L’assicuratore può essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato cacciatore

Con sentenza 159 del 25 maggio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

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Avvocato esperto in leggi sulla Caccia

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Al momento in Italia la caccia è regolamentata principalmente dalla legge dell’11 febbraio 1992 n. 157 che prevede appunto le Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale tutela i diritti dei singoli cacciatori e delle Associazioni di cacciatori, in ogni fase, dal rilascio del porto d’armi alle licenze conseguenti, sino alle responsabilità nascenti dall’attività di caccia, sia civili che penali, nonché in materia di incidenti di caccia.

Analoga tutela ed assistenza legale viene prestata nei confronti del singolo cittadino danneggiato da vicende inerenti la caccia ed alle Associazioni animaliste ed ambientaliste in ogni fase delle loro attività.

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