Riforma Orlando: l’imputato incapace irreversibile

La Riforma Orlando ha disciplinato la situazione processuale dell’imputato incapace irreversibile nel senso di – revocata la eventuale sospensione del processo – pronunciarsi sentenza di n.l.p. o n.d.p., salvo misura di sicurezza.

Ovviamente, laddove l’incapacità venisse meno o fosse stata dichiarata per errore è prevista apposita riproponibilità dell’azione penale.

La geografia degli interventi della riforma Orlando

Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.

Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.

Nel penale sostanziale:

1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;

2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;

3.- sono aumentate le pene per alcuni reati: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e furto con strappo; rapina anche aggravata; estorsione aggravata;

4.- è modificata la disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti (del furto e della rapina).

Nel penale processuale:

1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;

2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;

3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;

4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;

5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;

6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;

7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;

8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;

9.- struttura normativizzata della motivazione;

10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;

11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;

12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;

13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.

SOS PENALE AVELLINO – Avvocato penalista ad Avellino

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Il proscioglimento per vizio di mente implica il mancato risarcimento (in sede penale) alla vittima

Sul punto del mancato risarcimento alla parte civile nel caso di proscioglimento dell’imputato per vizio di mente è intervenuta con articolata recente pronuncia la Corte Costituzionale, v. sentenza n.12/2016, ad avviso della quale:
…È ben vero che la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria, postula – allo stesso modo di quella di condanna – l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all’imputato, in termini tanto materiali che psicologici: situazione che non rappresenta, peraltro, affatto un unicum, essendo riscontrabile in rapporto ad una serie di altre ipotesi di proscioglimento (al riguardo, sentenze n. 274 del 2009 e n. 85 del 2008).
Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la sentenza di condanna, la responsabilità penale dell’imputato viene affermata; con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, viene invece esclusa. Anzi, viene esclusa – in virtù della regola generale dell’art. 2046 cod. civ. – persino la sua responsabilità civile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio patito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047, primo comma, cod. civ.). Solo in via sussidiaria – allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo – il danneggiato sarà abilitato a pretendere dall’incapace, non già il risarcimento, ma la corresponsione di un’«equa indennità», rimessa, peraltro, sia nell’an che nel quantum, all’apprezzamento discrezionale del giudice, sulla base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma, cod. civ.)….

Il difensore non può rinunciare all’impugnazione senza procura speciale se l’imputato è assente

La Cassazione penale, Sezioni Unite, 24/11/2015, n. 12603, ha statuito che:

Il difensore, di fiducia o di ufficio, dell’indagato o imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga

Eliminata la recidiva obbligatoria

La Corte costituzionale, sentenza del 23 luglio n. 185, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole “è obbligatorio e,”.

Ne deriva che non vi sono più casi di recidiva obbligatoria.

I mancati avvisi all’imputato connesso determinano l’inutilizzabilità della testimonianza

Le Sezioni Unite penali della Cassazione, sentenza del 29 luglio 2015 n. 33583, chiamate ad intervenire sul se la mancata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 64, 197 bis e 210 cod. proc. pen. (relativamente alle dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale da chi avrebbe dovuto essere esaminato come teste assistito, in quanto imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede) determini l’inutilizzabilità, o la nullità a regime intermedio, o la mera irregolarità delle medesime dichiarazioni; hanno statuito i seguenti principi di diritto:
In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210 co. 6 c.p.p. di imputato di reato conmnesso ex art. 12 co. 1 lett. c) c.p.p., o collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p., l‘avvertimento di cui all’art. 64 co. 3 lett. c) deve essere dato non solo se il soggetto non ha reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato'(come testualmente prevede il co. 6 dell’art. 210), ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento.
In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210 co. 6 c.p.p. o collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p. a quello per cui si procede, il mancato avvertimento di cui all’art. 64, co. 3 lett. c) determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale.

SS.UU.: il concomitante impegno professionale del difensore è legittimo impedimento

L’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso.

Cass., Sez. Unite pen., 2 febbraio 2015, n. 4909

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