la Cassazione (sent. n. 17027 del 17 aprile 2014) conferma che è impossibile installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori senza l’accordo con le rappresentanze sindacali, infatti:
…l’art. 4, L. 300/1970 prescrive che gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori, possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna…
Non basta solo quello ! Va fatta la planimetria del locale nel quale devono essere posizionate le telecamere, vanno indicati i punti di ripresa, bisogna allegare le schede tecniche delle telecare e inviare il tutto all’ispettorato del lavoro. Questo a sua volta deve autorizzare l’installazione e una volta installato l’impianto bisogna inoltrare anche il certificato di conformità (lavoro eseguito ad opera d’arte). !