Diritto dell’Esecuzione penale e Sorveglianza | Avvocato Avellino

L’avvocato Iacobacci presta assistenza ai soggetti la cui sentenza penale è passata in giudicato, non solo attraverso incidenti di esecuzione, revisione e ricorsi straordinari (anche innanzi alla CEDU) ma anche attraverso la vera e propria esecuzione penale sino al Tribunale di Sorveglianza.

L'assistenza è prestata sia innanzi al il giudice dell'esecuzione (organo giudiziario che ha emesso il provvedimento) sia innanzi alla la magistratura di sorveglianza (per misure alternative alla detenzione custodiale o sanzioni sostitutive).
L’Avv. Danilo Iacobacci è un Penalista esperto in tutte le questioni penali dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

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Se la sentenza è annullata per vizi inerenti la prova, la Corte di Appello deve rinnovare il dibattimento

Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a decidere la questione inerente il se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello debba disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale.

Le SS. UU. sul punto hanno chiarito che Il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell’affermazione di responsabilità dell’imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata (ex art. 6, par. 3, lett. d, CEDU) dell’art. 603 cod. proc. pen. La sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado sull’appello promosso dalla parte civile.

Così Cass., Sez. Un., udienza del 28 aprile 2016.

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