Accogliendo il ricorso dell’avvocato Danilo Iacobacci per un proprio assistito, la Corte di Cassazione ha determinato il perimetro di applicabilità del termine di quaranta giorni al giudizio di appello post-Cartabia

Accogliendo il ricorso dell’avvocato Danilo Iacobacci per un proprio assistito, la Corte di Cassazione ha determinato il perimetro di applicabilità del termine di quaranta giorni al giudizio di appello post-Cartabia

 vedi Cass.Pen. Sent. Sez. 6 Num. 12157 Anno 2024:

“Risulta assorbente la questione relativa al rispetto o meno del termine minimo a comparire, che presuppone l’individuazione della disciplina applicabile e, cioè, se quella antecedente alla riforma “Cartabia” che fissava il termine minimo in venti giorni, ovvero la nuova previsione del novellato art. 601, comma 3, cod. proc. pen. che stabilisce il termine in quaranta giorni.

A tal proposito è necessario procedere alla schematica individuazione della normativa succedutasi in materia:

l’art.34, comma 1, lett.g), d.lgs. n. 150 del 2022 ha elevato a quaranta giorni il termine minimo di comparizione, modificando l’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.;

l’art. 99-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto l’entrata in vigore della riforma a far data dal 30 dicembre 2022, salvo le previsioni derogatorie dettate dalla disciplina transitoria per specifici aspetti;

l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 (come modificato dall’art. 5- duodecies I.n. 199 del 2022) ha stabilito che per le impugnazioni proposte fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023 (termine successivamente prorogato fino al 30 giugno 2024) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020;

l’art.23-bis d.l. n. 137 del 2020 disciplina le diverse forme di trattazione – orale o in presenza – dei giudizi di impugnazione, ma non aveva apportato alcuna modifica circa i termini di comparizione.

Orbene, sulla base della sintetica individuazione delle norme applicabili, emerge che la modifica dei termini di comparizione, non essendo stata oggetto di specifico differimento, è entrata in vigore dal 30 dicembre 2022.

Viceversa, per quanto concerne la disciplina della trattazione dei giudizi d’appello, l’art. 94 cit. ha previsto l’ultrattività della sola disciplina emergenziale che, tuttavia, non conteneva una regolamentazione complessiva della materia, limitandosi a prevedere l’alternativa tra la trattazione orale o cartolare, con le conseguenti cadenze temporali in ordine alla richiesta di discussione (quindici giorni prima dell’udienza) ed al deposito delle conclusioni delle parti (dieci giorni per il pubblico ministero e cinque giorni per le parti private).

Quanto detto consente di affermare che, allo stato, la nuova previsione contenuta all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. in ordine al termine di comparizione nel giudizio di appello (elevato a 40 giorni) deve ritenersi entrata in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, mentre le ulteriori modifiche relative alle modalità di trattazione non sono ancora applicabili, dovendosi continuare a far riferimento alla normativa emergenziale (Sez.2, n. 49644 del 2/11/2023, Delle Fratte, Rv. 285674; si veda anche, in motivazione, Sez.4, n.48056 del 16/11/2023, Toto).

2.1. Occorre dar atto della presenza di un diverso orientamento, secondo cui la stretta correlazione tra la disciplina del termine di comparizione e la trattazione del giudizio di appello nella duplice forma dell’udienza cartolare o con discussione orale, dovrebbe indurre a ritenere che il differimento dell’entrata in vigore riguarderebbe anche l’ampliamento del termine di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

Si è anche sottolineato come il significato della scelta normativa di estendere l’applicabilità del rito emergenziale non è quello di frazionare artificiosamente la disciplina processuale applicabile, ma di includere in positivo, all’interno del testo del d.lgs. 150 del 2022, le regole destinate a garantire, oltre il 30 dicembre 2022, l’applicazione sino a quel momento sperimentata del cd. rito emergenziale, come innestato nelle disposizioni codicistiche, risolvendo esplicitamente il tema dell’atto al quale far riferimento per individuare la disciplina applicabile (così in motivazione Sez.5, n. 5347 del 2/2/2024, Pedata; in senso conforme (Sez.2, n.7990 del 31/1/2024, Monaco).

Entrambe le citate sentenze, inoltre, ricostruiscono l’evoluzione che ha subito l’art. 94, d.lgs. n. 150 del 2022, sottolineando che, nella sua originaria previsione, stabiliva che le disposizioni di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) e g), n. 2, 3, 4 si applicassero a decorrere dalla scadenza del termine di efficacia del regime emergenziale; solo con la riformulazione della normativa transitoria è stato eliminato il riferimento all’art. 34 (che detta anche la modifica del termine di comparizione), inserendo il richiamo alle sole disposizioni di cui all’art. 23-bis d.l.137 del 2020.

Si sostiene che, nonostante la modifica intervenuta, la ratio della norma transitoria sarebbe quella di differire in blocco l’entrata in vigore della nuova disciplina del giudizio di appello.

2.2. Pur dovendosi dare atto dell’obiettiva incertezza determinata dalla scelta normativa, si ritiene che l’interpretazione letterale dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n.150 del 2022, lì dove ha espressamente stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020» fino al 30 giugno 2024, non consente in alcun modo di ricomprendere in tale previsione anche il differimento dell’entrata in vigore del termine di comparizione, essendo questo estraneo alle modifiche apportate dalla normativa emergenziale.

A tale conclusione si giunge in primo luogo considerando proprio l’evoluzione della normativa transitoria che, nell’originaria previsione, richiamava espressamente l’art. 34, lett.g), d.lgs. n. 150 del 2022 e, cioè, la norma che contiene anche la modifica del termine di comparizione.

Il fatto che nella successiva formulazione dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, tale richiamo non sia stato riprodotto, essendosi fatto riferimento alla sola normativa emergenziale, depone a favore della tesi secondo cui si è voluto non differire l’entrata in vigore della disciplina del termine di comparizione.

A diverse conclusioni non può neppure giungersi valorizzandosi una presunta interdipendenza tra il termine di comparizione e la disciplina della trattazione emergenziale dettata dall’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020.

Invero, quest’ultima previsione – lì dove introduce il rito cartolare quale forma ordinaria di trattazione, salva la richiesta di discussione orale – è del tutto indipendente dalla determinazione del termine di comparizione. La disciplina di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 opera indifferentemente sia che il termine di comparizione sia quello originario di venti giorni, sia che si applichi quello più ampio introdotto dalla novella.

In conclusione, si ritiene che in mancanza di una incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione introdotto dalla riforma e la perdurante applicazione del rito emergenziale ed a fronte del dato letterale della norma transitoria, nella quale è stato soppresso il riferimento alla norma che ha modifica il termine di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., si ritiene che debba prevalere l’interpretazione favorevole al riconoscimento dell’immediata applicabilità della nuova previsione che stabilisce il termine di quaranta giorni per la comparizione in sede di appello.

  1. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto, conconseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia”.

 Così Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 12157 Anno 2024

Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Come funziona il processo penale italiano?

Il processo penale italiano è un procedimento giurisdizionale che si svolge dinnanzi a un giudice, con la partecipazione del pubblico ministero, dell’imputato e (talvolta) della parte civile.

Il processo penale ha lo scopo di accertare la responsabilità dell’imputato in relazione a un reato e di irrogare una pena in caso di condanna.

Quali sono le fasi principali del processo penale?

Il processo penale italiano si articola in tre fasi:

  • La fase delle indagini preliminari, che inizia con la notizia di reato e termina con il rinvio a giudizio dell’imputato.
  • La fase dibattimentale, che inizia con il dibattimento e termina con la sentenza di primo grado.
  • La fase di impugnazione, che inizia con l’appello e termina con la sentenza di Cassazione.

Quali sono i diritti della persona sottoposta a procedimento penale?

La persona sottoposta a procedimento penale ha una serie di diritti, che sono garantiti dalla Costituzione e dal Codice di procedura penale e dalla CEDU.

I principali diritti della persona sottoposta a procedimento penale sono:

  • Il diritto di difesa, che comprende il diritto di nominare un difensore, il diritto di essere informata dell’accusa, il diritto di essere interrogata, il diritto di presentare prove e il diritto di essere assistita da un interprete.
  • Il diritto di non autoaccusarsi, che è un diritto inviolabile.
  • Il diritto di un processo equo e imparziale, che comprende il diritto di essere giudicata da un giudice terzo e imparziale, il diritto di essere ascoltata e il diritto di essere assistita da un interprete.

Come nominare un difensore?

La persona sottoposta a procedimento penale può nominare un difensore di fiducia, in qualsiasi momento del processo.

Il difensore è un avvocato.

La persona sottoposta a procedimento penale può anche essere difesa da un difensore d’ufficio, se non ha la possibilità di nominare un difensore di fiducia se non ha soldi ha diritto al gratuito patrocinio.

Come impugnare una sentenza penale?

La sentenza penale può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

In maniera più dettagliata, ecco come funziona ciascuna fase del processo penale italiano:

Fase delle indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari inizia con la notizia di reato, che può essere presentata da chiunque abbia notizia di un reato.

La notizia di reato può essere presentata alla polizia, ai carabinieri, alla procura della Repubblica etc.

All’atto della presentazione della notizia di reato, la polizia o i carabinieri avviano le indagini, che hanno lo scopo di raccogliere elementi di prova in relazione al reato.

Le indagini preliminari possono essere svolte dalla polizia, dai carabinieri o dalla Guardia di finanza et similia.

Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’archiviazione del procedimento, il rinvio a giudizio dell’imputato o l’applicazione di una misura cautelare.

Fase dibattimentale

La fase dibattimentale inizia con il dibattimento, che si svolge innanzi a un giudice monocratico o collegiale oppure al giudice di pace.

Nel dibattimento, le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.

Al termine del dibattimento, il giudice pronuncia la sentenza, che può essere di assoluzione o di condanna.

Fase di impugnazione

La sentenza di primo grado può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

Conclusione

Il processo penale italiano è un procedimento complesso, che deve garantire i diritti della persona sottoposta a procedimento penale.

È importante conoscere le fasi del processo penale, i diritti della persona sottoposta a procedimento penale e le modalità di impugnazione delle sentenze penali.

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  • Reato: un comportamento che viola le leggi penali di uno Stato.
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  • Dibattimento: la fase del processo penale in cui le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.
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  • Impugnazione: il ricorso presentato contro una sentenza penale.

Riforma Orlando: l’appello

La Riforma Orlando ha modificato l’appello nel senso che è ora possibile – anche per la prima volta in udienza – che l’imputato ed il Procuratore Generale d’udienza trovino un accordo sull’accoglimento di taluni motivi di appello, anche solo quello inerente la pena.

Ritorna insomma il vecchio concordato in appello.

Ciò resta però vietato nel caso di alcun gravi reati, precisamente indicati.

L’appello è stato modificato anche sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso in cui, su appello del pm, la corte voglia dare una diversa valautazione di una prova orale.

Riforma Orlando: l’impugnazione della sentenza di n.l.p.

La Riforma Orlando è intervenuta sull’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere statuendone l’appellabilità sia appannaggio del P.M. che dell’imputato.

L’accoglimento del primo appello determina il decreto che dispone il giudizio con formazione del relativo fascicolo, l’appello accolto all’imputato un proscioglimento più favorevole.

Il provvedimento sarà ricorribile in cassazione, per la p.o. solo per violazione del contraddittorio.

La geografia degli interventi della riforma Orlando

Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.

Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.

Nel penale sostanziale:

1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;

2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;

3.- sono aumentate le pene per alcuni reati: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e furto con strappo; rapina anche aggravata; estorsione aggravata;

4.- è modificata la disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti (del furto e della rapina).

Nel penale processuale:

1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;

2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;

3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;

4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;

5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;

6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;

7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;

8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;

9.- struttura normativizzata della motivazione;

10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;

11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;

12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;

13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.

SOS PENALE AVELLINO – Avvocato penalista ad Avellino

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    Se la sentenza è annullata per vizi inerenti la prova, la Corte di Appello deve rinnovare il dibattimento

    Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a decidere la questione inerente il se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello debba disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale.

    Le SS. UU. sul punto hanno chiarito che Il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell’affermazione di responsabilità dell’imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata (ex art. 6, par. 3, lett. d, CEDU) dell’art. 603 cod. proc. pen. La sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado sull’appello promosso dalla parte civile.

    Così Cass., Sez. Un., udienza del 28 aprile 2016.

    Il praticante avvocato non può patrociniare in appello

    Sul tema è intervenuta la Cassazione (v. sez. II, n. 3917/2016), ad avviso della quale:
    Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace

    Chiamaci!