IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE

4.- La decisione.

Prima di decidere il giudicante dovrà operare la valutazione circa la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza che va a pronunciare; perché se è vero che nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, resta fermo il dovere del giudice di disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata in dibattimento.

Le violazioni delle norme processuali dibattimentali, ed in particolare quelle circa la correlazione accusa/sentenza, sono parimenti (rispetto al giudizio del maggiorenne) presidiate dalla nullità della sentenza per difetto di contestazione.

Anche il dibattimento minorile si conclude, come il giudizio dei maggiorenni, con lo svolgimento della discussione finale delle parti; esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento ed il tribunale – a seguito della camera di consiglio – emana la sentenza conclusiva del primo grado di giudizio.

I requisiti formali della sentenza sono i soliti noti, gli epiloghi processuali (= le statuizioni finali) sono anch’essi analoghi al processo dell’imputato maggiorenne ma non identici.

Invero, i possibili esiti provvedimentali del giudizio dibattimentale minorile sono in via alternativa: la sentenza di assoluzione; la sentenza di condanna; la sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto; l’ordinanza di sospensione con la messa alla prova e la eventuale conseguente sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova; la sentenza di condanna con la sostituzione della pena.

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