Quali sono le domande che più spesso ci vengono fatte sui Reati?

Ecco quali sono le domande che più spesso ci vengono fatte sui Reati e le relative risposte!

Cosa sono i reati?

Un reato è un comportamento che viola le leggi penali di uno Stato. I reati sono punibili con una pena, che può essere detentiva, pecuniaria o entrambe.

Quali sono i tipi di reati?

I reati possono essere classificati in base a diversi criteri, come:

  • La gravità: i reati possono essere di lieve, media o grave entità.
  • La natura: i reati possono essere dolosi, colposi o preterintenzionali.
  • Il bene giuridico protetto: i reati possono ledere la persona, il patrimonio, l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Come si distingue un reato da un illecito civile?

Un reato si distingue da un illecito civile per la presenza di alcuni elementi fondamentali, quali:

  • L’illiceità: il reato è un comportamento che è contrario alla legge.
  • La colpevolezza: il reato è un comportamento che è imputabile all’autore.
  • La pena: il reato è punito con una pena.

Un illecito civile, invece, è un comportamento che è contrario al diritto civile, ma non è punibile con una pena. Gli illeciti civili possono essere compensati con un risarcimento del danno.

Quali sono i reati più comuni?

I reati più comuni sono:

  • I reati contro la persona: come l’omicidio, l’estorsione, la violenza sessuale.
  • I reati contro il patrimonio: come il furto, la rapina, il danneggiamento.
  • I reati contro l’ordine pubblico: come il disturbo della quiete pubblica, la resistenza a pubblico ufficiale.
  • I reati contro la sicurezza dello Stato: come la spionaggio, l’alto tradimento.

Come denunciare un reato?

La denuncia di un reato può essere fatta alla polizia o ai carabinieri, oppure alla procura della Repubblica. La denuncia può essere fatta anche per iscritto o verbalmente.

La denuncia è un atto importante, perché permette alle autorità di investigare sul reato e di perseguire l’autore.

Ecco alcuni consigli per denunciare un reato:

  • Ricordarsi i dettagli dell’accaduto: come luogo, data e ora del reato, caratteristiche dell’autore e delle vittime.
  • Collettare eventuali prove: come foto, video, testimonianze.
  • Essere precisi e accurati: nella denuncia, è importante essere il più precisi e accurati possibile.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o consigli, potete contattare De Stefano & Iacobacci Avvocati !

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La colpa medica nel diritto italiano

La colpa medica nel diritto italiano

La colpa medica è una responsabilità di natura civile che si configura quando, a causa di un errore, omissione o violazione degli obblighi inerenti all’attività sanitaria, si provoca un danno al paziente.

La responsabilità medica si configura quindi come una forma di responsabilità extracontrattuale, in quanto non deriva da un contratto tra medico e paziente, ma da un’obbligazione di natura generale, quella di non ledere i diritti altrui.

Elementi costitutivi della colpa medica

Gli elementi costitutivi della colpa medica sono:

  • L’azione o l’omissione del medico: la colpa medica può derivare da un’azione, come ad esempio un intervento chirurgico mal eseguito, o da un’omissione, come ad esempio la mancata diagnosi di una malattia.
  • Il nesso causale: è necessario che l’azione o l’omissione del medico sia stata la causa diretta e immediata del danno al paziente.
  • La colpa del medico: il medico deve aver agito con negligenza, imprudenza o imperizia, ossia con un comportamento non conforme alla diligenza che si richiede a un professionista della sua categoria.

La colpa medica in ambito civile

In ambito civile, la colpa medica si configura come un illecito civile, che dà luogo a un’azione di risarcimento del danno.

Il paziente che ha subito un danno a causa di un errore medico può quindi chiedere al medico o alla struttura sanitaria un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La colpa medica in ambito penale

In ambito penale, la colpa medica può configurare un reato, se l’errore medico è stato grave e ha causato la morte o gravi lesioni al paziente.

I reati di colpa medica possono essere:

  • Omicidio colposo: si configura quando la condotta del medico ha causato la morte del paziente.
  • Lesioni personali colpose: si configurano quando la condotta del medico ha causato lesioni fisiche o psichiche al paziente.

La responsabilità della struttura sanitaria

In caso di colpa medica, la responsabilità può ricadere non solo sul medico, ma anche sulla struttura sanitaria in cui il medico ha operato.

La struttura sanitaria è infatti responsabile per i danni causati ai pazienti dai suoi dipendenti, anche se questi hanno agito con colpa.

La responsabilità della struttura sanitaria può essere configurata in due modi:

  • Responsabilità contrattuale: la struttura sanitaria è responsabile per i danni causati al paziente ai sensi dell’art. 1218 c.c., in quanto il paziente ha stipulato un contratto con la struttura sanitaria.
  • Responsabilità extracontrattuale: la struttura sanitaria è responsabile per i danni causati al paziente ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto ha violato un obbligo di diligenza.

Le linee guida

In ambito di responsabilità medica, le linee guida sono dei documenti che indicano le migliori pratiche da seguire in determinate situazioni.

Le linee guida possono essere utilizzate come criterio di valutazione della colpa del medico, in quanto dimostrano come un professionista della sua categoria avrebbe dovuto comportarsi in una determinata situazione.

Tuttavia, le linee guida non sono vincolanti per i medici, che possono decidere di adottare un trattamento diverso, se lo ritengono necessario.

Conclusione

La colpa medica è un tema complesso, che può avere un impatto significativo sulla vita dei pazienti.

È importante che i pazienti siano consapevoli dei propri diritti e che, in caso di danno, si rivolgano a un avvocato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

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Avvocato esperto in risarcimento danni per falsi certificato OSS

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno Studio Legale esperto in risarcimento danni derivanti dal conseguimento di certificato invalido a seguito di corsi falsi e truffaldini per operatori sociosanitari ; come spesso capita quando i corsi di formazione per operatori socio sanitari sono tenuti presso istituti privati carenti dei requisiti di legge.

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la notifica di un atto a mezzo messo comunale non deve violare la privacy

La Cassazione civile (sez. VI, sent. n. 18812 del 5 Settembre 2014)  ha statuito che in caso di mancate cautele nella notifca di un atto sensibile da parte del Comune sussiste responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento illegittimo dei dati personali ai sensi dell’art. 2050 c.c., cioè ai sensi della norma del codice civile sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Ed infatti, nel caso concreto posto alla sua attenzione la condotta notificatoria dell’Ente non si è affatto concretata nell’aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ai sensi dell’art. 2050 c.c. Ciò, per l’assorbente ragione che la cautela da osservarsi dal Comune, quale titolare del trattamento di dati personali, nella gestione della pratica amministrativa in relazione al contenuto della violazione contestata, gli imponeva, alla stregua direttamente dell’art. 2050 c.c., di esperire anche, prima di ricorrere ai messi, la notificazione al domicilio eletto.

strumento per la Quantificazione del danno con i parametri di Milano e Roma 2014

Per calcolare semplicemente il danno, con i parametri di Milano e Roma del 2014, inserire le voci richieste:

art. 33 della Convenzione di Montreal: la competenza rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio

…In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione di incompetenza funzionale e per territorio dell’adito giudice proposta dalla terza chiamata in causa XXX, che ha invocato l’applicazione al caso di specie della disposizione di cui all’art. 28 della Convenzione di Varsavia del 1929.
La Suprema Corte con sentenza n. 11183 del 2005 ha statuito che l’art. 28 della Convenzione di Varsavia, oggi sostituito dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999, nella parte che individua i fori alternativi dell’azione del danneggiato nel luogo del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o nel luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o in quello di destinazione del volo, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna.
Dunque, l’art. 33 della Conv.Montreal del 1999, come l’art. 28 della Conv. di Varsavia, richiama i fori alternativi suddetti solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio; tant’è che l’articolo in esame si intitola “competenza giurisdizionale” ed il suo comma 4 (ex comma 2 Conv. Varsavia) stabilisce che le regole di procedura, tra cui vi sono quelle sulla competnza territorale, sono quelle del tribunale adito…

così Giudice di Pace di Avellino sentenza n. 189/2014 del 17/2/2014

infortunistica stradale – risarcimento danni da sinistro – Avellino

L’incidente stradale è un sinistro in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone; esso può avere diverse nature, perciò i sinistri generalmente si distinguono in: mortali, con feriti, con danni al patrimonio. Riguardo alla dinamica abbiamo: tamponamento, urto frontale, urto laterale, urto frontale – laterale, investimento, urto contro ostacolo, fuoriuscita dalla sede stradale.

Quando avviene un sinistro stradale la parte che ha subito soli danni al veicolo, e laddove non vi siano danni/lesioni alle persone, può richiedere il “risarcimento diretto” alla propria compagnia di assicurazione; la richiesta di risarcimento danni deve essere contestuale alla denuncia dell’avvenuto sinistro alla propria compagnia assicuratrice. Se, invece, oltre ai danni materiali del mezzo, vi sono anche danni fisici alla persona, il danneggiato deve richiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice della controparte/danneggiante.

Per dubbi o consigli su come procedere nella richiesta risarcitoria contattateci a info@studiolegaledesia.com

risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l’articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell’altrui reputazione, l’applicazione dell’esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell’autore dell’articolo, della verità  reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità  dell’esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia, Cass. civ. n. 11004 del 19 maggio 2011

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