La Corte Costituzionale sulla PMA e le coppie omosessuali: cosa stabilisce la sentenza n. 155/2025

La Corte Costituzionale sulla PMA e le coppie omosessuali: cosa stabilisce la sentenza n. 155/2025

di Fabiola De Stefano | Cofounder De Stefano & Iacobacci Avvocati

Con la sentenza n. 155 del 2025, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilievo sociale e giuridico: l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) da parte delle coppie omosessuali e il riconoscimento della genitorialità biologica all’interno di tali unioni.

Il caso prende avvio da un’ordinanza del Tribunale di Como, che aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune disposizioni della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui limitano la PMA alle sole coppie di sesso diverso, impedendo quindi alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di fecondazione assistita in Italia.

Le norme contestate

In particolare, il giudice rimettente metteva in discussione gli articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge 40/2004, sostenendo che tali norme violerebbero i principi di uguaglianza, libertà personale e tutela della genitorialità sanciti dalla Costituzione.

Secondo il Tribunale, tali limiti finirebbero per negare la possibilità, anche a chi ha contribuito geneticamente alla nascita di un figlio, di essere riconosciuto come genitore, nel caso in cui la coppia sia composta da due persone dello stesso sesso o da una persona che abbia rettificato il proprio genere.

Il caso concreto

La vicenda riguardava una coppia che aveva avuto due figlie tramite PMA, utilizzando il gamete maschile di uno dei componenti, crioconservato prima della rettificazione di sesso.
Il Tribunale di Como riteneva che la legge 40 impedisse il riconoscimento della genitorialità a chi, pur avendo legame genetico con le bambine, non rientrava più nella categoria di “coppia di sesso diverso”, come richiesto dalla norma.

La decisione della Corte Costituzionale

La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
Secondo la Corte, infatti, la controversia non riguardava realmente l’accesso alla PMA (che la legge 40 disciplina), bensì il riconoscimento dello status di genitore biologico — materia regolata dal Codice civile agli articoli 250 e 269.

La Corte ha osservato che la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è basata sul dato genetico e non incontra limiti nelle disposizioni della legge 40/2004. Pertanto, quest’ultima non costituisce un ostacolo diretto al riconoscimento della genitorialità biologica.

Per questa ragione, le disposizioni impugnate non risultano “rilevanti” rispetto al caso concreto e, dunque, la questione è stata dichiarata inammissibile.

Le implicazioni per il diritto di famiglia

La sentenza n. 155/2025 non modifica il quadro normativo vigente: la legge 40/2004 continua a riservare l’accesso alla PMA alle sole coppie eterosessuali, ma la Corte ha implicitamente riconosciuto che il genitore biologico può far valere il proprio status anche al di fuori del sistema della legge 40.

Si apre così uno spazio interpretativo importante per i tribunali ordinari, che potranno valutare i casi di genitorialità “atipica” facendo leva sulle norme del codice civile e sui principi di effettività della genitorialità affermati in giurisprudenza e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Le prospettive future

La pronuncia si colloca in una linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale più recente, che tende a rinviare al legislatore ogni intervento in materia di filiazione e PMA per le coppie omosessuali.
Tuttavia, la decisione lascia intravedere una progressiva apertura verso il riconoscimento dei legami familiari di fatto, in attesa di una riforma organica che adegui la legge 40 ai mutamenti sociali e al diritto europeo.

Le nostre conclusioni

La sentenza n. 155/2025 conferma la necessità di un approccio caso per caso, capace di valorizzare i diritti dei genitori e dei minori anche al di fuori dei modelli tradizionali.
Nel diritto di famiglia contemporaneo, il principio guida non può che essere quello del “best interest of the child”, cioè la tutela prioritaria del minore rispetto alla forma della famiglia.

Il nostro Studio segue con particolare attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia di PMA, riconoscimento della genitorialità e diritti delle coppie omosessuali, offrendo assistenza legale qualificata nei giudizi di stato civile e diritto di famiglia.

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