viaggio tutto compreso è obbligazione di risultato

…la sussistenza del danno da vacanza rovinata, nella specie, non è stato ritenuto sussistente in re ipsa, ma quale conseguenza del l’inadempimento al contratto di viaggio “tutto compreso”, con corretta applicazione, quindi, del regime della ripartizione dell’onere probatorio vigente in tema di responsabilità contrattuale, operante anche in base alla disciplina speciale (D.Lgs. n. 111 del 1995), non avendo l’operatore turistico provato nè il fatto del terzo, nè il fortuito. Anche sul punto, la decisione impugnata si rivela in armonia con il consolidato orientamento secondo cui, dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 scaturisce in capo all’operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l’allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto, secondo quanto prevede l’art. 17 del predetto D.Lgs., nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore (Cass. n. 21343/2004;5189/2010)…

Cass. civ., Sez. III, 17/1/2013, n. 1033

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