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La colpa medica nel diritto italiano

La colpa medica nel diritto italiano

La colpa medica è una responsabilità di natura civile che si configura quando, a causa di un errore, omissione o violazione degli obblighi inerenti all’attività sanitaria, si provoca un danno al paziente.

La responsabilità medica si configura quindi come una forma di responsabilità extracontrattuale, in quanto non deriva da un contratto tra medico e paziente, ma da un’obbligazione di natura generale, quella di non ledere i diritti altrui.

Elementi costitutivi della colpa medica

Gli elementi costitutivi della colpa medica sono:

  • L’azione o l’omissione del medico: la colpa medica può derivare da un’azione, come ad esempio un intervento chirurgico mal eseguito, o da un’omissione, come ad esempio la mancata diagnosi di una malattia.
  • Il nesso causale: è necessario che l’azione o l’omissione del medico sia stata la causa diretta e immediata del danno al paziente.
  • La colpa del medico: il medico deve aver agito con negligenza, imprudenza o imperizia, ossia con un comportamento non conforme alla diligenza che si richiede a un professionista della sua categoria.

La colpa medica in ambito civile

In ambito civile, la colpa medica si configura come un illecito civile, che dà luogo a un’azione di risarcimento del danno.

Il paziente che ha subito un danno a causa di un errore medico può quindi chiedere al medico o alla struttura sanitaria un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La colpa medica in ambito penale

In ambito penale, la colpa medica può configurare un reato, se l’errore medico è stato grave e ha causato la morte o gravi lesioni al paziente.

I reati di colpa medica possono essere:

  • Omicidio colposo: si configura quando la condotta del medico ha causato la morte del paziente.
  • Lesioni personali colpose: si configurano quando la condotta del medico ha causato lesioni fisiche o psichiche al paziente.

La responsabilità della struttura sanitaria

In caso di colpa medica, la responsabilità può ricadere non solo sul medico, ma anche sulla struttura sanitaria in cui il medico ha operato.

La struttura sanitaria è infatti responsabile per i danni causati ai pazienti dai suoi dipendenti, anche se questi hanno agito con colpa.

La responsabilità della struttura sanitaria può essere configurata in due modi:

  • Responsabilità contrattuale: la struttura sanitaria è responsabile per i danni causati al paziente ai sensi dell’art. 1218 c.c., in quanto il paziente ha stipulato un contratto con la struttura sanitaria.
  • Responsabilità extracontrattuale: la struttura sanitaria è responsabile per i danni causati al paziente ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto ha violato un obbligo di diligenza.

Le linee guida

In ambito di responsabilità medica, le linee guida sono dei documenti che indicano le migliori pratiche da seguire in determinate situazioni.

Le linee guida possono essere utilizzate come criterio di valutazione della colpa del medico, in quanto dimostrano come un professionista della sua categoria avrebbe dovuto comportarsi in una determinata situazione.

Tuttavia, le linee guida non sono vincolanti per i medici, che possono decidere di adottare un trattamento diverso, se lo ritengono necessario.

Conclusione

La colpa medica è un tema complesso, che può avere un impatto significativo sulla vita dei pazienti.

È importante che i pazienti siano consapevoli dei propri diritti e che, in caso di danno, si rivolgano a un avvocato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

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La colpa medica secondo le Sezioni Unite che interpretano Gelli-Bianco

All’udienza del 21.12.2017 Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (in attesa di motivazione) hanno delineato la c.d. colpa medica secondo le interpretando la legge Gelli-Bianco.

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:

1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

Se necessiti di un parere in materia di colpa medica o se sei coinvolto in un processo penale in particolare nei Tribunali di Avellino o Benevento puoi chiederci un parere

dovere di informazione in materia di feto malformato

Non v’ha dubbio che il primo bersaglio dell’inadempimento del medico è il diritto dei genitori di essere informati, al fine, indipendentemente dall’eventuale maturazione delle condizioni che abilitano la donna a chiedere l’interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso, materialmente, all’arrivo di un figlio menomato… nascendo perciò la legittimità della richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla nascita, e dunque del danno biologico e del danno economico… quindi la richiesta dei corrispondenti pregiudizi deve ritenersi consustanzialmente insita nella domanda di risarcimento dei danni derivati dalla nascita, quali il danno biologico in tutte le sue forme e il danno economico, che di quell’inadempimento sia conseguenza immediata e diretta in termini di causalità adeguata.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 22 marzo 2013 n. 7269

colpa medica

In tema di colpa medica interessanti le argomentazioni di recente proposte dal Tribunale di Pisa (sent. 27.5.2011):

quanto al nesso causale come sarebbe irrazionale pretendere un comportamento comunque inidoneo ad evitare l’evento, altrettanto sarebbe rinunziare a muovere l’addebito colposo nel caso in cui la condotta osservante delle cautele, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe diminuito significativamente il rischio di verificazione dell’evento, cioè avrebbe avuto significative probabilità di salvare il bene protetto.

Circa l’elemento soggettivo del reato una volta accertata sul piano oggettivo la violazione della regola cautelare, occorre sul piano soggettivo accertare l’esigibilità del comportamento conforme alla regola cautelare da parte dell’agente che concretamente si trova ad agire (cd. Doppio grado della colpa); in altri termini, il profilo più squisitamente soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa, in una parola nella esigibilità del comportamento dovuto.

Misura soggettiva della colpa, dunque, esigibilità del comportamento lecito dall’agente del caso concreto, che va valutata sia con riferimento alla prevedibilità, che con riguardo all’evitabilità del fatto antigiuridico. In particolare, la prevedibilità altro non è che la possibilità dell’uomo coscienzioso ed avveduto (rectius: dell’agente modello) di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che cioè un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza; la evitabilità è, invece, l’idoneità della regola cautelare a scongiurare o a ridurre il pericolo che quel determinato fatto antigiuridico si realizzi: entrambi questi parametri vanno valutati in concreto, tenendo conto delle circostanze del caso in cui l’agente si è trovato ad operare

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