SKY ECC: la prova digitale che mette in crisi il giusto processo

SKY ECC: la prova digitale che mette in crisi il giusto processo

di Danilo IacobacciAvvocato Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori, Dottore di Ricerca in Politiche penali dell’U.E., Vice Procuratore Onorario

PREMESSA

Negli ultimi anni, le indagini penali si sono aperte a una nuova frontiera: quella della tecnologia crittografata.

Con l’irruzione nel sistema SKY ECC – una piattaforma di messaggistica cifrata utilizzata da migliaia di utenti in tutto il mondo – le autorità europee hanno dato il via a una raccolta massiva di dati e comunicazioni, poi trasmessi anche all’Italia.

Tuttavia, dietro l’efficienza investigativa e le operazioni spettacolari, si cela un rischio profondo e poco discusso: quello di processi fondati su prove acquisite all’estero, inaccessibili alla difesa, e mai sottoposte al vaglio di un giudice italiano.

È davvero compatibile tutto ciò con il giusto processo, con la Costituzione e con la CEDU?

 

  1. ACCESSO LIMITATO AGLI ELEMENTI DI PROVA: VIOLAZIONE SISTEMICA DEL DIRITTO DI DIFESA

I dati raccolti tramite SKY ECC consistono in milioni di messaggi criptati, decrittati all’estero (Francia, Paesi Bassi, Belgio) e trasmessi in Italia attraverso Ordini Europei di Indagine (OEI). Tuttavia, nella prassi, la difesa italiana non ha accesso: ai log originali dei server; agli algoritmi di cifratura e decifratura; ai rapporti tecnici delle operazioni di decrittazione; alla catena di custodia completa dei dati digitali; agli eventuali dati esclusi per irreperibilità, irrilevanza o per scelta delle autorità straniere.

Questo genera un doppio strato di opacità: sia per la non conoscibilità del contenuto tecnico, sia per l’impossibilità di verificare manipolazioni, omissioni o errori nell’estrazione, trasmissione e lettura del dato.

L’art. 24 Cost. garantisce il diritto inviolabile alla difesa “in ogni stato e grado del procedimento”, ed il diritto alla prova e al contraddittorio tecnico si concretizza, tra le altre cose, nell’accesso effettivo e paritario agli elementi di prova.

Quando un imputato non può verificare l’autenticità dei messaggi che lo accusano, esaminare i criteri di selezione delle conversazioni inviate dall’estero, riprodurre le condizioni di decodifica del dato originario, il diritto alla difesa è neutralizzato perchè non si può controesaminare una “scatola chiusa”.

Non si tratta di una limitazione processuale, ma di una violazione strutturale della parità delle armi, in quanto la pubblica accusa ha accesso a materiale che l’imputato non può né controllare né replicare.

L’art. 111 Cost. riprende la nozione di “giusto processo” introdotta dall’art. 6 della CEDU. Le violazioni rilevanti in questo contesto sono almeno tre:

  1. a) Art. 6 §1 CEDU – Equità del processo

La Corte EDU ha chiarito che l’equità complessiva del processo può risultare compromessa quando la difesa non può esaminare o contestare prove determinanti, specialmente in ambito penale. Il caso “Bykov c. Russia” (GC, 2009) ribadisce che l’impossibilità di accedere a prove cruciali, anche se per ragioni tecniche, è incompatibile con l’art. 6.

  1. b) Art. 6 §3 lett. b) CEDU – Tempo e mezzi adeguati per preparare la difesa

Quando una prova è tecnicamente inaccessibile, non spiegabile, non riproducibile e non contestabile, la difesa è privata dei “mezzi adeguati” per preparare la propria strategia. Ciò è avvenuto, ad esempio, nel caso “Ibrahim e altri c. Regno Unito” (2016), in cui la Corte ha dichiarato violato l’art. 6 per l’impossibilità di contestare l’uso di dichiarazioni coperte da segreto.

  1. c) Art. 6 §3 lett. d) CEDU – Esame dei testimoni a carico

Nel caso di SKY ECC, la fonte delle prove non è una persona fisica ma un algoritmo, un’operazione tecnica o una polizia straniera: la difesa non può mai esaminare la fonte dell’accusa, né sottoporre a controinterrogatorio i funzionari o i tecnici che hanno materialmente decifrato i dati.

Precedenti della Corte EDU che rafforzano la tesi sono: “Mirilashvili c. Russia” (2008), over la Corte ha stigmatizzato l’impossibilità di ottenere materiali rilevanti per la difesa; “Rowe e Davis c. Regno Unito” (2000) ove ha ritenuto violato l’art. 6 per la mancata disclosure alla difesa di materiali utilizzati dalla pubblica accusa; e  “Natunen c. Finlandia” (2009) ove ha considerato l’assenza di accesso a file digitali fondamentali come una compressione del diritto alla preparazione della difesa.

La tesi della Cassazione – secondo cui la provenienza da uno Stato membro e l’uso dell’OEI bastano a garantire l’affidabilità – sacrifica le garanzie difensive in nome dell’efficienza repressiva. Si istituzionalizza una prassi che rischia di portare a un sistema di giustizia automatizzata e fideistica verso le autorità estere ed ad una progressiva erosione della parità delle armi, con l’imputato degradato a oggetto passivo del processo.

La piena accessibilità e contestabilità del materiale probatorio sono presupposti irrinunciabili di ogni processo democratico.

L’accettazione di prove criptiche e tecnicamente irraggiungibili mina le fondamenta del giusto processo sancito sia dalla Costituzione italiana che dalla CEDU.

Leggi tutto “SKY ECC: la prova digitale che mette in crisi il giusto processo”

Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Come funziona il processo penale italiano?

Il processo penale italiano è un procedimento giurisdizionale che si svolge dinnanzi a un giudice, con la partecipazione del pubblico ministero, dell’imputato e (talvolta) della parte civile.

Il processo penale ha lo scopo di accertare la responsabilità dell’imputato in relazione a un reato e di irrogare una pena in caso di condanna.

Quali sono le fasi principali del processo penale?

Il processo penale italiano si articola in tre fasi:

  • La fase delle indagini preliminari, che inizia con la notizia di reato e termina con il rinvio a giudizio dell’imputato.
  • La fase dibattimentale, che inizia con il dibattimento e termina con la sentenza di primo grado.
  • La fase di impugnazione, che inizia con l’appello e termina con la sentenza di Cassazione.

Quali sono i diritti della persona sottoposta a procedimento penale?

La persona sottoposta a procedimento penale ha una serie di diritti, che sono garantiti dalla Costituzione e dal Codice di procedura penale e dalla CEDU.

I principali diritti della persona sottoposta a procedimento penale sono:

  • Il diritto di difesa, che comprende il diritto di nominare un difensore, il diritto di essere informata dell’accusa, il diritto di essere interrogata, il diritto di presentare prove e il diritto di essere assistita da un interprete.
  • Il diritto di non autoaccusarsi, che è un diritto inviolabile.
  • Il diritto di un processo equo e imparziale, che comprende il diritto di essere giudicata da un giudice terzo e imparziale, il diritto di essere ascoltata e il diritto di essere assistita da un interprete.

Come nominare un difensore?

La persona sottoposta a procedimento penale può nominare un difensore di fiducia, in qualsiasi momento del processo.

Il difensore è un avvocato.

La persona sottoposta a procedimento penale può anche essere difesa da un difensore d’ufficio, se non ha la possibilità di nominare un difensore di fiducia se non ha soldi ha diritto al gratuito patrocinio.

Come impugnare una sentenza penale?

La sentenza penale può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

In maniera più dettagliata, ecco come funziona ciascuna fase del processo penale italiano:

Fase delle indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari inizia con la notizia di reato, che può essere presentata da chiunque abbia notizia di un reato.

La notizia di reato può essere presentata alla polizia, ai carabinieri, alla procura della Repubblica etc.

All’atto della presentazione della notizia di reato, la polizia o i carabinieri avviano le indagini, che hanno lo scopo di raccogliere elementi di prova in relazione al reato.

Le indagini preliminari possono essere svolte dalla polizia, dai carabinieri o dalla Guardia di finanza et similia.

Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’archiviazione del procedimento, il rinvio a giudizio dell’imputato o l’applicazione di una misura cautelare.

Fase dibattimentale

La fase dibattimentale inizia con il dibattimento, che si svolge innanzi a un giudice monocratico o collegiale oppure al giudice di pace.

Nel dibattimento, le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.

Al termine del dibattimento, il giudice pronuncia la sentenza, che può essere di assoluzione o di condanna.

Fase di impugnazione

La sentenza di primo grado può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

Conclusione

Il processo penale italiano è un procedimento complesso, che deve garantire i diritti della persona sottoposta a procedimento penale.

È importante conoscere le fasi del processo penale, i diritti della persona sottoposta a procedimento penale e le modalità di impugnazione delle sentenze penali.

Hai bisogno di aiuto in un processo penale, contattaci!

keyword:

  • Reato: un comportamento che viola le leggi penali di uno Stato.
  • Imputazione: l’accusa di aver commesso un reato.
  • Indagini: le attività svolte dalle autorità per raccogliere prove in relazione a un reato.
  • Dibattimento: la fase del processo penale in cui le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.
  • Sentenza: la decisione del giudice in un processo penale.
  • Impugnazione: il ricorso presentato contro una sentenza penale.
Chiamaci!