La nuova disciplina delle intercettazioni 2018

Il 29/12/2017 il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto legislativo che riforma la disciplina delle intercettazioni, il n. 216/2017, titolato appunto Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a) , b) , c) , d) ed e) , della legge 23 giugno 2017, n. 103.

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Puoi consultare la relazione illustrativa sul sito della camera a questo link

Riforma Orlando: il ricorso in cassazione

La Riforma Orlando è intervenuta limitando  il ricorso in cassazione del PM in caso di sentenza di appello che conferma il proscioglimento/assoluzione di primo grado (limitando il ricorso alle lettere a),b) e c) dell’art. 606 cpp).

Altra modifica risiede nella esclusione della facoltà per l’imputato di proporre ricorso per cassazione personalmente, d’ora in avanti si potrà solo mediante avvocato cassazionista.

Ancora, viene introdotta una procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità in casi palesi, viene introdotta la partecipazione nei proedimenti cautelari e viene introdotta l’obbligatorietà di rinvio alle SSUU per le sez.semplici che non vogliano attenersi ad un principio delle SSUU medesime.

Ampliati, infine, sono i casi di decisione di annullamento senza rinvio, tutte le volte che la cassazione possa porre rimedio all’errore rilevato; nonché ammissibile diviene il rilievo di errore di fatto o materiale d’ufficio.

Riforma Orlando: l’appello

La Riforma Orlando ha modificato l’appello nel senso che è ora possibile – anche per la prima volta in udienza – che l’imputato ed il Procuratore Generale d’udienza trovino un accordo sull’accoglimento di taluni motivi di appello, anche solo quello inerente la pena.

Ritorna insomma il vecchio concordato in appello.

Ciò resta però vietato nel caso di alcun gravi reati, precisamente indicati.

L’appello è stato modificato anche sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso in cui, su appello del pm, la corte voglia dare una diversa valautazione di una prova orale.

Riforma Orlando: la motivazione della sentenza

La Riforma Orlando a proposito della  la motivazione della sentenza ha sancito che essa debba esporre – in fatto ed in diritto – in particolare spiegando quali prove ritenga valide e perché nonché in relazione all’accertamento dei fatti, della punibilità, della responsabilità civile e dei fatti da cui dipendono le norme processuali.

Riforma Orlando: il giudizio abbreviato

La Riforma Orlando è intervenuta sul giudizio abbreviato in più punti:

1.- in caso di deposito di indagini difensive il PM ha diritto ad un termine per indagini suppletive;

2.- è possibile fare delle richieste di riti alternativi subordinati al non accoglimento della richiesta di abbreviato condizionato;

3.- per le contravvenzioni lo sconto di pena diviene di 1/2;

4.- l’abbreviato da conversione di altri riti (Immediato, Direttissimo e DPC) mutua più o meno le stesse modifiche.

Riforma Orlando: l’impugnazione della sentenza di n.l.p.

La Riforma Orlando è intervenuta sull’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere statuendone l’appellabilità sia appannaggio del P.M. che dell’imputato.

L’accoglimento del primo appello determina il decreto che dispone il giudizio con formazione del relativo fascicolo, l’appello accolto all’imputato un proscioglimento più favorevole.

Il provvedimento sarà ricorribile in cassazione, per la p.o. solo per violazione del contraddittorio.

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