Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Come funziona il processo penale italiano?

Il processo penale italiano è un procedimento giurisdizionale che si svolge dinnanzi a un giudice, con la partecipazione del pubblico ministero, dell’imputato e (talvolta) della parte civile.

Il processo penale ha lo scopo di accertare la responsabilità dell’imputato in relazione a un reato e di irrogare una pena in caso di condanna.

Quali sono le fasi principali del processo penale?

Il processo penale italiano si articola in tre fasi:

  • La fase delle indagini preliminari, che inizia con la notizia di reato e termina con il rinvio a giudizio dell’imputato.
  • La fase dibattimentale, che inizia con il dibattimento e termina con la sentenza di primo grado.
  • La fase di impugnazione, che inizia con l’appello e termina con la sentenza di Cassazione.

Quali sono i diritti della persona sottoposta a procedimento penale?

La persona sottoposta a procedimento penale ha una serie di diritti, che sono garantiti dalla Costituzione e dal Codice di procedura penale e dalla CEDU.

I principali diritti della persona sottoposta a procedimento penale sono:

  • Il diritto di difesa, che comprende il diritto di nominare un difensore, il diritto di essere informata dell’accusa, il diritto di essere interrogata, il diritto di presentare prove e il diritto di essere assistita da un interprete.
  • Il diritto di non autoaccusarsi, che è un diritto inviolabile.
  • Il diritto di un processo equo e imparziale, che comprende il diritto di essere giudicata da un giudice terzo e imparziale, il diritto di essere ascoltata e il diritto di essere assistita da un interprete.

Come nominare un difensore?

La persona sottoposta a procedimento penale può nominare un difensore di fiducia, in qualsiasi momento del processo.

Il difensore è un avvocato.

La persona sottoposta a procedimento penale può anche essere difesa da un difensore d’ufficio, se non ha la possibilità di nominare un difensore di fiducia se non ha soldi ha diritto al gratuito patrocinio.

Come impugnare una sentenza penale?

La sentenza penale può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

In maniera più dettagliata, ecco come funziona ciascuna fase del processo penale italiano:

Fase delle indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari inizia con la notizia di reato, che può essere presentata da chiunque abbia notizia di un reato.

La notizia di reato può essere presentata alla polizia, ai carabinieri, alla procura della Repubblica etc.

All’atto della presentazione della notizia di reato, la polizia o i carabinieri avviano le indagini, che hanno lo scopo di raccogliere elementi di prova in relazione al reato.

Le indagini preliminari possono essere svolte dalla polizia, dai carabinieri o dalla Guardia di finanza et similia.

Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’archiviazione del procedimento, il rinvio a giudizio dell’imputato o l’applicazione di una misura cautelare.

Fase dibattimentale

La fase dibattimentale inizia con il dibattimento, che si svolge innanzi a un giudice monocratico o collegiale oppure al giudice di pace.

Nel dibattimento, le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.

Al termine del dibattimento, il giudice pronuncia la sentenza, che può essere di assoluzione o di condanna.

Fase di impugnazione

La sentenza di primo grado può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

Conclusione

Il processo penale italiano è un procedimento complesso, che deve garantire i diritti della persona sottoposta a procedimento penale.

È importante conoscere le fasi del processo penale, i diritti della persona sottoposta a procedimento penale e le modalità di impugnazione delle sentenze penali.

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  • Reato: un comportamento che viola le leggi penali di uno Stato.
  • Imputazione: l’accusa di aver commesso un reato.
  • Indagini: le attività svolte dalle autorità per raccogliere prove in relazione a un reato.
  • Dibattimento: la fase del processo penale in cui le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.
  • Sentenza: la decisione del giudice in un processo penale.
  • Impugnazione: il ricorso presentato contro una sentenza penale.

Riforma Orlando: l’appello

La Riforma Orlando ha modificato l’appello nel senso che è ora possibile – anche per la prima volta in udienza – che l’imputato ed il Procuratore Generale d’udienza trovino un accordo sull’accoglimento di taluni motivi di appello, anche solo quello inerente la pena.

Ritorna insomma il vecchio concordato in appello.

Ciò resta però vietato nel caso di alcun gravi reati, precisamente indicati.

L’appello è stato modificato anche sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso in cui, su appello del pm, la corte voglia dare una diversa valautazione di una prova orale.

Riforma Orlando: l’impugnazione della sentenza di n.l.p.

La Riforma Orlando è intervenuta sull’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere statuendone l’appellabilità sia appannaggio del P.M. che dell’imputato.

L’accoglimento del primo appello determina il decreto che dispone il giudizio con formazione del relativo fascicolo, l’appello accolto all’imputato un proscioglimento più favorevole.

Il provvedimento sarà ricorribile in cassazione, per la p.o. solo per violazione del contraddittorio.

La geografia degli interventi della riforma Orlando

Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.

Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.

Nel penale sostanziale:

1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;

2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;

3.- sono aumentate le pene per alcuni reati: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e furto con strappo; rapina anche aggravata; estorsione aggravata;

4.- è modificata la disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti (del furto e della rapina).

Nel penale processuale:

1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;

2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;

3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;

4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;

5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;

6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;

7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;

8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;

9.- struttura normativizzata della motivazione;

10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;

11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;

12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;

13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.

Se la sentenza è annullata per vizi inerenti la prova, la Corte di Appello deve rinnovare il dibattimento

Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a decidere la questione inerente il se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello debba disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale.

Le SS. UU. sul punto hanno chiarito che Il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell’affermazione di responsabilità dell’imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata (ex art. 6, par. 3, lett. d, CEDU) dell’art. 603 cod. proc. pen. La sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado sull’appello promosso dalla parte civile.

Così Cass., Sez. Un., udienza del 28 aprile 2016.

Il praticante avvocato non può patrociniare in appello

Sul tema è intervenuta la Cassazione (v. sez. II, n. 3917/2016), ad avviso della quale:
Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace

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