I mancati avvisi all’imputato connesso determinano l’inutilizzabilità della testimonianza

Le Sezioni Unite penali della Cassazione, sentenza del 29 luglio 2015 n. 33583, chiamate ad intervenire sul se la mancata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 64, 197 bis e 210 cod. proc. pen. (relativamente alle dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale da chi avrebbe dovuto essere esaminato come teste assistito, in quanto imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede) determini l’inutilizzabilità, o la nullità a regime intermedio, o la mera irregolarità delle medesime dichiarazioni; hanno statuito i seguenti principi di diritto:
In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210 co. 6 c.p.p. di imputato di reato conmnesso ex art. 12 co. 1 lett. c) c.p.p., o collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p., l‘avvertimento di cui all’art. 64 co. 3 lett. c) deve essere dato non solo se il soggetto non ha reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato'(come testualmente prevede il co. 6 dell’art. 210), ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento.
In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210 co. 6 c.p.p. o collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p. a quello per cui si procede, il mancato avvertimento di cui all’art. 64, co. 3 lett. c) determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale.

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