente abili e dei loro familiari; essa si occupa, in particolare, dell’Assistenza, dell’Integrazione sociale e dei diritti dei diversamente abili.  “Diversamente abili” sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Taluni dei benefici legislativi riguardano tutti i portatori di handicap mentre altri sono riconosciuti in relazione alla gravità dell’handicap; in sintesi i benefici ottenibili sono: agevolazioni lavorative, agevolazioni per i genitori, agevolazioni fiscali.

Per dubbi o consigli su come procedere nella richiesta volta all’ottenimento dei benefici contattateci a info@studiolegaledesia.com

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