IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE

3.- Le regole del dibattimento minorile: nulla di nuovo.

In generale, e quanto a struttura e funzione, il dibattimento nel giudizio presso il tribunale per i minorenni si svolge con le stesse regole del processo dei maggiorenni.

Essendo analoga alla disciplina “ordinaria”, con le precisazioni fatte sinora, non è necessario approfondire particolarmente la disciplina dibattimentale; sono, invero, sufficienti i richiami alla disciplina procedurale prevista per il processo inerente gli imputati maggiorenni.

Al solo scopo di agevolarne la consultazione ed il richiamo, possiamo, sin da subito, dire che analoga è la disciplina degli atti preliminari al dibattimento, laddove il presidente del tribunale può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l’udienza o differirla non più di una volta comunicandolo alle parti, e laddove sempre le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.

Analoga è la disciplina dei c.d. atti urgenti; rendendoli il tribunale ovviamente partecipati nelle forme di legge note.

Così come identica al processo dei maggiorenni è la disciplina che porta alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici: le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indagate e/o imputate per reati connessi o collegati devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame. Il tribunale autorizza i testi seguendo il noto canovaccio: esclude le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Ovviamente ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento ed analoga la disciplina dell’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento.

Anche innanzi al tribunale per i minorenni è ovviamente possibile il proscioglimento prima del dibattimento quando l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento. In tali casi il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. Riteniamo corretto che la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

3.1.(segue): – Dibattimento minorile: costituzione delle parti e “questioni” varie.

I poteri di disciplina del dibattimento spettano com’è logico la presidente e così anche la disciplina della durata dello stesso: quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito in successive udienze. Così come immediate devono essere le risoluzioni delle questioni incidentali proposte dalle parti.

Identica alla disciplina dei maggiorenni è la verbalizzazione e le formalità del processo verbale d’udienza.

Pure del tutto analoga alla disciplina dei maggiorenni è la c.d. Costituzione delle parti; il controllo su di essa avviene, prima di dare inizio al dibattimento, ad opera del presidente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

Analogamente a quanto accade nel processo all’imputato maggiorenne, nel giudizio penale minorile possono doversi risolvere c.d. Questioni preliminari. Esse nel giudizio minorile però, date le peculiarità del rito (si pensi ad esempio all’essenza della parte civile), ineriscono più spesso soltanto la competenza per territorio (e talvolta per connessione) e le nullità, nonché, talvolta, questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi.

3.2.(segue): – Apertura del dibattimento ed istruzione probatoria.

Anche il processo minorile conosce la dichiarazione di apertura del dibattimento e le richieste di prova come si formulano nel giudizio “ordinario”, così come analogo è il diritto dell’imputato ad inserirsi nel processo, ogniqualvolta lo voglia con dichiarazioni spontanee.

Anche nel dibattimento minorile sussistono, poi, stringenti poteri provvedimentali del giudice in ordine alla prova, con particolare riferimento all’ammissione ed alla assunzione tanto delle prove a carico che di quelle cc.dd. a discarico, nonché delle prove difensive tout court.

L’esame delle parti e quello testimoniale, invece, differiscono dal processo dei maggiorenni, in quanto è appannaggio quasi esclusivo del presidente del collegio. Questi, come detto, esamina direttamente l’imputato, e per i testimoni minorenni soprattutto, procede egli stesso all’esame del testimone ed a filtrare le domande delle parti processuali rivolte al teste; il quale, a sua volta, è protetto particolarmente nei casi di minore età dello stesso e/o in presenza di particolari reati. Ancora maggior cautela nell’escussione vi sarà per la vittima del reato se minore e/o se si procede per reati particolarmente violativi della sfera personale della stessa.

In ogni caso, possono contestarsi precedenti dichiarazioni del teste allorquando difformi da quelle dibattimentali, così come possono acquisirsi dichiarazioni testimoniali per sopravvenuta impossibilità di ripetizione delle stesse.

Riteniamo che analogamente al giudice ordinario, sussistano in capo al giudice minorile poteri probatori; ci sembra inoltre che possa intermante mutuarsi anche la disciplina delle vicende dell’imputazione, ed anzi che ancor più rigorosa debba essere, a tutela dell’imputato minore, la disciplina della partecipazione dello stesso alla modifica dell’imputazione. Nel dubbio tra fatto nuovo e fatto diverso, per consentire una più consapevole difesa, dovranno restituirsi gli atti al pubblico ministero per un nuovo e corretto esercizio dell’azione penale.

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