Avvocato esperto in ricorsi per fare ottenere anche agli ITP sul sostegno lo stesso trattamento economico

L’Avv. Fabiola De Stefano del foro di Avellino è un Avvocato esperto in ricorsi per fare ottenere anche agli ITP sul sostegno lo stesso trattamento economico di cui beneficiano i colleghi di sostegno che insegnano nella scuola secondaria di II grado

Il ricorso al Giudice serve per fare ottenere ed accertare in sede giudiziaria  il diritto alla parità di trattamento retributivo rispetto ai docenti di sostegno di scuola secondaria in possesso di laurea e, per l’effetto, condannare il ministero a corrispondere le differenze retributive tra il profilo proprio di ITP e quello del docente di sostegno della scuola secondaria di ii grado laureato, sempre impiegato sul sostegno.

La norma  è, nello specifico, l’art. 45, comma 2 del d.lgs. 165/01, che sancisce appunto il seguente principio: “le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”.

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il Direttore delle Poste licenziato per prelievo abusivo di somme di danaro dai libretti postali

Con riferimento al Direttore delle Poste licenziato per prelievo abusivo di somme di danaro dai libretti postali, la Cassazione (Cassazione Civile, sez. lavoro, 9.1.2015, n. 152) ha statuito, nel confermare la legittimità del licenziamento, che … la delicatezza della funzione svolta dal direttore dell’ufficio postale ed il necessario vincolo fiduciario con l’azienda datrice di lavoro, interrotto dalla condotta del dipendente, giustificano la sanzione espulsiva … la partecipazione all’illecito di altri dipendenti subordinati al direttore non rende lecita la sua condotta, ma caso mai avrebbe giustificato azioni disciplinari anche nei loro confronti …

impossibile installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori senza l’accordo con le rappresentanze sindacali

la Cassazione (sent. n. 17027 del 17 aprile 2014) conferma che è impossibile installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori senza l’accordo con le rappresentanze sindacali, infatti:
…l’art. 4, L. 300/1970 prescrive che gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori, possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna…

 

conversione del contratto di lavoro temporaneo in quello a tempo indeterminato

ad avviso della Cassazione (sentenza dell’8 gennaio 2014 n. 161):

la mancata o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui il contratto di lavoro col fornitore ‘interposto’ si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore ‘interponente‘…

ed infatti: quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore…

e dunque: si ha la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore

ricorso per la stabilizzazione dei precari della scuola – Avellino

il RICORSO ai sensi della legge n. 533 del 1973 si instaura innanzi al GIUDICE DEL LAVORO per sentir dichiarare che la sequenza di lavoro precario instaurata dal ricorrente con l’amministrazione scolastica, ai sensi dell’art. 4 L. 124/1999, manifesta un utilizzo abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi, contrastanti innanzitutto con i precetti del Dlgs n. 368/2001; il ricorso serve, quindi, anche a sentir dichiarare che il comportamento della PA è elusivo della direttiva del 28/6/99/70/Ce, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni intercategoriale in data 18.3.1999.

La finalità del ricorso è quella di ottenere la stabilizzazione del lavoratore precario ovvero un risarcimento per il danno patito.

Se sei un insegnante precario e vuoi maggiori informazioni, o vuoi redigere un ricorso, puoi prendere contatti con l’Avv. Fabiola De Stefano telefonando al n. 3400677673 od inviando una email a fds@studiolegaledesia.com

il regime previsto dal T.U. sull’impiego pubblico ed il diritto europeo

La Corte di Giustizia ha dichiarato il regime previsto dal T.U. sull’impiego pubblico, per le ipotesi di utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, contrastante con l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999, e ciò nella misura in cui l’obbligo abbia come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento U.E.

v. Corte di giustizia dell’Unione europea, Ordinanza 12/12/2013, n. C-50/13, Papalia c. Comune Aosta

la nomina di un RSPP non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per morte del dipendente

In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 626/1994 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori”. Ed infatti, per la Corte, il RSPP non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Dunque nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il datore di lavoro conserva l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione“.

Cass.pen., sez. IV, 16/12/2013, n. 50605

Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa

…Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa…

Cass.Civ., ord. 29 luglio 2013 n. 18237

indennità sostitutiva sempre in caso di ferie non godute

…in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (…), ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato…

Cass., sez. Lav., sent. n. 16735 del 4 luglio 2013

benefici legge 104 Avellino

La Legge 104/92 tutela i diritti dei soggetti diversamente abili e dei loro familiari; essa si occupa, in particolare, dell’Assistenza, dell’Integrazione sociale e dei diritti dei diversamente abili.  “Diversamente abili” sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Taluni dei benefici legislativi riguardano tutti i portatori di handicap mentre altri sono riconosciuti in relazione alla gravità dell’handicap; in sintesi i benefici ottenibili sono: agevolazioni lavorative, agevolazioni per i genitori, agevolazioni fiscali.

Per dubbi o consigli su come procedere nella richiesta volta all’ottenimento dei benefici contattateci a info@studiolegaledesia.com

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