La Riforma Orlando ha sancito che con riferimento al c.d. patteggiamento la sua ricorribilità in cassazione possa esservi solo per difetto di volontà dell’imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza e per erronea qualificazione.
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La geografia degli interventi della riforma Orlando
Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.
Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.
Nel penale sostanziale:
1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;
2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;
Nel penale processuale:
1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;
2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;
3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;
4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;
5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;
6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;
7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;
8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;
9.- struttura normativizzata della motivazione;
10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;
11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;
12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;
13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.
La Consulta interviene sulla questione della inapplicabilità innanzi al Giudice di Pace Penale del Patteggiamento
La Consulta interviene con ordinanza n. 50/2016 sulla questione della inapplicabilità innanzi al Giudice di Pace Penale del Patteggiamento (e più in generale dei riti alternativi).
“…[la] Corte ha rimarcato come il procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario;
che il d.lgs. n. 274 del 2000 contempla, infatti, forme alternative di definizione, non previste dal codice di procedura penale, le quali si innestano in un procedimento connotato, già di per sé, da un’accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo: procedimento nel quale il giudice deve inoltre favorire la conciliazione tra le parti (artt. 2, comma 2, e 29, commi 4 e 5), e in cui la citazione a giudizio può avvenire anche su ricorso della persona offesa (art. 21);
che, in particolare, l’istituto del patteggiamento mal si concilierebbe con il costante coinvolgimento della persona offesa nel procedimento, anche in rapporto alle forme alternative di definizione (artt. 34, comma 2, e 35, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 274 del 2000);
che, di conseguenza, «le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l’esclusione dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore […], comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento», impedendo altresì di ravvisare in essa una violazione del diritto di difesa (ordinanze n. 28 del 2007 e n. 228 del 2005);
che tali conclusioni non sono inficiate dal rilievo che, nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice – connessione circoscritta, peraltro, dall’art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000 alla sola ipotesi del concorso formale di reati – è consentito il ricorso al “patteggiamento” anche per i reati attratti nella competenza del giudice superiore;
che, infatti, le situazioni poste a raffronto «sono tra loro affatto diverse e non possono essere oggetto di comparazione al fine del giudizio di costituzionalità» (ordinanza n. 228 del 2005);
che inconferente risulta, infine, il riferimento dell’odierno rimettente al fatto che, nel caso in cui il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato dal tribunale per ragioni di connessione, l’imputato possa beneficiare, oltre che del “patteggiamento”, anche della sospensione condizionale della pena, diversamente che nell’ipotesi in cui il reato fosse giudicato dal giudice onorario;
che, a prescindere da ogni altro possibile rilievo, è sufficiente rilevare che la disparità di trattamento ora indicata non deriverebbe comunque dalla norma sottoposta a scrutinio, ma dalla distinta disposizione – l’art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000 – che rende inapplicabile l’istituto della sospensione condizionale alle pene inflitte dal giudice di pace (disposizione ritenuta, peraltro, anch’essa non in contrasto con l’art. 3 Cost. da questa Corte: sentenza n. 47 del 2014)…”
contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante e patteggiamento
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione di pena, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Corte costituzionale sentenza n. 184/2014