In tema di colpa medica interessanti le argomentazioni di recente proposte dal Tribunale di Pisa (sent. 27.5.2011):
quanto al nesso causale come sarebbe irrazionale pretendere un comportamento comunque inidoneo ad evitare l’evento, altrettanto sarebbe rinunziare a muovere l’addebito colposo nel caso in cui la condotta osservante delle cautele, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe diminuito significativamente il rischio di verificazione dell’evento, cioè avrebbe avuto significative probabilità di salvare il bene protetto.
Circa l’elemento soggettivo del reato una volta accertata sul piano oggettivo la violazione della regola cautelare, occorre sul piano soggettivo accertare l’esigibilità del comportamento conforme alla regola cautelare da parte dell’agente che concretamente si trova ad agire (cd. Doppio grado della colpa); in altri termini, il profilo più squisitamente soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa, in una parola nella esigibilità del comportamento dovuto.
Misura soggettiva della colpa, dunque, esigibilità del comportamento lecito dall’agente del caso concreto, che va valutata sia con riferimento alla prevedibilità, che con riguardo all’evitabilità del fatto antigiuridico. In particolare, la prevedibilità altro non è che la possibilità dell’uomo coscienzioso ed avveduto (rectius: dell’agente modello) di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che cioè un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza; la evitabilità è, invece, l’idoneità della regola cautelare a scongiurare o a ridurre il pericolo che quel determinato fatto antigiuridico si realizzi: entrambi questi parametri vanno valutati in concreto, tenendo conto delle circostanze del caso in cui l’agente si è trovato ad operare
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