la modifica normativa dell’art. 280 comma 2 c.p.p. è retroattiva

l’art. 280 comma 2 c.p.p. è stato innovato dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del d. l. 1 luglio 2013, n. 78 recante Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

Il testo così novellato stabilisce ora che la custodia in carcere possa “essere disposta solo per delitti consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni“.

Ciò premesso, ad avviso di Cass. pen., Sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 48462 :
pur in assenza di una specifica disposizione transitoria, deve ritenersi che la modifica normativa in esame sia senz’altro applicabile ai procedimenti cautelari in corso al momento dell’entrata in vigore della su citata l. n. 94/2013

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