Il Tribunale di Avellino accoglie le tesi dell’avv. Fabiola De Stefano in materia di riconoscimento di paternità.

Il TRIBUNALE DI AVELLINO, PRIMA SEZIONE CIVILE, pres.dott. Raffaele Califano e relatore dott.ssa Paola Beatrice, ha accolto con la appena pubblicata sentenza, le tesi dell’avv. Fabiola De Stefano in materia di rinascimento di paternità.

La donna, dell’hinterland avellinese, difesa dall’avvocato Fabiola De Stefano si era opposta alla richiesta avanzata dall’ex compagno di riconoscimento del bambino nato dopo la loro separazione, adducendo condotte dell’uomo che evidenziavano una inidoneità al riconoscimento.

Il tribunale irpino, accogliendo le tesi della difesa della donna, ha  ricordato come in tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, in caso di rifiuto del consenso di un genitore, il giudice è tenuto a operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l’interesse del minore a non subire una compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico sulla sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello “status” genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.

In altri termini il diritto del genitore a riconoscere il proprio figlio può essere sacrificato qualora si sia in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore. Ad affermare i suddetti principi è stata la Corte di Cassazione sin dagli anni novanta ma anche “l’interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia

rifiuto di sottoporsi al test del DNA implica paternità

…Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce, dunque, un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.
… Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto nel terzo motivo di ricorso, che non sono necessari, ai fini dell’accoglimento della domanda, ulteriori riscontri probatori a conferma delle dichiarazioni della madre naturale perché possa darsi rilievo a detto rifiuto, dovendo essere valorizzate, proprio per la natura e l’oggetto delle circostanze di fatto da accertare, le ragioni dello stesso, che, nella specie, la Corte di merito ha ritenuto non fondate su alcuna giustificazione plausibile, attesa la tipologia, del tutto non invasiva ed innocua, dell’esame da svolgere, il cui esito consente, in effetti, non solo di escludere in modo assoluto la paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento…
così Cass.civ., sez. I, 19 novembre 2012, n. 20235

Chiama lo Studio!