Guida alla separazione giudiziale | Cosa fare | HowTo

Guida completa alla Separazione giudiziale

di Fabiola De Stefano cofondatore De Stefano & Iacobacci Avvocati

La separazione giudiziale è una procedura legale che può essere avviata da uno dei coniugi quando non vi è consenso reciproco alla separazione o quando esistono condizioni di conflitto tra le parti.

Di seguito è riportata una guida dettagliata sulla separazione giudiziale in Italia, con una spiegazione di ogni passaggio rilevante.

1. Cos’è la separazione giudiziale?

La separazione giudiziale è una procedura di separazione tra coniugi che viene gestita dinanzi al tribunale, su iniziativa di uno dei due coniugi, quando non vi è accordo comune.

Contrariamente alla separazione consensuale, che richiede un accordo tra i coniugi su tutte le condizioni (economiche, patrimoniali e relative alla custodia dei figli), nella separazione giudiziale è il giudice a decidere su questi aspetti.

2. Motivi della separazione giudiziale

In genere, i motivi principali per cui uno dei coniugi può chiedere la separazione giudiziale includono:
– Incompatibilità caratteriale: Conflitti insanabili o difficoltà di convivenza.
– Comportamenti lesivi della dignità del coniuge: Violenza domestica, infedeltà grave o altre situazioni che rendono intollerabile la convivenza.
– “Abbandono del tetto coniugale”: Se uno dei coniugi lascia la casa familiare senza giustificato motivo.
– Gravi mancanze verso la famiglia: Negligenza nei confronti dei doveri coniugali e familiari, tra cui il mancato sostentamento economico o trascuratezza verso i figli.

3. La Procedura di separazione giudiziale

a) Presentazione del ricorso
Il coniuge che intende richiedere la separazione giudiziale deve presentare un ricorso al tribunale competente (di solito quello del luogo in cui risiede la famiglia).

Questo documento deve contenere:
– I dettagli delle motivazioni della richiesta di separazione.
– Le richieste specifiche riguardanti il mantenimento, la divisione patrimoniale, e la custodia dei figli (se presenti).

b) Prima udienza e tentativo di conciliazione
Dopo il deposito del ricorso, il giudice fissa una prima udienza nella quale i coniugi sono chiamati a comparire. In questa sede, il giudice tenta di riconciliare i coniugi, ma se la riconciliazione non è possibile, procede con l’analisi delle domande presentate.

c) Provvedimenti provvisori
Nel caso in cui la riconciliazione non abbia esito positivo, il giudice può emettere dei provvedimenti provvisori per garantire la tutela economica e morale del coniuge più debole e dei figli. Questi provvedimenti possono riguardare:
– L’assegnazione della casa coniugale.
– L’affidamento dei figli e il diritto di visita del genitore non affidatario.
– Il mantenimento economico del coniuge o dei figli.

d) Istruttoria e prove
Dopo i provvedimenti provvisori, inizia la fase istruttoria, durante la quale vengono raccolte prove e testimonianze per sostenere le tesi di entrambe le parti.

Gli avvocati possono presentare documenti, chiamare testimoni e richiedere consulenze tecniche, ad esempio, in merito alla situazione economica dei coniugi.

4. Decisione del Giudice

Al termine del processo, il giudice emette una sentenza di separazione giudiziale che stabilisce:
– La divisione dei beni.
– Le condizioni economiche (assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli).
– L’affidamento dei figli e le modalità di visita per il genitore non affidatario.

Le decisioni del giudice sono vincolanti e possono essere eseguite forzatamente, se una delle parti non dovesse rispettarle.

5. Durata della separazione giudiziale

La separazione giudiziale può richiedere diversi anni prima di giungere a una conclusione, soprattutto se i coniugi sono in conflitto su molte questioni.

Tuttavia, grazie alla riforma del processo civile e all’introduzione di strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti (come la mediazione familiare), si cerca di ridurre i tempi processuali.

6. Assegno di mantenimento e spese per i figli

Uno dei temi centrali nella separazione è quello relativo all’assegno di mantenimento. Il giudice può decidere che uno dei coniugi debba fornire un sostegno economico all’altro, basato su vari fattori:
– Il reddito e il patrimonio di ciascun coniuge.
– Il contributo di ciascun coniuge alla vita familiare.
– Le esigenze del coniuge che richiede il mantenimento.

Anche per quanto riguarda i figli, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento a favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, basato sui bisogni dei figli e sulle capacità economiche del genitore obbligato a versarlo.

7. Affidamento e custodia dei figli

In Italia, il principio fondamentale riguardante l’affidamento dei figli è l’affidamento condiviso, che implica che entrambi i genitori partecipino attivamente alla vita dei figli, anche dopo la separazione.

Tuttavia, in casi particolari, come situazioni di violenza o trascuratezza, il giudice può decidere per un affidamento esclusivo a uno dei genitori, con il diritto di visita regolamentato per l’altro.

8. Separazione e Divorzio: differenze

La separazione, anche quella giudiziale, non mette fine al matrimonio ma ne sospende gli effetti. Per porre fine definitivamente al matrimonio, è necessario avviare la procedura di divorzio, che può essere richiesta:
– Dopo sei mesi dalla separazione consensuale.
– Dopo un anno dalla separazione giudiziale.

Con il divorzio, il matrimonio viene sciolto, e gli ex coniugi possono risposarsi. Tuttavia, anche dopo il divorzio, il coniuge può avere diritto a un assegno divorzile, se le condizioni economiche lo giustificano.

9. Modifica delle condizioni di separazione

Le condizioni stabilite durante la separazione giudiziale non sono definitive.

Se nel tempo le circostanze cambiano (ad esempio, variazioni nelle condizioni economiche di uno dei coniugi o del benessere dei figli), ciascuno dei coniugi può chiedere al giudice di modificarle, presentando un nuovo ricorso.

Conclusione

La separazione giudiziale è una procedura complessa che richiede il supporto di un avvocato specializzato in diritto di famiglia. È fondamentale, soprattutto in presenza di figli, affrontare la separazione con consapevolezza e responsabilità, cercando di tutelare il benessere di tutte le parti coinvolte. Anche se il conflitto può essere inevitabile, la separazione giudiziale offre strumenti per garantire una risoluzione equa e giusta delle controversie.

Fabiola De Stefano è un avvocato particolarmente esperto in diritto di famiglia, minori, separazioni e divorzi, e si occupa con assiduità di violenza domestica.
Se hai bisogno di aiuto, chiama o scrivici

De Stefano & Iacobacci Avvocati: La Massima Esperienza nella Redazione dei Ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in Italia!

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Avvocato esperto in ricorsi per fare ottenere anche agli ITP sul sostegno lo stesso trattamento economico

L’Avv. Fabiola De Stefano del foro di Avellino è un Avvocato esperto in ricorsi per fare ottenere anche agli ITP sul sostegno lo stesso trattamento economico di cui beneficiano i colleghi di sostegno che insegnano nella scuola secondaria di II grado

Il ricorso al Giudice serve per fare ottenere ed accertare in sede giudiziaria  il diritto alla parità di trattamento retributivo rispetto ai docenti di sostegno di scuola secondaria in possesso di laurea e, per l’effetto, condannare il ministero a corrispondere le differenze retributive tra il profilo proprio di ITP e quello del docente di sostegno della scuola secondaria di ii grado laureato, sempre impiegato sul sostegno.

La norma  è, nello specifico, l’art. 45, comma 2 del d.lgs. 165/01, che sancisce appunto il seguente principio: “le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”.

Se hai bisogno di aiuto, contattaci!

Avvocato esperto in Cancellazione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

Se hai necessità di un Avvocato esperto in Cancellazione delle iscrizioni delle “sofferenze” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia sei nel posto giusto.

La segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia può essere fatta solo dopo che la banca ha valutato la complessiva situazione finanziaria del soggetto, e non può essere fatta per il semplice ritardo nel pagamento del debito oppure per il volontario inadempimento.

L’iscrizione può essere fatta solo dopo l’effettiva verifica da parte della BANCA della esistenza di una situazione patrimoniale del debitore deficitaria GRAVISSIMA e non di una transitoria difficoltà economica o mera insolvenza.

Deve trattarsi insomma di uno stato di difficoltà non temporaneo verificato previa analisi di tutti i possibili indici di tale difficoltà.

Come si fa ad ottenere la Cancellazione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia ?

Per la Cancellazione è necessaria una delle seguenti circostanze:

  • viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
  • il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi;
  • il credito viene ceduto a terzi;
  • l’intermediario ha preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell’intero credito oppure rinunciato ad attivare o proseguire azioni di recupero;
  • il credito è interamente prescritto;
  • il credito è stato oggetto di esdebitazione.

Come chiedere la Cancellazione ? 

In uno dei tre modi: -richiesta scritta BdI; -ricorso all’ABF; -ricorso ex art 700 al Tribunale.

Necessiti di un esperto in materia ?
Contatta l’Avv. Fabiola De Stefano del foro di Avellino
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No alla revoca della patente automatica per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione

LA CORTE COSTITUZIONALE con SENTENZA N. 99/2020

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall’art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

hai necessità di fare un ricorso in materia? contattaci

Ricorso protezione internazionale, protezione umanitaria ed asilo – Avellino – Sezione Specializzata Tribunale di Napoli

Talune dinamiche fattuali e soggettive determinano la meritevolezza di protezione internazionale o, quantomeno, di protezione sussidiaria o umanitaria.

Particolare protezione merita chi sia fuggito via dal proprio Paese di origine a causa delle vessazioni di natura statuale o a causa di religione (spesso cristiana cattolica) e chi sia in pericolo, ad esempio per il tentativo da parte di taluno di ucciderlo.

Il riconoscimento della protezione internazionale immediatamente dopo l’ingresso nel territorio Italiano spetta ad apposita Commissione territoriale.

Non sembra potersi revocare in dubbio che la figura del “Rifugiato” riguarda persona che ha un timore fondato di essere perseguitata nel proprio Paese di origine per motivi di religione, nonché per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale; il quale non vuole e non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine. Ovvero colui che ha patito evidenti minacce alla vita, torture, ed ingiuste privazioni della libertà personale, e violazioni gravi dei diritti umani.

Si ricorda che per essere riconosciuti rifugiati, non è indispensabile essere già stati effettivamente vittime di persecuzioni ma può essere riconosciuto rifugiato anche chi abbia fondati motivi per temere che, in caso di rimpatrio, si troverebbe esposto ad un serio rischio di persecuzione.

Sovente, ricorre il caso di protezione sussidiaria. Ciò avviene quando siamo al cospetto di un cittadino non appartenente all’Unione Europea e nei suoi confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine sarebbe esposto ad un rischio effettivo di subire un grave danno.

Alternativa ancora è la protezione umanitaria, in presenza di “gravi motivi di carattere umanitario” a carico del richiedente asilo.

Per ricevere consulenza oppure per proporre un ricorso col nostro aiuto legale contattaci.

Verifica se hai diritto al gratuito patrocinio.

Può firmare il ricorso per Cassazione il sostituto cassazionista

E’ ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista.

Cass., Sez. Un., c.c. 28 aprile 2016.

Ricorso al TAR Casa Popolare Avellino

Avverso il provvedimento che esclude dalla graduatoria della Casa Popolare, oppure avverso la graduatoria stessa che colloca il richiedente in una posizione negativa per l’alloggio di edilizia residenziale pubblica, è possibile ricorrere al TAR competente.

Se sei di Avellino o della provincia ed hai bisogno di una consulenza oppure di un ricorso al TAR di Salerno in materia di casa popolare o di ERP contattaci

ricorso per la stabilizzazione dei precari della scuola – Avellino

il RICORSO ai sensi della legge n. 533 del 1973 si instaura innanzi al GIUDICE DEL LAVORO per sentir dichiarare che la sequenza di lavoro precario instaurata dal ricorrente con l’amministrazione scolastica, ai sensi dell’art. 4 L. 124/1999, manifesta un utilizzo abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi, contrastanti innanzitutto con i precetti del Dlgs n. 368/2001; il ricorso serve, quindi, anche a sentir dichiarare che il comportamento della PA è elusivo della direttiva del 28/6/99/70/Ce, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni intercategoriale in data 18.3.1999.

La finalità del ricorso è quella di ottenere la stabilizzazione del lavoratore precario ovvero un risarcimento per il danno patito.

Se sei un insegnante precario e vuoi maggiori informazioni, o vuoi redigere un ricorso, puoi prendere contatti con l’Avv. Fabiola De Stefano telefonando al n. 3400677673 od inviando una email a fds@studiolegaledesia.com

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