Separazioni e divorzi: il nostro studio è il punto di riferimento ad Avellino e in tutta la Campania
❤️🩹 Una separazione o un divorzio non è solo un passaggio legale: è una fase delicata che coinvolge figli, casa, emozioni e futuro. Per questo, affidarsi allo studio giusto fa la differenza.
📍 Lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci è il riferimento per le famiglie che affrontano separazioni e divorzi in tutta la Campania dove operiamo da anni con risultati concreti e riservatezza assoluta.
👪 Esperti in diritto di famiglia
Seguiamo ogni caso con attenzione umana e tecnica. Offriamo assistenza per:
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Separazioni consensuali o giudiziali;
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Divorzi brevi o con contenzioso patrimoniale;
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Affidamento dei figli e regolazione dei rapporti genitoriali;
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Assegni di mantenimento, casa familiare, spese straordinarie;
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Mediazione familiare e accordi pre-divorzio.
⚖️ Perché sceglierci
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Profonda conoscenza dei Tribunali di Avellino e dei tribunali della Campania e delle loro prassi;
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Riconoscimento da parte di colleghi e magistrati per serietà, precisione e affidabilità;
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Massima discrezione, anche nei casi più delicati;
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Supporto completo, anche in fase post-divorzio (es. revisione assegni, nuove convivenze, contenziosi tra ex coniugi).
🧾 Storie vere
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Rappresentanza di madri e padri in contenziosi complessi con esiti favorevoli;
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Accordi patrimoniali blindati anche in caso di aziende o immobili condivisi;
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Difese efficaci in caso di alienazione genitoriale, pressioni psicologiche sui minori o violenze domestiche.
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Studio Legale De Stefano & Iacobacci – Famiglia, Minori, Patrimoni
📍 Avellino
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il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha statuito che per individuare correttamente la portata della norma che si invoca occorre necessariamente definire i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico che consentono al TM di autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare del minore in deroga alle leggi sull’immigrazione. Detta valutazione è demandata caso per caso al giudice specializzato, non richiamandosi a circostanze di fatto preventivamente e rigidamente tipizzabili, e va effettuata sulla base di criteri di massima predefiniti: quali l’età del minore, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore, l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali nel territorio Italiano, la conservazione di vincoli familiari e sociali nel paese d’origine l’effettivo ed adeguato esercizio del ruolo genitoriale da parte del richiedente.
la Corte Costituzionale (sentenza n. 1 del 2015) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458 del codice di procedura penale e dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)