Condanna dell’Antitrust per Alitalia per il no-show rule

La no show rule consente alla compagnia aerea, quando un passeggero perde il volo d’andata, di cancellare automaticamente anche il volo di ritorno.

L’Antitrust è intervenuta affermando che la condotta consistente nell’annullare il biglietto sequenziale di ritorno o comunque la richiesta di un supplemento di prezzo imposto al passeggero che voglia effettuare il volo di ritorno non avendo fruito della tratta di andata costituisce una pratica commerciale scorretta.

Ad inizio anno è stata perciò condannata Air France (multa di 80 mila euro) anche in relazione alle modalità di comunicazione della stessa norma al momento dell’acquisto online; di recente analoga condanna (320mila euro) l’Antitrust ha comminato ad Alitalia proprio per la pratica commerciale scorretta del no-show rule (v. provvedimento pubblicato sul sito www.agcm.it il 16 novembre 2015).

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Il Caso VolksWagen: un primo approccio giuridico per i cittadini italiani in possesso di una vettura della casa tedesca.

Colui il quale avesse una vettura con centralina truccata ha, certamente, diritto ad un risarcimento del danno; e ciò dal momento che il proprietario dell’automobile in tali condizioni è in possesso di una vettura di minor valore.

Laddove, invece, la casa madre provvedesse alla rimozione dal veicolo del software incriminato, bisognerà verificare se tale operazione comporti, o meno, un abbassamento delle prestazioni della macchina oppure un abbassamento della categoria Euro; in tali casi, infatti, saremo al cospetto di un danno verosimilmente più consistente.

Coloro i quali, infine, avessero acquistato l’auto ma non avessero ancora ricevuto la consegena del bene, potranno chiedere la risoluzione del contratto di acquisto.

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Rassegna stampa, se ne parla anche su:

OrticalabIrpiniaReportCorriere dell’IrpiniaIlCiriaco

la notifica di un atto a mezzo messo comunale non deve violare la privacy

La Cassazione civile (sez. VI, sent. n. 18812 del 5 Settembre 2014)  ha statuito che in caso di mancate cautele nella notifca di un atto sensibile da parte del Comune sussiste responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento illegittimo dei dati personali ai sensi dell’art. 2050 c.c., cioè ai sensi della norma del codice civile sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Ed infatti, nel caso concreto posto alla sua attenzione la condotta notificatoria dell’Ente non si è affatto concretata nell’aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ai sensi dell’art. 2050 c.c. Ciò, per l’assorbente ragione che la cautela da osservarsi dal Comune, quale titolare del trattamento di dati personali, nella gestione della pratica amministrativa in relazione al contenuto della violazione contestata, gli imponeva, alla stregua direttamente dell’art. 2050 c.c., di esperire anche, prima di ricorrere ai messi, la notificazione al domicilio eletto.

non si è obbligati ad accettare il sistema operativo preinstallato nel pc e si può chiedere il rimborso del suo valore

L’originale sentenza della Corte di cassazione (Sez. prima civile dell’ 11 settembre 2014, n. 19161) ha statuito l’acquirente non è obbligato ad accettare il sistema operativo preinstallato nel computer dal produttore, ed anzi può chiedere il rimborso del suo valore laddove decida di non utilizzarlo; ed infatti, “Chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d’uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest’ ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile“.
In caso contrario, infatti, si avrebbero “riflessi a cascata in ordine all’imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento, se non vera e propria necessità, in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremo questa volta definire ‘tecnologici ad effetto commerciale’) con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista“; la detta dinamica peraltro è stata “fatta oggetto sotto vari profili di interventi restrittivi e sanzionatori da parte degli organismi antritust Usa e della stessa Commissione Ue”.

la risacibilità del danno morale a favore della srl per indebita segnalazione alla Centrale dei Rischi

La Cassazione (sezione prima civile, 9 luglio 2014, n. 15609) interviene sulla risacibilità del danno morale a favore della srl per indebita segnalazione alla Centrale dei Rischi:

… In particolare dice la Corte, ai fini dell’obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave difficoltà economica” (Cass., 10 ottobre 2013, n. 23093 e 12 ottobre 2007, n. 21428) …. Infatti, la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958).
Su queste premesse diviene risarcibile il danno da erronea segnlazione anche per la srl, ed infatti, anche nei confronti dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, intesa come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione: allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione (Cass. 1° ottobre 2013, n. 22396; 12 dicembre 2008, n. 29185; 4 giugno 2007, n. 12929).

strumento per la Quantificazione del danno con i parametri di Milano e Roma 2014

Per calcolare semplicemente il danno, con i parametri di Milano e Roma del 2014, inserire le voci richieste:

il risarcimento danni da sinistro non può superare il valore che aveva l’auto prima dell’incidente

…la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo…

Cass. civ., Sez. VI, 28 aprile 2014, n. 9367

art. 33 della Convenzione di Montreal: la competenza rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio

…In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione di incompetenza funzionale e per territorio dell’adito giudice proposta dalla terza chiamata in causa XXX, che ha invocato l’applicazione al caso di specie della disposizione di cui all’art. 28 della Convenzione di Varsavia del 1929.
La Suprema Corte con sentenza n. 11183 del 2005 ha statuito che l’art. 28 della Convenzione di Varsavia, oggi sostituito dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999, nella parte che individua i fori alternativi dell’azione del danneggiato nel luogo del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o nel luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o in quello di destinazione del volo, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna.
Dunque, l’art. 33 della Conv.Montreal del 1999, come l’art. 28 della Conv. di Varsavia, richiama i fori alternativi suddetti solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio; tant’è che l’articolo in esame si intitola “competenza giurisdizionale” ed il suo comma 4 (ex comma 2 Conv. Varsavia) stabilisce che le regole di procedura, tra cui vi sono quelle sulla competnza territorale, sono quelle del tribunale adito…

così Giudice di Pace di Avellino sentenza n. 189/2014 del 17/2/2014

richiesta indennizzo per gli utenti della Telecom ai quali in fattura vengono addebitati i costi per noleggio apparecchi telefonici e accessori

E’ possibile contestare le fatture nelle quali sono stati addebitati gli importi relativi ai canoni per noleggi accessori e apparecchi telefonici, in quanto non dovuti per illegittimità della richiesta da parte della Telecom, come disposto dalla delibera 13/10/CIR dell’11/03/2010 AGCOM.

Gli interessati possono chiedere il rimborso degli importi indebitamente versati dall’utente a Telecom, a partire dagli ultimi dieci anni, maggiorato dei relativi interessi legali, nonché chiedere la cancellazione di dette voci dalle fatture di prossima emissione.

Per attivare la procedura è possibile rivolgersi all’Avv. Fabiola De Stefano telefonando al n. 3400677673 od inviando una email a fds@studiolegaledesia.com

ricorso per la stabilizzazione dei precari della scuola – Avellino

il RICORSO ai sensi della legge n. 533 del 1973 si instaura innanzi al GIUDICE DEL LAVORO per sentir dichiarare che la sequenza di lavoro precario instaurata dal ricorrente con l’amministrazione scolastica, ai sensi dell’art. 4 L. 124/1999, manifesta un utilizzo abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi, contrastanti innanzitutto con i precetti del Dlgs n. 368/2001; il ricorso serve, quindi, anche a sentir dichiarare che il comportamento della PA è elusivo della direttiva del 28/6/99/70/Ce, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni intercategoriale in data 18.3.1999.

La finalità del ricorso è quella di ottenere la stabilizzazione del lavoratore precario ovvero un risarcimento per il danno patito.

Se sei un insegnante precario e vuoi maggiori informazioni, o vuoi redigere un ricorso, puoi prendere contatti con l’Avv. Fabiola De Stefano telefonando al n. 3400677673 od inviando una email a fds@studiolegaledesia.com

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