L’Avv. Fabiola De Stefano del foro di Avellino è un Avvocato esperto in ricorsi per fare ottenere anche agli ITP sul sostegno lo stesso trattamento economico di cui beneficiano i colleghi di sostegno che insegnano nella scuola secondaria di II grado
Il ricorso al Giudice serve per fare ottenere ed accertare in sede giudiziaria il diritto alla parità di trattamento retributivo rispetto ai docenti di sostegno di scuola secondaria in possesso di laurea e, per l’effetto, condannare il ministero a corrispondere le differenze retributive tra il profilo proprio di ITP e quello del docente di sostegno della scuola secondaria di ii grado laureato, sempre impiegato sul sostegno.
La norma è, nello specifico, l’art. 45, comma 2 del d.lgs. 165/01, che sancisce appunto il seguente principio: “le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”.
Se hai bisogno di aiuto, contattaci!
In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 626/1994 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori”. Ed infatti, per la Corte, “il RSPP non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Dunque nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il datore di lavoro conserva l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione“.
…Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa…