…In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione di incompetenza funzionale e per territorio dell’adito giudice proposta dalla terza chiamata in causa XXX, che ha invocato l’applicazione al caso di specie della disposizione di cui all’art. 28 della Convenzione di Varsavia del 1929.
La Suprema Corte con sentenza n. 11183 del 2005 ha statuito che l’art. 28 della Convenzione di Varsavia, oggi sostituito dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999, nella parte che individua i fori alternativi dell’azione del danneggiato nel luogo del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o nel luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o in quello di destinazione del volo, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna.
Dunque, l’art. 33 della Conv.Montreal del 1999, come l’art. 28 della Conv. di Varsavia, richiama i fori alternativi suddetti solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio; tant’è che l’articolo in esame si intitola “competenza giurisdizionale” ed il suo comma 4 (ex comma 2 Conv. Varsavia) stabilisce che le regole di procedura, tra cui vi sono quelle sulla competnza territorale, sono quelle del tribunale adito…
così Giudice di Pace di Avellino sentenza n. 189/2014 del 17/2/2014
…la sussistenza del danno da vacanza rovinata, nella specie, non è stato ritenuto sussistente in re ipsa, ma quale conseguenza del l’inadempimento al contratto di viaggio “tutto compreso”, con corretta applicazione, quindi, del regime della ripartizione dell’onere probatorio vigente in tema di responsabilità contrattuale, operante anche in base alla disciplina speciale (D.Lgs. n. 111 del 1995), non avendo l’operatore turistico provato nè il fatto del terzo, nè il fortuito. Anche sul punto, la decisione impugnata si rivela in armonia con il consolidato orientamento secondo cui, dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 scaturisce in capo all’operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui,