Eliminata la recidiva obbligatoria

La Corte costituzionale, sentenza del 23 luglio n. 185, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole “è obbligatorio e,”.

Ne deriva che non vi sono più casi di recidiva obbligatoria.

Un commento su “Eliminata la recidiva obbligatoria”

I commenti sono chiusi.

Chiama lo Studio!