L’assicuratore può essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato cacciatore

Con sentenza 159 del 25 maggio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

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La colpa medica secondo le Sezioni Unite che interpretano Gelli-Bianco

All’udienza del 21.12.2017 Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (in attesa di motivazione) hanno delineato la c.d. colpa medica secondo le interpretando la legge Gelli-Bianco.

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:

1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

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Le sezioni Unite civili sul tema della responsabilità medica per nascita indesiderata

Sul tema della responsabilità medica per nascita indesiderata, le Sezioni Unite Civili, 22.12.2015 n. 25767, hanno sancito almeno due importanti principi:
1. spetta alla madre l’onere dalla prova controfattuale della volontà abortiva laddove avesse conosciuto le patologie del feto, ma l’onere probatorio in questione può essere assunto anche mediante presunzioni semplici;
2. il nato con patologie non è legittimato ad agire per il danno da <<vita ingiusta>> poiché l’ordinamento ignora il <<diritto a non nascere se non sano>>.

Colpa Medica Avellino – Responsabilità Medico Avellino – Negligenza medica – Civile Penale

La responsabilità per colpa medica consegue ad un comportamento illecito quando vi sia un rapporto fra fatto illecito ed evento, ed è caratterizzata oltre che dalle conseguenze penali anche da un aspetto risarcitorio civilistico. Generalmente la responsabilità medica – civile e penale – ha natura contrattuale, extracontrattuale o da c.d. contatto sociale.

Se sei un medico indagato/imputato in un giudizio penale oppure convenuto in un giudizio civile per colpa medica, oppure se sei un paziente danneggiato da una negligenza medica, puoi rivolgerti agli Avvocati De Stefano e Iacobacci – anche solo per un parere sulle coseguenze civili e penali – contattando il n. 3284280070 od inviando una email a info@studiolegaledesia.com oppure utilizzando i social o l’apposito form online

il Notaio che non fa le visure è responsabile nei confronti del cliente ex contractu

Il notaio quand’anche sia stato esonerato dalle visure, essendo comunque tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’articolo 1176 comma secondo c.c. e della buona fede, qualora, come nella specie non osserva i suddetti obblighi risponde “ex contractu” per inadempimento della obbligazione di prestazione di opera intellettuale.

Cassazione Civile, Sezione III, 19 Giugno 2013, n. 15305

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