IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE

IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE

a cura di Danilo Iacobacci

1.- L’udienza dibattimentale minorile.

Le definizioni “alternative” al dibattimento nel processo penale minorile manifestano una palese vantaggiosità; al punto che possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che la fase dibattimentale (o, se si preferisce, l’udienza dibattimentale) nel processo penale minorile è relegata ad un ruolo di (forse) meritata marginalità.

Peraltro, per struttura e per funzione la fase dibattimentale è forse la fase processuale più simile a quella parallela ed analoga presente nel giudizio che, invece, si svolge innanzi al tribunale ordinario per l’imputato maggiorenne.

A differenza di ciò che accade nel giudizio ordinario, ove percorrere la più completa via processuale può condurre ad indubbi vantaggi, nel giudizio penale minorile può essere, invece, utile “fermarsi” all’udienza preliminare; e ciò, sia per i possibili “salvagente” normativi e sia, più in generale, per la benevolenza con la quale la magistratura minorile approccia le vicende penali dei giovani che si pongono in contrasto con la norma incriminatrice. E ciò, soprattutto quando il fenomeno delittuoso è estemporaneo e/o occasionale.

Ad ogni buon conto, anche per il giudizio penale minorile il c.d. Dibattimento è la fase del processo finalizzata alla formazione delle prove e caratterizzata da una serie di garanzie difensive rette, più in alto, da taluni principi cardine del sistema penale; per il giudizio minorile questi sono senz’altro: l’oralità, l’immediatezza e concentrazione, ed il noto principio del contraddittorio.

Chiaramente non può parlarsi di dibattimento senza passare per la nozione di istruttoria dibattimentale, ovverosia la fase nella quale v’è l’ammissione delle prove e la loro assunzione e, più in generale, la raccolta di tutti gli elementi di prova (recte: di tutte le prove) necessari a consentire al giudicante di pervenire ad un giudizio sulla penale responsabilità dell’imputato per il fatto-reato contestatogli. In breve, la prova, di regola, si forma nel dibattimento attraverso l’istruttoria dibattimentale, e (nel dibattimento) solo in esito ad essa si perviene alla decisione e solo sulla base delle prove ivi assunte (eccetto le note deroghe legalmente tipizzate, come ad esempio l’incidente probatorio).

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