Cassazione: accolto per la quinta volta il ricorso dell’Avv. Iacobacci. Il gratuito patrocinio è un diritto, non un privilegio.

Quinto annullamento consecutivo della Cassazione: ancora una vittoria dell’Avv. Danilo Iacobacci

Con la sentenza n. 34376/2025, depositata il 26 settembre 2025, la Corte di Cassazione (Sez. III Penale) ha accolto, per la quinta volta, un ricorso presentato dall’Avv. Danilo Iacobacci nell’interesse dello stesso assistito annullando un’ordinanza del G.I.P. di Avellino che aveva nuovamente negato al ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

L’ordinanza impugnata – come già avvenuto nei quattro precedenti annullamenti – si fondava sull’asserita “non meritevolezza” dell’imputato in ragione di presunti redditi derivanti da attività illecite, desunti da procedimenti penali non ancora definiti in via irrevocabile.

La Cassazione: “vietato negare il gratuito patrocinio basandosi su condanne non definitive”

La Suprema Corte ha ribadito un principio di diritto chiaro e fondamentale:

“È illegittimo il diniego del beneficio fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l’esistenza di redditi illeciti, poiché nessun rilievo può attribuirsi a sentenze non irrevocabili, pena la violazione della presunzione di innocenza.”

Nel caso concreto, il G.I.P. aveva richiamato una condanna non definitiva e due procedimenti ancora pendenti per sostenere che il cliente disponesse di redditi illeciti nel 2020, senza tuttavia fornire alcuna prova concreta o quantificazione del reddito.
La Cassazione ha giudicato tale motivazione “apodittica” e contraria ai principi di diritto processuale e costituzionale.


Una linea giurisprudenziale coerente

È la quinta volta che la Suprema Corte annulla un provvedimento del G.I.P. di Avellino sul medesimo tema, confermando la linea interpretativa coerente e vittoriosa sostenuta dall’Avv. Iacobacci: il gratuito patrocinio non può essere negato sulla base di mere presunzioni o precedenti penali, ma solo a seguito di accertamenti puntuali e verificabili sui redditi effettivamente percepiti.

Il diritto alla difesa, garantito dall’art. 24 della Costituzione, deve rimanere integro anche per chi si trova in condizioni di indigenza o è sottoposto a processo penale, senza che la mera pendenza di indagini o condanne non definitive possa pregiudicarlo.

Il principio affermato: difendere il diritto di difendersi

La Corte richiama così un principio cardine dello Stato di diritto: la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa effettiva.
L’Avv. Iacobacci, difensore di fiducia dell’imputato, ha sottolineato come “non sia tollerabile che un cittadino venga privato del gratuito patrocinio solo perché coinvolto in procedimenti penali non ancora conclusi”.

Il gratuito patrocinio – aggiunge – “non è un favore dello Stato, ma una garanzia costituzionale per tutti, soprattutto per chi si trova in difficoltà economiche e ha diritto a essere difeso con pari dignità davanti alla legge”.

Una vittoria di principio

La sentenza n. 34376/2025 rappresenta dunque un’ulteriore affermazione dei principi di giustizia sostanziale e di equità processuale, consolidando una giurisprudenza che tutela concretamente il diritto di difesa.

Il caso D.O. dimostra come il lavoro di difesa tecnica possa contribuire non solo alla giustizia del singolo, ma anche all’affermazione di principi generali che rafforzano le garanzie di tutti.

La Corte Costituzionale sulla PMA e le coppie omosessuali: cosa stabilisce la sentenza n. 155/2025

La Corte Costituzionale sulla PMA e le coppie omosessuali: cosa stabilisce la sentenza n. 155/2025

di Fabiola De Stefano | Cofounder De Stefano & Iacobacci Avvocati

Con la sentenza n. 155 del 2025, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilievo sociale e giuridico: l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) da parte delle coppie omosessuali e il riconoscimento della genitorialità biologica all’interno di tali unioni.

Il caso prende avvio da un’ordinanza del Tribunale di Como, che aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune disposizioni della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui limitano la PMA alle sole coppie di sesso diverso, impedendo quindi alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di fecondazione assistita in Italia.

Le norme contestate

In particolare, il giudice rimettente metteva in discussione gli articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge 40/2004, sostenendo che tali norme violerebbero i principi di uguaglianza, libertà personale e tutela della genitorialità sanciti dalla Costituzione.

Secondo il Tribunale, tali limiti finirebbero per negare la possibilità, anche a chi ha contribuito geneticamente alla nascita di un figlio, di essere riconosciuto come genitore, nel caso in cui la coppia sia composta da due persone dello stesso sesso o da una persona che abbia rettificato il proprio genere.

Il caso concreto

La vicenda riguardava una coppia che aveva avuto due figlie tramite PMA, utilizzando il gamete maschile di uno dei componenti, crioconservato prima della rettificazione di sesso.
Il Tribunale di Como riteneva che la legge 40 impedisse il riconoscimento della genitorialità a chi, pur avendo legame genetico con le bambine, non rientrava più nella categoria di “coppia di sesso diverso”, come richiesto dalla norma.

La decisione della Corte Costituzionale

La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
Secondo la Corte, infatti, la controversia non riguardava realmente l’accesso alla PMA (che la legge 40 disciplina), bensì il riconoscimento dello status di genitore biologico — materia regolata dal Codice civile agli articoli 250 e 269.

La Corte ha osservato che la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è basata sul dato genetico e non incontra limiti nelle disposizioni della legge 40/2004. Pertanto, quest’ultima non costituisce un ostacolo diretto al riconoscimento della genitorialità biologica.

Per questa ragione, le disposizioni impugnate non risultano “rilevanti” rispetto al caso concreto e, dunque, la questione è stata dichiarata inammissibile.

Le implicazioni per il diritto di famiglia

La sentenza n. 155/2025 non modifica il quadro normativo vigente: la legge 40/2004 continua a riservare l’accesso alla PMA alle sole coppie eterosessuali, ma la Corte ha implicitamente riconosciuto che il genitore biologico può far valere il proprio status anche al di fuori del sistema della legge 40.

Si apre così uno spazio interpretativo importante per i tribunali ordinari, che potranno valutare i casi di genitorialità “atipica” facendo leva sulle norme del codice civile e sui principi di effettività della genitorialità affermati in giurisprudenza e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Le prospettive future

La pronuncia si colloca in una linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale più recente, che tende a rinviare al legislatore ogni intervento in materia di filiazione e PMA per le coppie omosessuali.
Tuttavia, la decisione lascia intravedere una progressiva apertura verso il riconoscimento dei legami familiari di fatto, in attesa di una riforma organica che adegui la legge 40 ai mutamenti sociali e al diritto europeo.

Le nostre conclusioni

La sentenza n. 155/2025 conferma la necessità di un approccio caso per caso, capace di valorizzare i diritti dei genitori e dei minori anche al di fuori dei modelli tradizionali.
Nel diritto di famiglia contemporaneo, il principio guida non può che essere quello del “best interest of the child”, cioè la tutela prioritaria del minore rispetto alla forma della famiglia.

Il nostro Studio segue con particolare attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia di PMA, riconoscimento della genitorialità e diritti delle coppie omosessuali, offrendo assistenza legale qualificata nei giudizi di stato civile e diritto di famiglia.

SLAPP: la legge europea che difende giornalisti e attivisti. Ma l’Italia è in ritardo

SLAPP: la legge europea che difende giornalisti e attivisti. Ma l’Italia è in ritardo

di Danilo IacobacciAvvocato fondatore di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Immaginate di scrivere un’inchiesta su una questione scomoda: inquinamento ambientale, corruzione politica, mala gestione di fondi pubblici. La pubblicate e, nel giro di pochi giorni, ricevete una citazione in tribunale. Non una, ma cinque. Una per diffamazione, una per danni all’immagine, una per violazione della privacy, e così via. L’obiettivo? Non è vincere. È farvi smettere di parlare.

Benvenuti nel mondo delle SLAPP, acronimo inglese che sta per Strategic Lawsuits Against Public Participation. Si tratta di “cause bavaglio”, azioni legali intentate non per cercare giustizia, ma per intimidire chi esercita il diritto di parola su temi di interesse pubblico.

Secondo i dati del consorzio europeo CASE, l’Italia è il Paese con il maggior numero di SLAPP in Europa: solo nel 2023 sono stati segnalati 26 casi, su un totale di 166 a livello UE. I bersagli preferiti sono giornalisti, blogger indipendenti, attivisti ambientali e organizzazioni non governative. I settori più colpiti? Corruzione, criminalità organizzata, ambiente.

Chi fa informazione libera spesso si ritrova a difendersi da procedimenti infondati che prosciugano tempo, denaro e risorse. In molti casi, la pressione è tale che chi subisce la causa preferisce rimuovere l’articolo o smettere del tutto di occuparsi del tema.

Il Parlamento Europeo ha deciso di intervenire. Nell’aprile del 2024 è stata approvata la Direttiva UE 2024/1069, un testo fondamentale che obbliga gli Stati membri a introdurre strumenti per contrastare l’abuso del diritto civile ai danni della libertà di espressione.

Tra le novità principali: Archiviazione rapida per le cause chiaramente infondate; Sanzioni per chi promuove azioni legali temerarie; Rimborso delle spese legali per chi subisce una SLAPP; Estensione delle tutele a giornalisti, attivisti, ricercatori e ONG, anche in procedimenti transfrontalieri.

Una svolta attesa da anni, che mette finalmente un argine all’uso distorto della giustizia per zittire le voci scomode.

Nonostante sia tra i Paesi europei più colpiti dal fenomeno, l’Italia non ha ancora recepito la direttiva. E non solo: ad oggi manca del tutto una legge specifica che riconosca e sanzioni le SLAPP.

La nostra normativa si affida ancora agli strumenti tradizionali, come l’articolo 96 del codice di procedura civile (sulla responsabilità per lite temeraria) o al reato di diffamazione. Ma queste tutele sono deboli, lente e raramente efficaci.

Nel frattempo, diverse proposte di legge giacciono in Parlamento, ma senza un percorso chiaro né tempi certi. La scadenza fissata dall’Unione Europea è il 7 maggio 2026. Mancano meno di due anni e il rischio è che, come spesso accade, si arrivi in ritardo.

L’approvazione della direttiva rappresenta una svolta non solo per chi fa informazione, ma anche per il mondo legale. Gli studi professionali possono – e devono – svolgere un ruolo attivo: Difendendo chi subisce SLAPP con strategie basate sul principio dell’abuso del diritto; Predisponendo strumenti preventivi, come clausole contrattuali e policy editoriali “anti-SLAPP”; Formando giornalisti, attivisti e ONG sui propri diritti e sulle possibilità di reazione.

Ma serve anche una nuova cultura giuridica, capace di distinguere le critiche legittime da attacchi personali, la partecipazione pubblica dalla diffamazione gratuita. In questo senso, anche la formazione dei giudici sarà fondamentale.

Il caso Daphne Caruana Galizia e la memoria che ci interpella

Non si può parlare di SLAPP senza ricordare Daphne Caruana Galizia, giornalista maltese assassinata nel 2017. Prima di essere uccisa, aveva ricevuto oltre 40 cause civili e penali per i suoi articoli sulle connessioni tra politica e criminalità. La direttiva europea porta il suo nome non ufficialmente, ma idealmente: è un monito per tutti i sistemi democratici.

L’Italia ha il tempo e gli strumenti per adeguarsi agli standard europei. Ma non può più permettersi l’indifferenza. Le cause bavaglio non sono un problema di pochi, ma una minaccia alla libertà di tutti.
Chi lavora per la trasparenza, la giustizia e l’interesse collettivo merita protezione, non persecuzione.

E voi, siete pronti a difendere chi difende la verità?

Diritto Penale e Civile: Assistenza Legale Specializzata ad Avellino

DIRITTO PENALE E CIVILE: ASSISTENZA LEGALE SPECIALIZZATA AD AVELLINO

Lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci offre una consulenza qualificata in diritto penale e civile, assistendo privati e aziende in ogni fase del procedimento giudiziario. Grazie all’esperienza consolidata nel settore, garantiamo una difesa efficace e soluzioni strategiche per tutelare i diritti dei nostri clienti.

Diritto Penale: Difesa in Procedimenti e Reati Complessi

La nostra assistenza copre un’ampia gamma di reati, con particolare attenzione alle seguenti aree:

Reati Contro la Persona
Omicidio e lesioni personali gravi
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Truffa e appropriazione indebita
Danneggiamento e reati informatici

Reati Economici e Societari
Bancarotta fraudolenta
Riciclaggio e auto-riciclaggio
Corruzione e abuso d’ufficio

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Produzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti
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Approccio e Strategia Difensiva

Ogni caso viene analizzato con estrema attenzione, elaborando la miglior strategia difensiva sia in fase di indagine che durante il dibattimento. Lo studio assiste i clienti anche in sede di ricorso in Cassazione, curando ogni aspetto legale per ottenere il miglior esito possibile.

Diritto Civile: Consulenza e Tutela dei Diritti

Il nostro studio offre un supporto completo anche in diritto civile, con particolare focus su:

Diritto di Famiglia
Separazioni e divorzi
Affidamento dei minori e diritto di visita
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Assistenza nella redazione di testamenti
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Responsabilità Civile e Risarcimento Danni
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Avvocato ad Avellino: Consulenza e Assistenza Legale per il Tribunale di Avellino

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Avvocato dei Consumatori ad Avellino

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