Avvocato esperto in cause per diffamazione ad Avellino

L’Avv. Danilo Iacobacci è particolarmente esperto nella difesa in processi per il reato di diffamazione, sia dal lato del diffamatore che del diffamato, e si occupa di ogni profilo ad esso connesso.

Cura sia l’azione penale che l’azione civile risarcitoria, nonché le procedure connesse di emergenza volte a far cessare il fenomeno quando ancora in atto.

Cura casi celebri ed ogni sfaccettatura delle vicende collegate alla violazione della reputazione comunque commessa: a mezzo televisione, giornali, web, social e di persona.

Se hai un caso da sottoporre od una consulenza da richiedere, contatta direttamente l’Avv. Iacobacci o scrivici

Il Comune di Altavilla Irpina fa causa a Vittorio Feltri per le frasi sui meridionali inferiori

Il Comune di Altavilla Irpina fa causa a Vittorio Feltri per le frasi sui meridionali inferiori, l’incarico affidato all’avvocato Danilo Iacobacci che dovrà curare la querela penale contro Vittorio Feltri, Mario Giordano e Rete4, ed anche l’azione civile risarcitoria.

Altavilla Irpina querela Feltri e Giordano per le offese al Sud. Chiesto danno d’immagine

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO: pluririlevanza giuridica ed in particolare pluririlevanza penale

BULLISMO E CYBERBULLISMO:

pluririlevanza giuridica ed in particolare pluririlevanza penale

(a cura di  De Stefano & Iacobacci)

Trattasi di comportamenti di SOPRAFFAZIONE verso i più deboli, tra i due fenomeni cambia, in sostanza, il LUOGO che è anche MEZZO, ed in alcuni casi la condotta.

Nel secondo si utilizzano gli strumenti tecnologici, possiamo dire che si passa dalla strada alla piazza virtuale.

Caratteristiche comuni:

SOPRAFFAZIONE

OFFESA (o meglio le offese)

VIOLENZA

PERSISTENZA E REITERAZIONE delle condotte

DISPARITÀ DI POSIZIONE VITTIMA/OFFESA

Fenomeni forti in giovane età, oggetto di legge del 2017, con coinvolgimento della scuola quale primo presidio al problema. Leggi tutto “BULLISMO E CYBERBULLISMO: pluririlevanza giuridica ed in particolare pluririlevanza penale”

La diffamazione tramite social network è aggravata (con le conseguenze in tema di Giudice competente)

L’intervento recente della Corte di Cassazione penale (Cass.pen, sez. I, 2/12/2016, n. 50) ha confermato l’orientamento ad avviso del quale la diffamazione tramite social network è aggravata, con tutte le conseguenze in tema di competenza in capo al tribunale monocratico.

Leggendo la pronuncia, si apprende che: Deve, invero, essere data continuità al principio di diritto, affermato da questa Corte, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.

La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459).

Di conseguenza: L’aggravante contestata radica la competenza per materia del Tribunale in ordine al reato di diffamazione, che attrae per connessione quello di minaccia, ex art. 6 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, ascritto nell’imputazione come commesso con la medesima condotta, diffusiva di messaggi diretti contestualmente e contemporaneamente a offendere entrambi i beni giuridici tutelati dagli artt. 595 e 612 cod. pen.

la critica politica deve fondarsi sull’attribuzione di fatti veri

… In punto di diritto non v’è dubbio che in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., la critica politica – che nell’ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioè non obiettivi – deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità…

così Cass.pen., Sez. II, 19 dicembre 2013, n. 51439

elemento psicologico della diffamazione

in tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone ma l’imputato quando aveva parlato del comportamento sessuale disinvolto nel quale si era, a suo dire, imbattuto nelle due sorelle, non aveva menzionato anche il relativo cognome e tantomeno precisato la località del cantiere, da ciò deriva la non identificabilità delle p.p.oo. e, quindi, l’insussistenza del reato; cfr. Cass. pen. n. 25458/2011

post 2011

risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l’articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell’altrui reputazione, l’applicazione dell’esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell’autore dell’articolo, della verità  reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità  dell’esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia, Cass. civ. n. 11004 del 19 maggio 2011

post 2011

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