Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Come funziona il processo penale italiano?

Il processo penale italiano è un procedimento giurisdizionale che si svolge dinnanzi a un giudice, con la partecipazione del pubblico ministero, dell’imputato e (talvolta) della parte civile.

Il processo penale ha lo scopo di accertare la responsabilità dell’imputato in relazione a un reato e di irrogare una pena in caso di condanna.

Quali sono le fasi principali del processo penale?

Il processo penale italiano si articola in tre fasi:

  • La fase delle indagini preliminari, che inizia con la notizia di reato e termina con il rinvio a giudizio dell’imputato.
  • La fase dibattimentale, che inizia con il dibattimento e termina con la sentenza di primo grado.
  • La fase di impugnazione, che inizia con l’appello e termina con la sentenza di Cassazione.

Quali sono i diritti della persona sottoposta a procedimento penale?

La persona sottoposta a procedimento penale ha una serie di diritti, che sono garantiti dalla Costituzione e dal Codice di procedura penale e dalla CEDU.

I principali diritti della persona sottoposta a procedimento penale sono:

  • Il diritto di difesa, che comprende il diritto di nominare un difensore, il diritto di essere informata dell’accusa, il diritto di essere interrogata, il diritto di presentare prove e il diritto di essere assistita da un interprete.
  • Il diritto di non autoaccusarsi, che è un diritto inviolabile.
  • Il diritto di un processo equo e imparziale, che comprende il diritto di essere giudicata da un giudice terzo e imparziale, il diritto di essere ascoltata e il diritto di essere assistita da un interprete.

Come nominare un difensore?

La persona sottoposta a procedimento penale può nominare un difensore di fiducia, in qualsiasi momento del processo.

Il difensore è un avvocato.

La persona sottoposta a procedimento penale può anche essere difesa da un difensore d’ufficio, se non ha la possibilità di nominare un difensore di fiducia se non ha soldi ha diritto al gratuito patrocinio.

Come impugnare una sentenza penale?

La sentenza penale può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

In maniera più dettagliata, ecco come funziona ciascuna fase del processo penale italiano:

Fase delle indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari inizia con la notizia di reato, che può essere presentata da chiunque abbia notizia di un reato.

La notizia di reato può essere presentata alla polizia, ai carabinieri, alla procura della Repubblica etc.

All’atto della presentazione della notizia di reato, la polizia o i carabinieri avviano le indagini, che hanno lo scopo di raccogliere elementi di prova in relazione al reato.

Le indagini preliminari possono essere svolte dalla polizia, dai carabinieri o dalla Guardia di finanza et similia.

Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’archiviazione del procedimento, il rinvio a giudizio dell’imputato o l’applicazione di una misura cautelare.

Fase dibattimentale

La fase dibattimentale inizia con il dibattimento, che si svolge innanzi a un giudice monocratico o collegiale oppure al giudice di pace.

Nel dibattimento, le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.

Al termine del dibattimento, il giudice pronuncia la sentenza, che può essere di assoluzione o di condanna.

Fase di impugnazione

La sentenza di primo grado può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

Conclusione

Il processo penale italiano è un procedimento complesso, che deve garantire i diritti della persona sottoposta a procedimento penale.

È importante conoscere le fasi del processo penale, i diritti della persona sottoposta a procedimento penale e le modalità di impugnazione delle sentenze penali.

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  • Reato: un comportamento che viola le leggi penali di uno Stato.
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  • Indagini: le attività svolte dalle autorità per raccogliere prove in relazione a un reato.
  • Dibattimento: la fase del processo penale in cui le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.
  • Sentenza: la decisione del giudice in un processo penale.
  • Impugnazione: il ricorso presentato contro una sentenza penale.

La Legge del 16 aprile 2015 n. 47 ha modificato la disciplina delle misure cautelari

La Legge, 16 aprile 2015 n. 47, ha modificato la disciplina delle misure cautelari, tra le modifiche introdotte v’è quella all‘art. 275, comma 3, c.p.p., in base alla quale ora la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta solo laddove risultino inadeguate altre misure interdittive o coercitive che potranno essere applicate cumulativamente (vedi art. 299, comma 4, c.p.p.). Viene modificato l’art. 274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., ora per applicare la custodia cautelare in carcere il pericolo di fuga non deve essere solo concreto ma anche attuale; elementi da desumere non solo dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, ma servono ulteriori elementi. Modificato è poi l’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis): la motivazione inerente la misura cautelare non può più essere fatta per relationem ma serve una autonoma motivazione. Seguono poi le modifiche sui termini di durata delle misure interdittive e sulla presunzione di adeguatezza della misura cautelare massima per taluni reati

la modifica normativa dell’art. 280 comma 2 c.p.p. è retroattiva

l’art. 280 comma 2 c.p.p. è stato innovato dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del d. l. 1 luglio 2013, n. 78 recante Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

Il testo così novellato stabilisce ora che la custodia in carcere possa “essere disposta solo per delitti consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni“.

Ciò premesso, ad avviso di Cass. pen., Sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 48462 :
pur in assenza di una specifica disposizione transitoria, deve ritenersi che la modifica normativa in esame sia senz’altro applicabile ai procedimenti cautelari in corso al momento dell’entrata in vigore della su citata l. n. 94/2013

no alla misura della custodia cautelare in carcere per il tossicodipendente in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza

ad avviso della Cassazione penale (sentenza n. 18969 del 30 aprile 2013) vige il principio che esclude il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere per il tossicodipendente in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che si traducano in un consistente pericolo per la collettività.
Insomma: il mantenimento della misura custodiale deve essere imposto da esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità.

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