Avvocato Divorzista ad Avellino

L’Avvocato Fabiola De Stefano è un esperto Divorzista del foro di Avellino.

Il Divorzio è il procedimento giudiziario attraverso il quale si giunge alla cessazione degli effetti giuridici del matrimonio. Presupposti del Divorzio sono la Separazione tra i coniugi ed il decorso di almeno tre anni dall’udienza presidenziale, cioè da quella udienza tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale competente, durante la quale il Presidente tenta la conciliazione tra i coniugi e prende, in caso di esito negativo della stressa, i provvedimenti necessari ed urgenti in materia di mantenimento, di assegnazione della abitazione coniugale, e soprattutto, di affidamento e cura della prole.

La legge c.d. sul Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55) ha apportato notevoli modifiche normativo-temporali; infatti con riferimento alle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Quanto allo scioglimento anticipato della comunione legale, modificato è anche  l’art. 191 c.c. essa si verifica: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

Devi avviare una separazione od un divorzio? Contattaci o contatta direttamente l’avv. Fabiola De Stefano o visita la pagina Separazioni e Divorzi.

Avvocato esperto in pignoramenti ad Avellino

L’Avv. Fabiola De Stefano è particolarmente esperta in pignoramenti.

Particolare attenzione è dedicata al Pignoramento di beni mobili, che apprende cose mobili di proprietà del debitore e/o nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, nonché sulla persona stessa del debitore, come ad esempio il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

Altrettanta attenzione è dedicata al Pignoramento di beni immobili, che può aversi anche per crediti di valore molto minore all’immobile pignorato.

Infine, tra le più utilizzate procedure v’è quella del Pignoramento presso terzi, la quale riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (es. conti correnti, stipendi, pensioni, cose del debitore in mano ad altri).

Se hai necessità di un avvocato particolarmente esperto in pignoramenti contatta direttamente l’Avv. Fabiola De Stefano.

Avvocato esperto in sfratto ad Avellino

Avvocato esperto in sfratto sia dal lato del proprietario che dal lato dello sfrattato.

De Stefano & Iacobacci come studio legale si occupa da tempo con successo delle procedure di sfratto sia nei casi in cui viene intimato per finita locazione, sia nei casi di morosità e sia nei casi di necessità.

Lo sfratto per finita locazione segue la scadenza del contratto e la disdetta nei casi in cui il conduttore non rilasci l’immobile al locatore; ma può essere chiesto anche prima della scadenza del contratto.
Lo sfratto per morosità può azionarsi quando il conduttore è inadempiente al pagamento di due o più mensilità di canone o oneri ad esso accessori.
Lo sfratto per necessità si può azionare quando il locatore intende utilizzare l’immobile per motivi di necessità tassativamente indicati dalla legge.

Se hai necessità di un avvocato esperto in sfratto contatta direttamente l’Avv. Fabiola De Stefano per una consulenza o per un appuntamento!

Sportello dei disabili e dei fragili

De Stefano & Iacobacci inaugura oggi lo sportello dei disabili, personalmente curato dall’Avv. Fabiola De Stefano, è ispirato ai principi della accessibilità, integrazione, lotta alla discriminazione, e tutela dei diritti in favore dei soggetti fragili.

Lo sportello nasce per fornire consulenza sui temi dell’accessibilità, dell’integrazione, della lotta alla discriminazione, della tutela dei diritti delle persone fragili, disabili, malati, anziani.

Lo sportello è anche a supporto di tutti i loro familiari e caregiver, e serve ad aiutarli a conoscere i loro diritti, i servizi agli stessi dedicati, ed a portare avanti le battaglie e le iniziative di sensibilizzazione e integrazione sociale.

Lo sportello è una costola del già attivo sportello del consumatore e di quello antiviolenza.

Contattaci se hai bisogno di aiuto o scrivici!

 

Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing

Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing

di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Sulla base dei principi dettati dall’art. 12 del D.l.vo 11/2010 l’utilizzatore dello strumento di pagamento non risente delle perdite conseguenti a operazioni di pagamento non autorizzate, a meno che queste non siano riconducibili al dolo dello stesso utilizzatore o non si siano rese possibili per una mancata custodia dei codici operativi riconducibile a sua colpa grave.

Essendo questo il parametro normativo di riferimento la responsabilità dell’istituto bancario che consenta ripetutamente a terzi di sottrarre somme dal conto corrente del correntista/consumatore che gliele aveva affidate in custodia si manifesta come prevista ex lege.

Vieppiù, possiamo dire a sostegno della tesi , che istituto di credito  risponde anche ai sensi dell’art 1176, comma 2, c.c. secondo cui nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Leggi tutto “Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing”

La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

Cassazione Civile Sez. 6  Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021: La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l’attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l’avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi).

Sei rimasto coinvolto in un sinistro ed hai bisogno di assistenza legale? Contattaci!

Avvocato esperto in contestazione Trasferimento d’Autorità del militare

Avvocato esperto in contestazione del Trasferimento d’Autorità del militare

Gli avvocati De Stefano & Iacobacci assistono il personale militare, in particolare in sede giudiziaria, al fine di contestare e fare annullare il provvedimento della amministrazione militare che dispone un trasferimento d’autorità nei confronti del proprio dipendente.

In particolare l’assistenza legale mira a fare annullare il provvedimento sulla base dei vizi di esso quali, ad esempio, il non aver avuto il militare la possibilità di intervenire attivamente nell’avviato procedimento; il difetto di motivazione; ed i casi in cui la difesa erariale abbia dato una motivazione postuma del provvedimento dell’ente militare.

Se hai bisogno di aiuto, contattaci!

Studio legale diritto commerciale e diritto societario ad Avellino

Studio legale diritto commerciale e diritto societario ad Avellino

De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale si occupa della materia del diritto commerciale ed in particolare del c.d. diritto societario sino ad arrivare, più in generale, delle vicende gestionali dell’impresa.

Aiuta i propri clienti a creare una struttura societaria corretta e, laddove necessario, presta assistenza giudiziale per le vicende nascenti in corso di vita della impresa stessa, aiutando ad impugnare e ricorrere, in ogni sede, sia i soci che gli amministratori, ma anche i terzi danneggiati dall’impresa.

Particolare assistenza e consulenza legale è prestata con riferimento alle operazioni su capitale sociale, partecipazioni sociali, fusione e scissione, nonché in materia di corporate governance.

Infine, i propri clienti vengono costantemente seguiti ed aggiornati, anche con modalità telematiche e da remoto, in ogni momento anche su questioni inerenti la contrattualistica commerciale e le controversie conseguenti.

Se hai necessità di un nostro aiuto od un parere, contattaci.

Avvocati esperti in Diritto e legislazione veterinaria

Avvocati esperti in Diritto e legislazione veterinaria

De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale affronta in tutta Italia le vicende legate alle norme comunitarie e nazionali in materia di legislazione veterinaria e alimentare; il tutto con particolare riferimento alle norme inerenti compiti, funzioni, responsabilità ed affini, riguardo alla figura del medico veterinario.

Analogamente trattate sono le vicende inerenti la bioetica e la sperimentazione animale, i controlli ufficiali, e la medicina veterinaria forense.

Particolare interesse è dedicato all’applicazione delle sanzioni amministrative ed ai reati afferenti, nonché ai c.d. novel food ed alla correlazione con la legislazione sulla tutela dell’ambiente.

Contattaci per un parere in materia

Per il calcolo dei redditi del gratuito patrocinio, quali sono i familiari/conviventi?

 

penna-de-stefano-iacobacciLa Cassazione interviene sulla questione del calcolo dei redditi ai fini del gratuito patrocinio, ed in particolare di quali siano i familiari/conviventi da prendere in considerazione. Si impone, cioè, al Giudice una concreta indagine sulla reale situazione di fatto, al di là dei formalismi e delle residenze.

Leggendo Cassazione Penale,  sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 45511, apprendiamo che “non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta – per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato – che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto – non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente, e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell’Agenzia delle Entrate.

Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame.

Il giudice del rinvio dovrà comunque tenere conto che la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. questa sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791 secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare).

Questa Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica)”

I requisiti per l’ammissione sono descritti quì

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