Avvocati De Stefano & Iacobacci ancora un successo giudiziario nel cambio sesso anagrafico senza intervento chirurgico

Avvocati De Stefano & Iacobacci ancora un successo giudiziario nel cambio del sesso anagrafico senza intervento chirurgico

Il Tribunale di Avellino ha confermato la pionieristica giurisprudenza in materia di cambio del sesso anagrafico anche senza intervento chirurgico.

A pochi mesi di distanza dalla prima analoga pronuncia, il Tribunale irpino, con sentenza del 23 settembre scorso, ha consentito ad un giovane avellinese, assistito anche stavolta dallo studio legale De Stefano & Iacobacci, di poter ottenere di essere considerato a tutti gli effetti come una donna anche dallo Stato italiano.

I difensori del ragazzo, gli avvocati Fabiola De Stefano e Danilo Iacobacci, sono riusciti anche stavolta a convincere il Tribunale civile avellinese (presieduto da Maria Iandiorio e con giudice relatore Federica Rossi) che il ventenne irpino a partire dalla prima infanzia avesse assunto modalità comportamentali tipicamente femminili, ritrovandosi non nel suo genere anagrafico ma in quello femminile e vivendo in disforia di genere.

Il Tribunale ha consentito così, da oggi, al ragazzo di ottenere la rettificazione degli atti di stato civile, ordinando all’ufficiale di stato civile del comune di nascita, di procedere in conformità; d’ora in avanti il giovane avrà documenti al femminile e potrà vivere e sperimentarsi secondo il genere percepito.

 

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/campania/avellino-cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-il-tribunale-da-ragione-a-giovane-avellinese_55171024-202202k.shtml?fbclid=IwAR0GtfC9Ul-8K5NTIU0jOx5cguF1gJcsQoc_L-dk-DTLgHuLblkc0mpAcpY

https://www.avellinotoday.it/cronaca/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-confermata-prima-pronuncia.html

https://www.avellinotoday.it/cronaca/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-sara-finalmente-puo-considerarsi-donna-anche-formalmente.html https://fb.watch/fM5tiaCH4f/

https://www.ottopagine.it/av/cronaca/305076/avellino-tribunale-riconosce-cambio-di-sesso-a-20enne-anche-senza-operazione.shtml

https://www.open.online/2022/09/24/avellino-cambio-sesso-documenti-20enne-sentenza-tribunale/

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/09/24/news/tribunale_avellino_riconosce_cambio_sesso_anagrafico-367087031/

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-ci-sono-due-cose-che-non-si-chiedono-ragazza-trans-suo-325721.htm

https://www.irpinianews.it/cambio-di-sesso-senza-intervento-chirurgico-il-tribunale-di-avellino-da-ragione-a-giovane-avellinese/

https://www.ilmattino.it/avellino/avellino_cambio_sesso_senza_intervento_chirurgico-6948348.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa la dichiarazione dell’ Avv. Fabiola De Stefano dello studio De Stefano & Iacobacci :

La sentenza del Tribunale di Avellino è da definire come “storica” e segue un precedente di altra nostra assistita, emesso in estate dallo stesso Tribunale, ed ha accolto le nostre tesi circa la possibilità di mutare il sesso anagrafico senza mutare il sesso anatomico.

Il Tribunale di Avellino ha assecondato per la seconda volta le nostre richieste di ordinare all’Ufficio Anagrafe comunale di considerare come “donna” colei che per lo Stato italiano era fino ad un attimo prima considerata “uomo”, e ciò consentendole di prendere il nome a lei gradito, quello di Sara, al posto del nome maschile che le era stato dato alla nascita.

La storicità della pronuncia avellinese è nel fatto che Sara, per diventare anche per lo Stato italiano una donna con quel nome, non ha dovuto sottoporsi all’intervento chirurgico che anche anatomicamente avrebbe trasformato il suo corpo secondo i canoni anatomici femminili.

L’intervento Sara lo farà se lo vorrà, come scelta e non come obbligo dello Stato, il quale ha già compreso, rispettando il diritto alla salute di Sara, che lei è da considerare anche formalmente ciò che già si sente: ossia una donna”

Avv_Fabiola_De_Stefano_DeStefano&IacobacciAvvocati

https://youtu.be/xbxytiam8Mk

Avvocato esperto in risarcimento danni per falsi certificato OSS

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno Studio Legale esperto in risarcimento danni derivanti dal conseguimento di certificato invalido a seguito di corsi falsi e truffaldini per operatori sociosanitari ; come spesso capita quando i corsi di formazione per operatori socio sanitari sono tenuti presso istituti privati carenti dei requisiti di legge.

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Avvocato esperto in Cancellazione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

Se hai necessità di un Avvocato esperto in Cancellazione delle iscrizioni delle “sofferenze” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia sei nel posto giusto.

La segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia può essere fatta solo dopo che la banca ha valutato la complessiva situazione finanziaria del soggetto, e non può essere fatta per il semplice ritardo nel pagamento del debito oppure per il volontario inadempimento.

L’iscrizione può essere fatta solo dopo l’effettiva verifica da parte della BANCA della esistenza di una situazione patrimoniale del debitore deficitaria GRAVISSIMA e non di una transitoria difficoltà economica o mera insolvenza.

Deve trattarsi insomma di uno stato di difficoltà non temporaneo verificato previa analisi di tutti i possibili indici di tale difficoltà.

Come si fa ad ottenere la Cancellazione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia ?

Per la Cancellazione è necessaria una delle seguenti circostanze:

  • viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
  • il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi;
  • il credito viene ceduto a terzi;
  • l’intermediario ha preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell’intero credito oppure rinunciato ad attivare o proseguire azioni di recupero;
  • il credito è interamente prescritto;
  • il credito è stato oggetto di esdebitazione.

Come chiedere la Cancellazione ? 

In uno dei tre modi: -richiesta scritta BdI; -ricorso all’ABF; -ricorso ex art 700 al Tribunale.

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Avvocato esperto per modifica del sesso e del nome – Avvocato specializzato Fabiola De Stefano

L’Avvocato Fabiola De Stefano è tra i più noti legali in Italia per i procedimenti che riguardano il mutamento del sesso ed il mutamento anagrafico del nome a prescindere dall’intervento chirurgico.

De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale si occupa da tempo in tutta Italia di incardinare procedimenti per la modifica del sesso o del nome; al fine di modificare in sede giudiziale il sesso e il nome per chi abbia interesse o necessità di farlo.

Presupposto del diritto è la legge 164 del 1982 che poggia sulla circostanza del cambiamento dei caratteri sessuali della persona interessata.

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Il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico quando l’operazione serve allo stabile equilibrio psicofisico ma non è obbligatorio intervenire chirurgicamente. E’ infatti possibile avviare il percorso di modifica anagrafica del nome e del sesso anche a prescindere dalla operazione chirurgica.

La Cassazione ha recentemente ribadito che non v’è nessuna preclusione temporale per avviare il percorso sia in termini burocratici che anatomici.

De Stefano & Iacobacci Avvocati è lo studio legale che ha generato le pionieristiche sentenze del Tribunale di Avellino in materia, clicca qui o qui

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Diritto dell’Esecuzione penale e Sorveglianza | Avvocato Avellino

L’avvocato Iacobacci presta assistenza ai soggetti la cui sentenza penale è passata in giudicato, non solo attraverso incidenti di esecuzione, revisione e ricorsi straordinari (anche innanzi alla CEDU) ma anche attraverso la vera e propria esecuzione penale sino al Tribunale di Sorveglianza.

L'assistenza è prestata sia innanzi al il giudice dell'esecuzione (organo giudiziario che ha emesso il provvedimento) sia innanzi alla la magistratura di sorveglianza (per misure alternative alla detenzione custodiale o sanzioni sostitutive).
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La diffamazione tramite social network è aggravata (con le conseguenze in tema di Giudice competente)

L’intervento recente della Corte di Cassazione penale (Cass.pen, sez. I, 2/12/2016, n. 50) ha confermato l’orientamento ad avviso del quale la diffamazione tramite social network è aggravata, con tutte le conseguenze in tema di competenza in capo al tribunale monocratico.

Leggendo la pronuncia, si apprende che: Deve, invero, essere data continuità al principio di diritto, affermato da questa Corte, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.

La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459).

Di conseguenza: L’aggravante contestata radica la competenza per materia del Tribunale in ordine al reato di diffamazione, che attrae per connessione quello di minaccia, ex art. 6 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, ascritto nell’imputazione come commesso con la medesima condotta, diffusiva di messaggi diretti contestualmente e contemporaneamente a offendere entrambi i beni giuridici tutelati dagli artt. 595 e 612 cod. pen.

per le Sezioni Unite è remissione tacita il non presentarsi del querelante

Chiamate a decidere sul se configuri remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (udienza 23 giugno 2016) hanno ritenuto di rispondere affermativamente.

Il praticante avvocato non può patrociniare in appello

Sul tema è intervenuta la Cassazione (v. sez. II, n. 3917/2016), ad avviso della quale:
Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace

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