Può costituirsi parte civile solo il procuratore speciale: questa la corretta e saggia scelta delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (udienza 21/12/2017, in attesa delle motivazioni).
De Stefano & Iacobacci Avvocati
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Può costituirsi parte civile solo il procuratore speciale: questa la corretta e saggia scelta delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (udienza 21/12/2017, in attesa delle motivazioni).
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Sul punto del mancato risarcimento alla parte civile nel caso di proscioglimento dell’imputato per vizio di mente è intervenuta con articolata recente pronuncia la Corte Costituzionale, v. sentenza n.12/2016, ad avviso della quale:
…È ben vero che la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria, postula – allo stesso modo di quella di condanna – l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all’imputato, in termini tanto materiali che psicologici: situazione che non rappresenta, peraltro, affatto un unicum, essendo riscontrabile in rapporto ad una serie di altre ipotesi di proscioglimento (al riguardo, sentenze n. 274 del 2009 e n. 85 del 2008).
Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la sentenza di condanna, la responsabilità penale dell’imputato viene affermata; con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, viene invece esclusa. Anzi, viene esclusa – in virtù della regola generale dell’art. 2046 cod. civ. – persino la sua responsabilità civile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio patito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047, primo comma, cod. civ.). Solo in via sussidiaria – allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo – il danneggiato sarà abilitato a pretendere dall’incapace, non già il risarcimento, ma la corresponsione di un’«equa indennità», rimessa, peraltro, sia nell’an che nel quantum, all’apprezzamento discrezionale del giudice, sulla base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma, cod. civ.)….