Penalista esperto in questioni penali dopo il passaggio in giudicato della sentenza

L’avvocato Danilo Iacobacci, penalista del foro di Avellino ma operante in tutta Italia, si occupa delle questioni penali anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, è infatti particolarmente esperto di casi, nei quali ha riportato buoni risultanti, in materia di:

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, a favore del condannato in sede penale al fine di ottenere dalla Cassazione la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla medesima Corte di Cassazione;

Rescissione del giudicato attraverso la quale si rimuove una condanna penale nei confronti di un condannato in assenza (per tutta la durata del processo) e la cui assenza stessa sia stata incolpevole, nel senso della mancata conoscenza della celebrazione del processo;

Revisione del giudicato attraverso la quale si rimuove una condanna penale perché i fatti stabiliti a fondamento della stessa non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un altro provvedimento giudiziale passato in giudicato; o perché dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto; o perché la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato;

Riparazione dell’errore giudiziario per chi è stato prosciolto in sede di revisione, onde ottenere una riparazione mediante una somma di denaro;

Questioni sul titolo esecutivo al fine di far accertare che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, o per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, o perché ricorrente uno dei casi di revoca della sentenza, e più in genere ogni altro tipo di Incidente di Esecuzione;

Magistratura di sorveglianza tutti procedimenti innanzi al Magistrato di Sorveglianza ed al Tribunale di Sorveglianza e sino alla Corte di Cassazione;

Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

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Se la sentenza è annullata per vizi inerenti la prova, la Corte di Appello deve rinnovare il dibattimento

Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a decidere la questione inerente il se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello debba disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale.

Le SS. UU. sul punto hanno chiarito che Il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell’affermazione di responsabilità dell’imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata (ex art. 6, par. 3, lett. d, CEDU) dell’art. 603 cod. proc. pen. La sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado sull’appello promosso dalla parte civile.

Così Cass., Sez. Un., udienza del 28 aprile 2016.

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