il coniuge separato ha diritto al (ridotto) risarcimento del danno da morte del congiunto in un sinistro stradale

Lo status di separato del danneggiato secondario, da fatto illecito del terzo, conforma lo stesso diritto al risarcimento, nella sua componente patrimoniale e non, e, quindi, rispetto al pretium doloris, alla lesione del rapporto parentale, al pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni patrimoniali del coniuge erogabili in vita dal congiunto in relazione ai bisogni della famiglia e della prole
Cass. Civ., sez. III, 12 Novembre 2013, n. 25415

infortunistica stradale – risarcimento danni da sinistro – Avellino

L’incidente stradale è un sinistro in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone; esso può avere diverse nature, perciò i sinistri generalmente si distinguono in: mortali, con feriti, con danni al patrimonio. Riguardo alla dinamica abbiamo: tamponamento, urto frontale, urto laterale, urto frontale – laterale, investimento, urto contro ostacolo, fuoriuscita dalla sede stradale.

Quando avviene un sinistro stradale la parte che ha subito soli danni al veicolo, e laddove non vi siano danni/lesioni alle persone, può richiedere il “risarcimento diretto” alla propria compagnia di assicurazione; la richiesta di risarcimento danni deve essere contestuale alla denuncia dell’avvenuto sinistro alla propria compagnia assicuratrice. Se, invece, oltre ai danni materiali del mezzo, vi sono anche danni fisici alla persona, il danneggiato deve richiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice della controparte/danneggiante.

Per dubbi o consigli su come procedere nella richiesta risarcitoria contattateci a info@studiolegaledesia.com

la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica

poichè l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto, v. Cass.civ., Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408

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