Avvocato esperto in risarcimento del danno da morte stradale – Avellino

Studio Legale esperto in risarcimento del danno da morte ad Avellino

Se avete perso un familiare a causa di un incidente stradale causato da un altro conducente, potete chiedere il risarcimento del danno da morte. Si tratta di una forma di tutela prevista dal nostro ordinamento giuridico per compensare il pregiudizio subito dai parenti della vittima.

Il risarcimento del danno da morte comprende sia il danno patrimoniale, cioè la perdita di reddito o di sostegno economico derivante dalla morte del familiare, sia il danno non patrimoniale, cioè il dolore morale e la sofferenza psicologica causati dalla perdita.

Per ottenere il risarcimento del danno da morte, è necessario dimostrare la responsabilità del conducente che ha causato l’incidente e l’entità del danno subito. A tal fine, è consigliabile rivolgersi ad uno studio legale formidabile nel fare ottenere il risarcimento danni ai familiari di vittime morte a seguito di un incidente stradale.

Un avvocato esperto e competente potrà assistervi in tutte le fasi della procedura, dalla richiesta alla compagnia assicurativa del responsabile fino all’eventuale azione giudiziaria. Inoltre, potrà valutare il caso concreto e calcolare l’importo del risarcimento spettante in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

Uno studio legale formidabile nel fare ottenere il risarcimento danni ai familiari di vittime morte a seguito di un incidente stradale è lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci, che vanta una pluriennale esperienza nel settore e una continua attenzione alle novità normative e giurisprudenziali.

Lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci offre una consulenza personalizzata e una assistenza qualificata ai propri clienti, garantendo la massima professionalità e trasparenza.

Se avete bisogno di un avvocato per il risarcimento del danno da morte, contattate lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci e sarete seguiti con competenza e dedizione.

Avvocati De Stefano & Iacobacci ancora un successo giudiziario nel cambio sesso anagrafico senza intervento chirurgico

Avvocati De Stefano & Iacobacci ancora un successo giudiziario nel cambio del sesso anagrafico senza intervento chirurgico

Il Tribunale di Avellino ha confermato la pionieristica giurisprudenza in materia di cambio del sesso anagrafico anche senza intervento chirurgico.

A pochi mesi di distanza dalla prima analoga pronuncia, il Tribunale irpino, con sentenza del 23 settembre scorso, ha consentito ad un giovane avellinese, assistito anche stavolta dallo studio legale De Stefano & Iacobacci, di poter ottenere di essere considerato a tutti gli effetti come una donna anche dallo Stato italiano.

I difensori del ragazzo, gli avvocati Fabiola De Stefano e Danilo Iacobacci, sono riusciti anche stavolta a convincere il Tribunale civile avellinese (presieduto da Maria Iandiorio e con giudice relatore Federica Rossi) che il ventenne irpino a partire dalla prima infanzia avesse assunto modalità comportamentali tipicamente femminili, ritrovandosi non nel suo genere anagrafico ma in quello femminile e vivendo in disforia di genere.

Il Tribunale ha consentito così, da oggi, al ragazzo di ottenere la rettificazione degli atti di stato civile, ordinando all’ufficiale di stato civile del comune di nascita, di procedere in conformità; d’ora in avanti il giovane avrà documenti al femminile e potrà vivere e sperimentarsi secondo il genere percepito.

 

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/campania/avellino-cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-il-tribunale-da-ragione-a-giovane-avellinese_55171024-202202k.shtml?fbclid=IwAR0GtfC9Ul-8K5NTIU0jOx5cguF1gJcsQoc_L-dk-DTLgHuLblkc0mpAcpY

https://www.avellinotoday.it/cronaca/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-confermata-prima-pronuncia.html

https://www.avellinotoday.it/cronaca/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-sara-finalmente-puo-considerarsi-donna-anche-formalmente.html https://fb.watch/fM5tiaCH4f/

https://www.ottopagine.it/av/cronaca/305076/avellino-tribunale-riconosce-cambio-di-sesso-a-20enne-anche-senza-operazione.shtml

https://www.open.online/2022/09/24/avellino-cambio-sesso-documenti-20enne-sentenza-tribunale/

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/09/24/news/tribunale_avellino_riconosce_cambio_sesso_anagrafico-367087031/

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-ci-sono-due-cose-che-non-si-chiedono-ragazza-trans-suo-325721.htm

https://www.irpinianews.it/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-il-tribunale-di-avellino-da-ragione-a-giovane-avellinese/

https://www.ilmattino.it/avellino/avellino_cambio_sesso_senza_intervento_chirurgico-6948348.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa la dichiarazione dell’ Avv. Fabiola De Stefano dello studio De Stefano & Iacobacci :

La sentenza del Tribunale di Avellino è da definire come “storica” e segue un precedente di altra nostra assistita, emesso in estate dallo stesso Tribunale, ed ha accolto le nostre tesi circa la possibilità di mutare il sesso anagrafico senza mutare il sesso anatomico.

Il Tribunale di Avellino ha assecondato per la seconda volta le nostre richieste di ordinare all’Ufficio Anagrafe comunale di considerare come “donna” colei che per lo Stato italiano era fino ad un attimo prima considerata “uomo”, e ciò consentendole di prendere il nome a lei gradito, quello di Sara, al posto del nome maschile che le era stato dato alla nascita.

La storicità della pronuncia avellinese è nel fatto che Sara, per diventare anche per lo Stato italiano una donna con quel nome, non ha dovuto sottoporsi all’intervento chirurgico che anche anatomicamente avrebbe trasformato il suo corpo secondo i canoni anatomici femminili.

L’intervento Sara lo farà se lo vorrà, come scelta e non come obbligo dello Stato, il quale ha già compreso, rispettando il diritto alla salute di Sara, che lei è da considerare anche formalmente ciò che già si sente: ossia una donna”

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https://youtu.be/xbxytiam8Mk

Avvocato Divorzista ad Avellino

L’Avvocato Fabiola De Stefano è un esperto Divorzista del foro di Avellino.

Il Divorzio è il procedimento giudiziario attraverso il quale si giunge alla cessazione degli effetti giuridici del matrimonio. Presupposti del Divorzio sono la Separazione tra i coniugi ed il decorso di almeno tre anni dall’udienza presidenziale, cioè da quella udienza tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale competente, durante la quale il Presidente tenta la conciliazione tra i coniugi e prende, in caso di esito negativo della stressa, i provvedimenti necessari ed urgenti in materia di mantenimento, di assegnazione della abitazione coniugale, e soprattutto, di affidamento e cura della prole.

La legge c.d. sul Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55) ha apportato notevoli modifiche normativo-temporali; infatti con riferimento alle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Quanto allo scioglimento anticipato della comunione legale, modificato è anche  l’art. 191 c.c. essa si verifica: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

Devi avviare una separazione od un divorzio? Contattaci o contatta direttamente l’avv. Fabiola De Stefano o visita la pagina Separazioni e Divorzi.

Avvocato esperto in pignoramenti ad Avellino

L’Avv. Fabiola De Stefano è particolarmente esperta in pignoramenti.

Particolare attenzione è dedicata al Pignoramento di beni mobili, che apprende cose mobili di proprietà del debitore e/o nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, nonché sulla persona stessa del debitore, come ad esempio il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

Altrettanta attenzione è dedicata al Pignoramento di beni immobili, che può aversi anche per crediti di valore molto minore all’immobile pignorato.

Infine, tra le più utilizzate procedure v’è quella del Pignoramento presso terzi, la quale riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (es. conti correnti, stipendi, pensioni, cose del debitore in mano ad altri).

Se hai necessità di un avvocato particolarmente esperto in pignoramenti contatta direttamente l’Avv. Fabiola De Stefano.

Sportello dei disabili e dei fragili

De Stefano & Iacobacci inaugura oggi lo sportello dei disabili, personalmente curato dall’Avv. Fabiola De Stefano, è ispirato ai principi della accessibilità, integrazione, lotta alla discriminazione, e tutela dei diritti in favore dei soggetti fragili.

Lo sportello nasce per fornire consulenza sui temi dell’accessibilità, dell’integrazione, della lotta alla discriminazione, della tutela dei diritti delle persone fragili, disabili, malati, anziani.

Lo sportello è anche a supporto di tutti i loro familiari e caregiver, e serve ad aiutarli a conoscere i loro diritti, i servizi agli stessi dedicati, ed a portare avanti le battaglie e le iniziative di sensibilizzazione e integrazione sociale.

Lo sportello è una costola del già attivo sportello del consumatore e di quello antiviolenza.

Contattaci se hai bisogno di aiuto o scrivici!

 

La cassazione accoglie il ricorso dell’avv. Iacobacci sull’affidamento in prova anche senza risarcimento danni e con reato ostativo

La Cassazione accoglie il ricorso dell’avv. Iacobacci sull’affidamento in prova anche senza risarcimento danni e con reato ostativo con sentenza Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 44207 Anno 2021.

 

Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing

Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing

di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Sulla base dei principi dettati dall’art. 12 del D.l.vo 11/2010 l’utilizzatore dello strumento di pagamento non risente delle perdite conseguenti a operazioni di pagamento non autorizzate, a meno che queste non siano riconducibili al dolo dello stesso utilizzatore o non si siano rese possibili per una mancata custodia dei codici operativi riconducibile a sua colpa grave.

Essendo questo il parametro normativo di riferimento la responsabilità dell’istituto bancario che consenta ripetutamente a terzi di sottrarre somme dal conto corrente del correntista/consumatore che gliele aveva affidate in custodia si manifesta come prevista ex lege.

Vieppiù, possiamo dire a sostegno della tesi , che istituto di credito  risponde anche ai sensi dell’art 1176, comma 2, c.c. secondo cui nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Leggi tutto “Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing”

La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

Cassazione Civile Sez. 6  Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021: La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l’attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l’avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi).

Sei rimasto coinvolto in un sinistro ed hai bisogno di assistenza legale? Contattaci!

Avvocato esperto in contestazione Trasferimento d’Autorità del militare

Avvocato esperto in contestazione del Trasferimento d’Autorità del militare

Gli avvocati De Stefano & Iacobacci assistono il personale militare, in particolare in sede giudiziaria, al fine di contestare e fare annullare il provvedimento della amministrazione militare che dispone un trasferimento d’autorità nei confronti del proprio dipendente.

In particolare l’assistenza legale mira a fare annullare il provvedimento sulla base dei vizi di esso quali, ad esempio, il non aver avuto il militare la possibilità di intervenire attivamente nell’avviato procedimento; il difetto di motivazione; ed i casi in cui la difesa erariale abbia dato una motivazione postuma del provvedimento dell’ente militare.

Se hai bisogno di aiuto, contattaci!

Avvocato per ricorsi in materia di URANIO IMPOVERITO in favore del militare e dei familiari

Lo studio De Stefano & Iacobacci si occupa della redazione di ricorsi in materia di URANIO IMPOVERITO, al fine di ottenere ogni tipo di beneficio in favore del militare e dei familiari, anche di natura pensionistica.

Con l’ausilio di esperti consulenti, lo studio si adopera ai fini della dimostrazione del nesso di causalità tra l’esposizione all’amianto e le patologie in termini di certezza, quantomeno in termini giuridici, per il buon esito della causa; e ciò, innanzi a qualsiasi AG ivi compresa la Corte dei Conti.

Particolare attenzione è volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’insorgere della patologia collegata alla esposizione; e ciò, ad ogni fine ivi compreso l’ottenimento della c.d. pensione privilegiata ad opera della Magistratura contabile (si pensi ai casi di militari inviati in missione in Kosovo che hanno contratto un LNH).

Analoga attenzione è prestata ai ricorsi volti ad ottenere il duplice beneficio, quale la pensione privilegiata ed il trattamento di attività, cumulo ammesso purché il rapporto lavorativo sia diverso da quello che ha dato titolo alla pensione privilegiata.

Altrettanta attenzione è prestata ai casi di reversibilità della pensione privilegiata in favore della vedova del militare.

Se hai bisogno di noi, anche solo per un parere, contattaci!

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