Avvocato esperto in risarcimento del danno da morte stradale – Avellino

Studio Legale esperto in risarcimento del danno da morte ad Avellino

Se avete perso un familiare a causa di un incidente stradale causato da un altro conducente, potete chiedere il risarcimento del danno da morte. Si tratta di una forma di tutela prevista dal nostro ordinamento giuridico per compensare il pregiudizio subito dai parenti della vittima.

Il risarcimento del danno da morte comprende sia il danno patrimoniale, cioè la perdita di reddito o di sostegno economico derivante dalla morte del familiare, sia il danno non patrimoniale, cioè il dolore morale e la sofferenza psicologica causati dalla perdita.

Per ottenere il risarcimento del danno da morte, è necessario dimostrare la responsabilità del conducente che ha causato l’incidente e l’entità del danno subito. A tal fine, è consigliabile rivolgersi ad uno studio legale formidabile nel fare ottenere il risarcimento danni ai familiari di vittime morte a seguito di un incidente stradale.

Un avvocato esperto e competente potrà assistervi in tutte le fasi della procedura, dalla richiesta alla compagnia assicurativa del responsabile fino all’eventuale azione giudiziaria. Inoltre, potrà valutare il caso concreto e calcolare l’importo del risarcimento spettante in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

Uno studio legale formidabile nel fare ottenere il risarcimento danni ai familiari di vittime morte a seguito di un incidente stradale è lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci, che vanta una pluriennale esperienza nel settore e una continua attenzione alle novità normative e giurisprudenziali.

Lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci offre una consulenza personalizzata e una assistenza qualificata ai propri clienti, garantendo la massima professionalità e trasparenza.

Se avete bisogno di un avvocato per il risarcimento del danno da morte, contattate lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci e sarete seguiti con competenza e dedizione.

Studio Legale esperto in richieste di risarcimento danni in favore di azionisti di squadre di calcio

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno Studio Legale esperto in richieste di risarcimento danni in favore di azionisti di squadre di calcio, nelle ipotesi di danni nati dalle anomale vicende societarie ed amministrative.

I danni risarcibili si configurano soprattutto quando l’operato dei vertici societari non sia limpido e corretto, con particolare riferimento ad eventuali anomalie emergenti nei bilanci.

Ciò avviene ad esempio nei casi di aggiotaggio, false comunicazioni sociali ed altri reati in materia finanziaria; i quali possono ledere i diritti e gli interessi economici degli azionisti titolari dei titoli della società sportiva, che, quindi, possono chiedere il risarcimento del danno subito.

Necessiti di una consulenza in materia? Chiamaci o scrivici!

Avvocato esperto in risarcimento danni per falsi certificato OSS

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno Studio Legale esperto in risarcimento danni derivanti dal conseguimento di certificato invalido a seguito di corsi falsi e truffaldini per operatori sociosanitari ; come spesso capita quando i corsi di formazione per operatori socio sanitari sono tenuti presso istituti privati carenti dei requisiti di legge.

Hai bisogno di aiuto? Contattaci!

La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

Cassazione Civile Sez. 6  Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021: La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l’attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l’avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi).

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Avvocato esperto in cause per diffamazione ad Avellino

L’Avv. Danilo Iacobacci è particolarmente esperto nella difesa in processi per il reato di diffamazione, sia dal lato del diffamatore che del diffamato, e si occupa di ogni profilo ad esso connesso.

Cura sia l’azione penale che l’azione civile risarcitoria, nonché le procedure connesse di emergenza volte a far cessare il fenomeno quando ancora in atto.

Cura casi celebri ed ogni sfaccettatura delle vicende collegate alla violazione della reputazione comunque commessa: a mezzo televisione, giornali, web, social e di persona.

Se hai un caso da sottoporre od una consulenza da richiedere, contatta direttamente l’Avv. Iacobacci o scrivici

Avvocato Esperto in Conteggi Estintivi dei Finanziamenti ad Avellino

Avvocato Esperto in Conteggi Estintivi dei Finanziamenti ad Avellino.

L’Avv. Fabiola De Stefano è particolarmente esperta in Conteggi Estintivi dei Finanziamenti, e più in generale dei conti corrente; si occupa di azioni risarcitorie derivanti da commissioni up front e recurring previste in contratto e della corretta quantificazione delle stesse.

Difende Istituti Bancari e privati cittadini e società con eguali buoni risultati.

Particolare attenzione è prestata ai casi di Cessione del quinto ed alla tematica dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Se ne hai bisogno, contatta l’Avv. Fabiola De Stefano, per una consulenza in materia di Conteggi Estintivi dei Finanziamenti per azioni risarcitorie derivanti da commissioni calcolate male, cliccando qui

nuova sede legale Air France in Italia

Viste le difficoltà di notifica delle citazioni di recente riscontrate per il trasferimento della sede italiana di Air France, vi comunichiamo che è:

Air France Italia SA con sede legale ed amministrativa Via Mantegna, 6 00054 FIUMICINO (RM)

Codice Fiscale 02418530586, Partita IVA 01055861007, registrata presso il tribunale di Roma al n. 3848/1998 con Rag. Soc. “Società costituita in base a leggi di altro Stato” – CCIAA di Roma Registro Ditte n. 153194

Se hai necessità di un avvocato esperto nella tutela di consumatori e viaggiatori contatta l’Avv. Fabiola De Stefano

L’abrogazione del reato fa venire meno anche le statuizioni civili

www-studiolegaledesia-com_avvocati_avellinoCon la sentenza n. 46688 del 2016, le Sezioni Unite Penali della Corte hanno interrogate circa il Se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, hanno risposto che In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.
 
Si sono ovviamente formate una serie di sentenze conformi, es. Cass. Penale Sent. Sez. 5 Num. 55077 Anno 2016.

Il proscioglimento per vizio di mente implica il mancato risarcimento (in sede penale) alla vittima

Sul punto del mancato risarcimento alla parte civile nel caso di proscioglimento dell’imputato per vizio di mente è intervenuta con articolata recente pronuncia la Corte Costituzionale, v. sentenza n.12/2016, ad avviso della quale:
…È ben vero che la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria, postula – allo stesso modo di quella di condanna – l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all’imputato, in termini tanto materiali che psicologici: situazione che non rappresenta, peraltro, affatto un unicum, essendo riscontrabile in rapporto ad una serie di altre ipotesi di proscioglimento (al riguardo, sentenze n. 274 del 2009 e n. 85 del 2008).
Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la sentenza di condanna, la responsabilità penale dell’imputato viene affermata; con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, viene invece esclusa. Anzi, viene esclusa – in virtù della regola generale dell’art. 2046 cod. civ. – persino la sua responsabilità civile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio patito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047, primo comma, cod. civ.). Solo in via sussidiaria – allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo – il danneggiato sarà abilitato a pretendere dall’incapace, non già il risarcimento, ma la corresponsione di un’«equa indennità», rimessa, peraltro, sia nell’an che nel quantum, all’apprezzamento discrezionale del giudice, sulla base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma, cod. civ.)….

Le ferie non godute dal lavoratore entro l’anno di competenza devono essere indennizzate

E’ intervenuta sul tema delle ferie la CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, 29 gennaio 2016, n. 1756, ad avviso della quale le ferie non godute dal lavoratore entro l’anno di competenza devono essere indennizzate.
Il ragionamento della Cassazione si rifà ad autorevoli precedenti, infatti in motivazione si legge “..l’orientamento di questa Corte, che si intende qui confermare, è quello per il quale si è in presenza di una indennità avente una duplice natura, vale a dire sia risarcitoria che retributiva.
Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav., n. 20836 dell’11/9/2013) che “l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali…
…Le ferie rappresentano, perciò, un diritto che va correlato alla persona del lavoratore e vanno riguardate più in funzione della qualità della vita che del rispetto di equilibri contrattuali. La duplicità delle funzioni rivestite dal periodo feriale è stata riaffermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 543/1990 secondo la quale: “Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell’art. 36 Cost., comma 3 garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico- fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione”. In base all’art. 2109 c.c., comma 2, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorchè il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost., e art. 2109 c.c.) – e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (cfr. Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; id. 18 giugno 1988, n. 4198; 2 ottobre 1998, n. 9797). E’ stato anche ritenuto (così Cass. 9 luglio 2012, n. 11462), propendendosi per la natura mista dell’indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c- 520/06 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) -, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva…”

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