Avvocato Divorzista ad Avellino

L’Avvocato Fabiola De Stefano è un esperto Divorzista del foro di Avellino.

Il Divorzio è il procedimento giudiziario attraverso il quale si giunge alla cessazione degli effetti giuridici del matrimonio. Presupposti del Divorzio sono la Separazione tra i coniugi ed il decorso di almeno tre anni dall’udienza presidenziale, cioè da quella udienza tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale competente, durante la quale il Presidente tenta la conciliazione tra i coniugi e prende, in caso di esito negativo della stressa, i provvedimenti necessari ed urgenti in materia di mantenimento, di assegnazione della abitazione coniugale, e soprattutto, di affidamento e cura della prole.

La legge c.d. sul Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55) ha apportato notevoli modifiche normativo-temporali; infatti con riferimento alle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Quanto allo scioglimento anticipato della comunione legale, modificato è anche  l’art. 191 c.c. essa si verifica: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

Devi avviare una separazione od un divorzio? Contattaci o contatta direttamente l’avv. Fabiola De Stefano o visita la pagina Separazioni e Divorzi.

Avvocato Esperto in Ricongiungimenti familiari militari e coniuge del militare

Nell’ambito del Diritto Militare l’Avv. Danilo Iacobacci è particolarmente attento alla tematica dei Ricongiungimenti familiari dei militari e del coniuge del militare.

L’assistenza e la consulenza legale sono prestate riguardo al Ricongiungimento familiare del pubblico dipendente coniugato o convivente, con prole di età pari od inferiore a tre anni, al fine di ottenere il trasferimento temporaneamente nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore lavora, e più in generale per far ottenere al coniuge convivente del personale militare che sia impiegato in una amministrazione statale di essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.

Oggetto di tutela sono vieppiù le situazioni nelle quali  l’U./SU./Grd. e Mil. di Truppa, in qualità di coniuge convivente di un appartenente alle FF.AA. (compresa l’Arma dei CC, il Corpo della G.d.F. e le Forze di Polizia ad ordinamento civile) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e trasferito d’autorità, vuole presentare istanza di trasferimento presso la sede del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

Se hai bisogno di aiuto legale in materia contattaci pure o scrivici

I requisiti per vincere un ricorso proposto ex art. 31 d.lgsl. 286/1998 e consentire al genitore clandestino di restare in Italia

Nell’accogliere un ricorso proposto ex art. 31 d.lgsl. 286/1998 il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha statuito che per individuare correttamente la portata della norma che si invoca occorre necessariamente definire i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico che consentono al TM di autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare del minore in deroga alle leggi sull’immigrazione. Detta valutazione è demandata caso per caso al giudice specializzato, non richiamandosi a circostanze di fatto preventivamente e rigidamente tipizzabili, e va effettuata sulla base di criteri di massima predefiniti: quali l’età del minore, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore, l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali nel territorio Italiano, la conservazione di vincoli familiari e sociali nel paese d’origine l’effettivo ed adeguato esercizio del ruolo genitoriale da parte del richiedente.

così Tribunale per i Minorenni di Napoli, 22/7/2016, n. 4141

leggi la sentenza cliccando quì

se ne parla sulla stampa ai seguenti link:

http://www.ottopagine.it/av/cronaca/86629/clandestina-ad-avellino-storica-sentenza-puo-restare.shtml

http://www.avellinotoday.it/cronaca/sentenza-giovane-madre-ucraina-resta-avellino.html

 

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è incostituzionale il divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo

La Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 2014 ha dichiarato l’incompatibilità con le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione) del divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della previsione di sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla.

In particolare la Consulta ha:
1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;

2) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3;

3) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3;

4) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004.

 

Avvocato Matrimonialista ad Avellino – Separazione, Divorzio e Diritto di Famiglia

Avvocato Matrimonialista ad Avellino – Separazione, Divorzio e Diritto di Famiglia

L’avvocato Fabiola De Stefano è un avvocato Matrimonialista del foro di Avellino; come Avvocato si occupa, per i propri assistiti, della fase della Separazione e del procedimento di Divorzio; è altresì un Avvocato Esperto in Diritto di Famiglia con studio legale ad Avellino città.

Se hai necessità di assistenza legale – od anche solo di una consulenza in materia di Separazione e Divorzio, oppure se hai bisogno, nello specifico, di conoscere le modalità di assegnazione dei figli e della casa coniugale, puoi rivolgerti all’ Avvocato Fabiola De Stefano, contattando il n. 3400677673 o il n. 0825456386 oppure inviando una email a fds@studiolegaledesia.com 

In alternativa puoi utilizzare l’apposito modulo online

Se rientri nei requisiti, potrai beneficiare del gratuito patrocinio, tieni presente che non si terrà conto del reddito del coniuge controparte, quindi se non lavori o hai un reddito basso, ne avrai certamente diritto.

Lo studio legale si trova in pieno centro ad Avellino alla via Santissima Trinità n. 36 – Tel. 0825456386 – Fax 08251800448

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